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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 maggio 2024

Cassazione n. 04376/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 10 d.lgs. 74/2000, lamentando, con unico motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla affermazione della responsabilità e alla mancata dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, maturata già al momento della pronuncia della sentenza di appello, posto che le scritture contabili erano state distrutte antecedentemente alla data di accertamento del reato e considerato che la recidiva reiterata è stata illegittimamente ritenuta ed applicata.

Considerato che la doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo, laddove ha ritenuto non credibile la tesi difensiva secondo cui la documentazione contabile non è stata istituita, e precisato che il ricorrente, più volte inutilmente sollecitato alla consegna della contabilità, ha inizialmente accampato scuse per rinviare la consegna e successivamente, durante l'accesso degli operanti, ha asserito, senza nulla allegare, un indimostrato smarrimento della contabilità, che era stata evidentemente occultata o distrutta.

Risulta così integrato il reato di cui all'art. 10 d.lgs.74/2000 nella parte in cui sanziona l'occultamento totale o parziale delle scritture contabili, che ha natura permanente, perdurando l'obbligo di esibizione dei documenti finché dura il controllo da parte degli organi verificatori, con la conseguenza che il momento consumativo del reato deve individuarsi nella conclusione e non nell'inizio di detto accertamento (Sez.3, n.40317 del 23/09/2021 Ud. (dep. 09/11/2021) Rv. 282340).

La doglianza concernente la recidiva reiterata non è stata dedotta con i motivi di appello, ed è inammissibile ai sensi dell'art. 606 comma 3, cod. proc. pen.

Ne segue che il reato, commesso il 23/11/2017, non era dunque prescritto alla data della sentenza d'appello, emessa il 06/05/2024.

L'inammissibilità del ricorso preclude, d'altronde, la computabilità nel termine prescrizionale del periodo successivo all'emanazione della sentenza di secondo grado.

Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 22/11/2024 Il Consigliere e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 10 d.lgs. 74/2000, lamentando, con unico motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla affermazione della responsabilità e alla mancata dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, maturata già al momento della pronuncia della sentenza di appello, posto che le scritture contabili erano state distrutte antecedentemente alla data di accertamento del reato e considerato che la recidiva reiterata è stata illegittimamente ritenuta ed applicata. Considerato che la doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo, laddove ha ritenuto non credibile la tesi difensiva secondo cui la documentazione contabile non è stata istituita, e precisato che il ricorrente, più volte inutilmente sollecitato alla consegna della contabilità, ha inizialmente accampato scuse per rinviare la consegna e successivamente, durante l'accesso degli operanti, ha asserito, senza nulla allegare, un indimostrato smarrimento della contabilità, che era stata evidentemente occultata o distrutta. Risulta così integrato il reato di cui all'art. 10 d.lgs.74/2000 nella parte in cui sanziona l'occultamento totale o parziale delle scritture contabili, che ha natura permanente, perdurando l'obbligo di esibizione dei documenti finché dura il controllo da parte degli organi verificatori, con la conseguenza che il momento consumativo del reato deve individuarsi nella conclusione e non nell'inizio di detto accertamento (Sez.3, n.40317 del 23/09/2021 Ud. (dep. 09/11/2021) Rv. 282340). La doglianza concernente la recidiva reiterata non è stata dedotta con i motivi di appello, ed è inammissibile ai sensi dell'art. 606 comma 3, cod. proc. pen. Ne segue che il reato, commesso il 23/11/2017, non era dunque prescritto alla data della sentenza d'appello, emessa il 06/05/2024. L'inammissibilità del ricorso preclude, d'altronde, la computabilità nel termine prescrizionale del periodo successivo all'emanazione della sentenza di secondo grado. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22/11/2024 Il Consigliere e
Sentenza Cassazione n. 04376/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris