CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 36169/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dalla Corte di appello di Bologna in accoglimento della richiesta di concordato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. in ordine ai reati di cui agli artt. 494, 615 ter, 617 quater e 640 cod. pen.; Considerato che il motivo proposto — che contesta la mancata valutazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. — è manifestamente infondato, poiché la asserita insussistenza del fatto viene sostenuta sulla base di assunti valutativi che oltre a non essere consentiti alla luce della modalità definitoria prescelta, non sono neppure riconducibili al paradigma dell'art. 129 cod. proc. pen., che appartiene più al concetto di "constatazione", ossia di percezione ictu ()cuti, che a quello di "apprezzamento" ed è, quindi, incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U., n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il