CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 25 gennaio 2025
Cassazione n. 32049/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di LIVORNOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dottor [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe indicata con la quale il Gip del Tribunale di Livorno ha convalidato il provvedimento emesso dal Questore di Livorno del 25/01/2025, con il quale si prescriveva l'obbligo di presentazione presso la Questura prima e dopo ogni incontro agonistico in cui disputa la squadra di pallacanestro del [OSCURATO:PERSONA], per anni sei. 1.1. Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio della motivazione, in quanto il giudice non ha specificatamente indicato le ragioni di necessità e urgenza dell'applicazione della misura dell'obbligo di doppia comparizione presso gli uffici di polizia competente, né sono in alcun modo desumibili dal provvedimento impugnato le ragioni giustificatrici di un così esteso lasso di tempo in cui opera la prescrizione. 1.2. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione dell'art. 6, comma 3, L. n. 401/1989 e difetto di motivazione in ordine alle ragioni della previsione della doppia misura dell'obbligo di presentazione presso la stazione dei Carabinieri 15 minuti e un'ora dopo l'inizio di tutte le partite della squadra di pallacanestro [OSCURATO:PERSONA], misura ingiustificatamente vessatoria. 2. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato. I presupposti della convalida del provvedimento del Questore impositivo dell'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia in occasione dello svolgimento di manifestazioni sportive, sono: a) le ragioni di necessità ed urgenza che hanno indotto il Questore ad adottare il provvedimento; b) la pericolosità concreta ed attuale del soggetto; c) l'attribuibilità al medesimo delle condotte addebitate e la loro riconducibilità alle ipotesi previste dall'art. 6, L. 13 dicembre 1989, n. 401; d) la congruità della durata della misura (Sez. U, n.44273 del 27/10/2004, Rv.229110; Sez. 3, n. 41899 del 13/09/2023, Rv. 285286 - 01). Nel caso in disamina, il giudice di merito, conformemente al suddetto principio giurisprudenziale, ha effettuato il controllo di legalità su tutti i suddetti presupposti legittimanti l'adozione dell'atto da parte dell'autorità amministrativa, compresi quelli imposti dalla circostanza che con esso si dispone una misura di prevenzione (ragioni di necessità e urgenza, pericolosità concreta ed attuale del soggetto, attribuibilità al medesimo delle condotte addebitate e loro riconducibilità alle ipotesi previste dalla norma). Il giudice ha congruamente motivato in ordine alla pericolosità concreta ed attuale del soggetto e all'attribuibilità al medesimo delle condotte addebitate, richiamando le immagini tratte dal sistema di videosorveglianza installate all'interno dell'impianto sportivo, da cui emerge che prima dell'inizio dell'incontro, le tifoserie avversarie, dopo essersi fronteggiate a distanza ci insulti e provocazioni, riuscivano ad eludere le disposizioni di sicurezza volte ad evitare scontri, e venivano a contatto tra loro. In particolare il prevenuto veniva individuato come colui che, indossato i giubbotto con cappuccio e superato il divisorio in metallo che delimita il settore, si dirigeva unitamente ad altri tifosi nel settore cuscinetto impugnando con la mano destra una bandiera unita di asta e arrivato a ridosso dei tifosi avversari, sferrava un colpo con l'asta della bandiera contro di questi e che scagliava un seggiolino, dopo averlo divelto, contro una pluralità di soggetti appartenenti alla tifoseria avversaria, mettendo in pericolo l'ordine pubblico. Pertanto, le immagini rilevanooda parte del prevenuto, l'utilizzo di oggetti contundenti atti ad offendere, il superamento della delimitazione dei settori con invasione del settori dove vi erano i tifosi avversari con mezzi atti ad offendere, fatti per i quale è stato instaurato un procedimento penale per reati di rissa, danneggiamento, porto abusivo di armi, ritenendo sussistenti i presupposti per l'applicazione del divieto e degli obblighi indicati nel provvedimento questorile, del quale ha disposto l'efficacia immediata. Il giudice a quo ha anche evidenziato che il ricorrente è destinatario di analogo provvedimento e che sussiste il pericolo che il prevenuto, senza la revisione di ulteriori limitazioni, possa violare il divieto di accesso agli impianti sportivi e porre nuovamente in essere episodi violenti, dando così ampiamente conto, in motivazione, del proprio convincimento in ordine alla pericolosità concreta e attuale del destinatario del provvedimento. Quanto alla durata della limitazione, stabilita in misura congrua, il provvedimento impugnato risulta del tutto immune da violazioni di legge e vizi della motivazione, tenuto conto dei parametri temporali stabiliti dall'art. 6, comma quinto, della Legge 13 dicembre 1989, n. 401 (come modificato dal D.L. n. 119 del 2014, conv. in L. n. 146 del 2014), che prevede la durata minima di anni cinque, essendo il ricorrete recidivo, e di quanto dettagliatamente esposto circa la gravità dei fatti ascritti al ricorrente e alla sua recidiva, sia pur non con espresso riferimento alla durata della limitazione. 2. E' infondata anche la seconda doglianza, concernente la previsione di una doppia firma, sia un quarto d'ora dopo l'inizio della partita che un'ora dopo l'inizio della partita, si richiama quanto affermato dal giudice a quo in ordine alla pericolosità concreta ed attuale, considerato che ratio della misura dell'obbligo di presentazione non è solo prevenire contatti tra con le tifoserie avverse nel corso dell'incontro, ma anche quella di impedire che anche al termine della competizione si possano realizzare tafferugli o disordini. Va sul punto anche osservato che "l'obbligo di duplice presentazione all'Autorità di pubblica sicurezza non è legittimamente imposto laddove, in ragione della distanza del luogo di competizione da quello di presentazione, non sia in ogni modo possibile, per l'interessato, raggiungere il luogo dell'incontro in tempi ravvicinati (Sez.3, n. 13543 del 07/12/2022, Bartoli, Rv. 284459 e altre) e che, allo stato degli atti, le partite della squadra [OSCURATO:PERSONA] si svolgono in un contesto territoriale non eccessivamente distante dal luogo di residenza del prevenuto.2. Il ricorso, dunque, deve essere rigettato, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali. PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso all'udienza d