CassazionedecretoSezione 3Decisione del 8 gennaio 2025
Cassazione n. 03692/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25428/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli Avvocati G. [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], come da procuraallegata al ricorso, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi ultimi in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 39, (pec: [OSCURATO:EMAIL]; [OSCURATO:EMAIL]); –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] 02 Lanciano-Vasto-Chieti, in persona legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , Oggetto: Factoring - Cessione del credito– Opponibilità della cessione al creditore ceduto. C.C. 8.01.2025 r.g.n. 25428/2022 Pres. L. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi giusta procura speciale in calce al controricorso, con domicilio elettoin Roma, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 28 nello studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (pec: [OSCURATO:EMAIL]); –controricorrente, ricorrente incidentale – avverso la sentenza della CORTE di APPELLO di L’AQUILA n. 1111/2022 pubblicata il 20luglio 2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 gennaio 2025 dal la Consigliera, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa 1. [OSCURATO:SOCIETA]. (cui [OSCURATO:PERSONA] aveva ceduto il preteso credito) aveva ottenuto dal Tribunale di Roma il decreto ingiuntivo n. 20504/10, con cui aveva ingiunto all’[OSCURATO:PERSONA] 02 Lanciano-Vasto-Chieti della Regione [OSCURATO:SOCIETA], il pagamento, a titolo di soli interessi di mora quantificati ex d . l gs. 231/2002, della somma di € 1.429.415,38 su crediti vantati dalle case di cura “[OSCURATO:PERSONA] d’[OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA].,[OSCURATO:PERSONA] S.r.l . , [OSCURATO:SOCIETA]. e San . [OSCURATO:SOCIETA]. ( tutte facenti parte del c.d. “[OSCURATO:PERSONA]” o “[OSCURATO:PERSONA]” che erogavano prestazioni sanitarie in regime di accreditamento provvisorio con la Regione [OSCURATO:SOCIETA] verso la Asl),pagati tardivamente dalla stessa [OSCURATO:PERSONA]. L’[OSCURATO:PERSONA] 02 Lanciano - Vasto - Chieti aveva proposto opposizione avverso ildetto decreto ingiuntivo dinanzi al Tribunale di Roma, che con sentenza n. 549/2013, dopo aver revocato il decreto ingiuntivo, si dichiarava incompetente in favore del Tribunale di Chieti. 1.1. L a domanda veniva quindi riproposta da [OSCURATO:SOCIETA] con giudizio ordinario dinanzi al Tribunale di Chieti; [OSCURATO:PERSONA] interveniva quale successore a titolo particolare di [OSCURATO:SOCIETA]., avendo da questa riacquisito ilcredito oggetto di lite (a seguito della risoluzione della precedente cessioneintervenuta tra le stesse parti, sottoposta a condizione risolutiva). Interveniva in giudizio la [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione assumendo che anche la [OSCURATO:SOCIETA]. si era sciolta a seguito di C.C. 8.01.2025 r.g.n. 25428/2022 Pres. L. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi liquidazione ed era stata cancellata dal Registro delle Imprese con effetto dal 19 giugno 2013,e che essa [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione essendo unico socio della società estinta, era “subentrata nella titolarità di tutti i rapporti attivi e passivi di HCR ancora pendenti”. Con sentenza n. 415/2015, il Tribunale di Chieti rigett ò la domanda proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] (intervenuta per aver riacquisito il credito a seguito di risoluzione della seconda cessione) e condann ò la stessa alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA]. Per quanto ancora di rilievo, la sentenza del Tribunale chietino ritenne: - che la comparsa di riassunzione di HCR dovesse essere riqualificata come atto di citazione, per essere già stato revocato il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale capitolino e chiuso il medesimo rapporto processuale; -che era infondata l’eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla Azienda sanitaria; -che la domanda attorea non poteva trovare accoglimento per essere le cessioni inopponibili alla Azienda sanitariain applicazione degli artt. 69 e 70 R.D. 2440/23 (che a sua volta richiama l’art.9 All. E della L.2248/1865), non essendo provato che l’amministrazione debitrice avesse aderito alle cessioni; -che era irrilevante la circostanza secondo cui i rapporti , fondanti la richiesta di pagamento, fossero definiti, dovendo aversi riguardo al momento della stipula delle cessioni dei crediti, concluse quando i rapporti erano ancora in corso. 2. [OSCURATO:PERSONA] propose appello avverso la sentenza di prime cure, che venne rigettato dalla Corte d’appello di L’Aquila con la sentenza qui impugnata, essa pure ritenendo, conformemente a quanto già fatto dal Tribunale di Chieti, che dalla mancata espressa accettazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] non potesse che derivare l’inopponibilità delle cessioni nei confronti della stessa. Pur rigettando l’appello di [OSCURATO:PERSONA], la Corte ritenne però di disattendere l’argomento difensivo dell’Azienda appellata , secondo cui dalla natura querabledelle obbligazioni discendeva la necessità di espressa costituzione in mora affinché si producessero interessi moratori. C.C. 8.01.2025 r.g.n. 25428/2022 Pres. L. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi 3.Avverso la sentenza della Corte di appello di L’Aquila, [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso per cassazione articolato in cinque motiv i . Ha resistito con controricorso l’[OSCURATO:PERSONA] 02 [OSCURATO:PERSONA], a sua volta, proponendo ricorso incidentale condizionato sorretto da un unico motivo, cui ha resistito [OSCURATO:PERSONA] atto di controricorso. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1.c.p.c. La parte ricorrentee quella controricorrente ricorrente incidentale hanno depositato rispettive e distinte memorie. Ragioni della decisione 1.La ricorrente [OSCURATO:PERSONA] lamenta con il primo motivo di ricorso la “Violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 2909 c.c.”nella parte in cui ha escluso che l’avvenuta accettazione delle cessioni di crediti disposte sulla base dei Contratti di cessione 1260, su cui sono maturati gli interessi moratori azionati in giudizio, fosse stata accertata con sentenza del Tribunale di Chieti n. 219 del 15/03/2012, resa tra le medesime parti(nel parallelo giudizio r. g. n.805/2009) e passata in giudicato. 2.Con il secondo motivo di ricorso, denuncia la “nullità della Sentenza di secondo g rado in forza dell’articolo 360, comma 1, n. 4 c.p.c. per violazione dell’articolo 132 c.p.c.”, nella parte in cui senza motivazione alcuna o con motivazione apparente ha escluso che la circostanza dell’avvenuta chiamata in causa di [OSCURATO:PERSONA] da parte della [OSCURATO:PERSONA]Vasto-Chieti 02 nel giudizio n. r g. 805/2009 costituisse valida accettazione delle cessioni di crediti disposte sulla base dei Contratti di Cessione 1260 e su cui sono maturati gli interessi moratori azionati in giudizio, in linea con quanto disposto dall’art. 70 del R.D. 2440/1923. 3.Con il terzo motivo, denuncia , in via alternativa rispetto al secondo motivo,“l’illegittimità della s entenza di s econdo g rado in forza dell’articolo 360, comma 1, n. 3 c.p.c. per violazione dell’articolo 70 del R.D. 2440/1923” nella misura in cui essa ha statuito che la chiamata in causa di DB, da parte della ASL nel Giudizio 805/2009 non costituisca accettazione C.C. 8.01.2025 r.g.n. 25428/2022 Pres. L. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi delle cessioni di crediti di cui ai Contratti di Cessione 1260, nelle forme previste dagli articoli 69 e 70 del R.D. 2440/1923. 4. Con il quarto motivo, denuncia “ l’illegittimità della sentenza di secondo gradoin forza dell’articolo 360, comma 1, n. 3 c.p.c. per violazione dell’articolo 1362 del codice civile” nella parte in cui ha statuito che le parti avessero convenzionalmente concordato che le cessioni di crediti disposte sulla base dei Contratti di Cessione 1260 richiedessero l’approvazione della ASL per poter essere opponibili nei confronti di quest’ultima. 5.Con il quinto motivo , [OSCURATO:PERSONA] denuncia , infine, “l’illegittimità della sentenza di secondo grado in forza dell’articolo 360, comma 1, n. 3 c.p.c.per violazione dell’articolo 70 del R.D. 2440/1923” nella parte in cui ha statuito che in forza di tale disposizione normativa, l’accettazione del debitore ceduto risulti necessaria ai fini dell’efficacia nei suoi confronti della cessione, anche se essa riguardi crediti insorti su prestazioni già interamente eseguite o se l’inefficacia , derivante dalla mancata accettazione, perduri anche successivamente all’effettiva cessazione dei rapporti contrattuali sottostanti. 6. Con l’unico motivo di ricorso incidentale condizionato, l’[OSCURATO:PERSONA] controricorrente denuncia la “Violazione a falsa applicazione, in riferimento all’art. 360, 1° comma, n. 3 c.p.c., dell’art. 1219 cod. civ. posto in relazione con la natura querable delle obbligazioni delle [OSCURATO:PERSONA] quale consegue dall’applicazione ad esse, a mente dell’art. 5, comma 1, decreto legge 25/11/1989 n. 382 convertito nella Legge 25/01/1990 n. 8, delle norme sulla contabilità di Stato -Violazione e falsa applicazione dell’art.2909 cod. civ., in riferimento all’art. 360, 1° comma, n. 3 c.p.c. - Violazione del principio di specialità(“lex specialis derogat generali”)”. 7. I cinque motivi del ricorso principale , che possono essere congiuntamente esaminati per ragioni di evidente connessione logico giuridica, sono inammissibilisia con riferimento alla pretese violazion i di legge anche in relazione alla dedotta violazione delladisciplina del giudicato sia con riferimento alla asseritanullità e illegittimità della sentenza impugnata. C.C. 8.01.2025 r.g.n. 25428/2022 Pres. L. [OSCURATO:PERSONA]. I. [OSCURATO:PERSONA] rammentare,in proposito , che la Corte d’appello con la sentenza appellataha ritenuto di «valore dirimente » la circostanza che le cessioni dei crediti-sulle quali la Banca, allora appellante, odierna ricorrente, ribadisce e fonda lapretesa di pagamento a titolo di interessi moratori - non fossero state accettate dall’allora appellata [OSCURATO:PERSONA], odierna controricorrente, concludendoche, pertanto , le stesse cessioni non le fossero opponibili (foglio 4, non numerato, della sentenza impugnata). La Corte di merito, lungi dall’eludere il giudicato formatositra le parti, ha evidenziato che con la sentenza n. 219/2012 del Tribunale di Chieti (resa nel precedente giudizio svoltosi tra le parti in merito alla sorte capitale dovuta) era statochiarito che «alcune delle cessioni tra la Casa di Cura e [OSCURATO:PERSONA] (quelle denominate contratti di cessione 786 del 28.9.2006 e del 26.10.2006) erano state espressamente accettate (il che giustificava la volontà della ASL di estendere a quest’ultima le sorti di tale giudizio), dando conto invece che alcuna adesione espressa era stata data dall’amministrazione alle cessioni dei crediti denominati dall’interventrice [OSCURATO:PERSONA] come contratti di cessione 1260 (cioè quelli stipulati il 15.12.2006, il 12.2.2007 ed il 1°.6.2007, da cui secondo la prospettazione dell’appellante è sorto il credito per interessi moratori azionato con il presente giudizio)»(foglio 8 della sentenza impugnata, non numerato). La Corte abruzzese ha inoltre affermato che neppure dalla sentenza definitiva resa in quello stesso giudizio allegata dall’appellante in quanto «fondata su ragioni che,per quanto di non immediata percepibilità, facendosi ivi riferimento a documenti attestanti accordi e verbali di udienza (il riconoscimento operato dalla ASL nell’accordo concluso con l’istituto di credito il [OSCURATO:DATA_NASCITA] con l’indicazione dei numeri di fattura, nonché l’identificazione definitiva dei crediti 1260 di cui al verbale di udienza del 17.02.2015) e ad accertamenti compiuti dal CTU in quel giudizio, che non vengono riprodotti in questo»sicuramente non si era pronunciata espressamente sulla opponi bilità della cessione alla ASL per sua accettazione (foglio 8 della sentenza impugnata, non numerato). C.C. 8.01.2025 r.g.n. 25428/2022 Pres. L. [OSCURATO:PERSONA]. I. [OSCURATO:PERSONA] invece alla affermata ricorrenza di un’accettazione tacita dipendente dalla incontestata circostanza che la ASL avrebbe pagato la sorte capitale ad essa [OSCURATO:PERSONA] non alle case di cura, la Corte d’appello ha consideratoche sin dagli atti introduttivi del giudizio la ASL aveva contestato di aver mai prestato acquiescenza all’intervenuta cessione, specificando che dagli stessi documenti prodotti dalla DB emergeva che i pagamenti alla stessa effettuati erano avvenuti, proprio in difetto di accettazione, nella sua veste di mandataria all’incasso(ib., foglio 8 della sentenza impugnata, non numerato). Nel caso di specie, la Corte territorialeha affermato che la volontà delle parti di estendere l’applicazione della suddetta normativa ai rapporti intercorrenti tra debitore ceduto e creditore cedente trovavadiretta fonte nelle pattuizioni intercorse tra le strutture accreditate e la Regione [OSCURATO:SOCIETA] per le prestazioni di assistenza fornite dalle prime ed in particolare negli artt. 13 dei relativi contratti (doc.da 5 a 11 prodotti dalla ASL)» e che «di tanto, a mera riprova, ha avuto contezza la stessa cessionaria che ha espressamente accettato nelle cessioni stipulate con le strutture private (art.4 punto 2 lettera a dei relativi contratti prodotti dall’appellante) che esse sarebbero state opponibili alla ASL ai sensi e per gli effetti sia dell’art. 1264 c.c. sia degli artt. 69 e 70 R.D. 2440/23». La Corte di merito ha infine concluso nel ritenere «pacifico» il fatto che le cessioni tra le strutture private e la [OSCURATO:PERSONA] fossero intervenute quando i rapporti relativi alle prestazioni erogate non erano ancora definiti, essendo i contratti tutt’ora in corso, con la conseguenza che le stesse, al momento della loro stipula e notifica, non erano opponibili nei confronti del debitore ceduto, ove non accettate(foglio 11 della sentenza impugnata, non numerato). Tanto richiamato, le censure proposte, per un verso, nonostante la formale intestazione, attengono a profili di fatto e tendono a suscitare dalla Corte di cassazione un nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello formulato dalla Corte d’appello, omettendo di considerare che tanto l’accertamento dei fatti, quanto l’apprezzamento - ad esso funzionale – dell a C.C. 8.01.2025 r.g.n. 25428/2022 Pres. L. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi volontà contrattuale e dellerisultanze istruttorie, è attività riservata al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 04/07/2017 n. 16467; Cass.23/05/2014 n. 11511; Cass. 13/06/2014 n. 13485; Cass. 15/07/2009 n. 16499); per l’altro verso, le censure di nullità /illegittimità della sentenza anch’esse si rivelano inammissibil i poich é risulta evidente dalla stessa prospettazione dell’odierna parte ricorrente che con i mezzi in esame tende a formulare una tipica censura diretta a denunciare un vizio di motivazione, per un verso, non più denunciabile secondo il vigente dettato dell’art. 360 comma 1 n. 5 (insufficienza) e per l’altro, insussistente (nullità/”illegittimità” della sentenza) atteso che la motivazione resa dal giudice d’appello, lungi dall’essere apparente ripercorre , condivide e arricchisce l’ iter decisorio del giudice di prime cure, senza incorrere nel lamentato vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c.. Sotto altro profilo le censure non colgono neppure la ratio decidendi e non impugnano adeguatamente quanto decisodalla Corte d’appello la quale , come sopra evidenziato, ha attribuito rilievo al fatto che la fonte la quale condizionava l’opponibilità della cessione dei crediti all’accettazione della [OSCURATO:PERSONA] eraprevista da l l’art. 13 dei relativi contratti . 8.Il ricorso principale va dichiarato inammissibile ; il ricorso incidentale , in quanto condizionato, rimane assorbito. Le spese vengono liquidate secondo il principio della soccombenza come da dispositivo e poste a carico della parte ricorrente in favore di quella controricorrente. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dàatto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della Banca ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). Per questi motivi C.C. 8.01.2025 r.g.n. 25428/2022 Pres. L. [OSCURATO:PERSONA]. I. [OSCURATO:PERSONA] dichiara inammissibile i l ricorso principale , assorbito il ricorso incidentale condizionato. Condanna la Banca ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della [OSCURATO:PERSONA], controricorrente, che si liquidano in complessivi Euro20.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dàatto della sussistenza dei presupposti