CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 ottobre 2022
Cassazione n. 41838/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che il motivo dedotto dal ricorrente è manifestamente infondato oltre che affetto da genericità, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello di Milano, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in ordine al trattamento sanzionatorio tenuto conto anche del divieto normativo che preclude la possibilità di riconoscere la prevalenza delle attenuanti generiche rispetto alla recidiva reiterata; ritenuto che l'assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, per l'insindacabilità delle valutazioni adeguatamente e logicamente motivate, comporti l'inammissibilità del ricorso; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 7 ottobre 2022 Il