CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 maggio 2021
Cassazione n. 01669/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la Seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA]Olio che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza depositata in data 28 maggio 2021 il Tribunale di sorveglianza di Genova ha disposto la revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale cui [OSCURATO:PERSONA] era stato ammesso con ordinanza in data 1°ottobre 2020 dello stesso Tribunale di sorveglianza, dichiarando il periodo di applicazione della misura non valido ai fini del computo della espiazione della pena. In data 24 marzo 2021 Cunsolo. era stato sottoposto a custodia cautelare siccome indagato di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, con condotta perdurante dal 2016 al 2021, e dunque in relazione a condotta incompatibile con la finalità rieducativa. Di conseguenza, non poteva essere considerato come positivamente svolto il periodo trascorso, dal 5 ottobre 2020, in regime di affidamento in prova al servizio sociale. . 2. Ha presentato ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con l'unico motivo vengono denunciati violazione di legge e difetto di motivazione del giudizio relativo alla inidoneità della misura alternativa. Innanzitutto, il Tribunale avrebbe travisato l'epoca cui si riferisce l'accusa in relazione alla quale Cunsolo era stato sottoposto a custodia in carcere: il ricorrente era detenuto dal 20 giugno 2018 e dunque da tale data non aveva più avuto contatti con la criminalità organizzata. Inoltre, il Tribunale aveva ritenuto che la revoca della misura operasse di diritto a fronte dell'applicazione, per altra causa, di misura cautelare, mentre in realtà il titolo cautelare determina solo la sospensione della misura alternativa, per la cui revoca deve essere compiuta una valutazione della condotta tenuta dall'affidato in costanza della misura. 3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è generico, e ne va perciò dichiarata la inammissibilità. L'unico motivo di ricorso denuncia, da una parte, che la decisione era stata fondata su un dato fattuale erroneo non potendo i reati ascritti nella sopravvenuta ordinanza cautelare riguardare periodo successivo al 20 giugno fv/ 2018 - e, dall'altra, che non era stata compiuta una valutazione, nel merito, della valenza rieducativa del periodo di misura alternativa. Peraltro, quanto al denunciato travisamento, il ricorso si limita a prospettare un argomento - la condizione di detenzione sofferta dal Cunsolo dal giugno 2018 - ritenuto incompatibile con l'accusa di aver commesso reati sino al 2021, ma non riporta il contenuto dell'ordinanza cautelare, né l'allega al ricorso, sì da consentire al collegio la constatazione del denunciato travisamento. Tanto più che l'ordinanza impugnata dà atto che l'accusa riguarderebbe, non solo singole condotte di spaccio, ma anche la partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. Con riguardo, poi, al giudizio di inidoneità rieducativa della misura, con decorrenza dall'inizio della stessa, il Tribunale ha fatto espresso riferimento al contenuto dell'ordinanza cautelare, atto noto alle parti, e il motivo di ricorso, sul punto, non ha proposto alcun rilievo critico, limitandosi ad una generica censura di carenza motivazionale. Va dunque dichiarata la inammissibilità del ricorso, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 novembre 2021