Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 2Decisione del 16 dicembre 2021

Cassazione n. 09590/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

to la seguente SENTENZA sul ricorso 20057-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2021 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2745 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] CESARE, '• v '1,1i t. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] LORIS elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G AVEZZANA 6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]-TEMPORE, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso .

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende; - controricorrente - 1'2 avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 10/12/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] Con decreto monocratico la Corte d'appello di Venezia rigettò la domanda d'equo indennizzo per la non ragionevole durata di un processo civile (nella specie procedura fallimentare) proposta da [OSCURATO:PERSONA] e altri quarantatré istanti, sulla base del seguente ragionamento: - dichiarato in data 20/2/1992 il fallimento della s.p.a. [OSCURATO:PERSONA], la procedura era stata chiusa il 27/12/2016; - la verifica dello stato passivo era stata definita il 28/4/1992 e il progetto di riparto finale era stato reso esecutivo il 16/3/2017; - i crediti degli istanti, privilegiati ex art. 2751 bis n. 1 cod. civ., ammessi al passivo, erano stati integralmente soddisfatti con l'esecuzione del quarto progetto di riparto parziale, dichiarato esecutivo il 24/10/2006; - il protrarsi della procedura fallimentare oltre il termine di ragionevole durata aveva consentito, mediante l'esperimento di azioni revocatorie, il recupero alla massa di poco meno di nove milioni di euro; - il perdurare del procedimento, quindi, oltre la soglia della ragionevole durata era stato di vantaggio e non di nocumento ai diritti dei creditori, sussistendo, pertanto, l'ipotesi di cui al comma 2 septies

I. n. 89/2001.

La medesima Corte, in composizione collegiale, rigettò l'opposizione, evidenziando la tardività della domanda, essendo decorso il semestre decadenziale di legge dalla dichiarazione di esecutività del riparto del 24/10/2006 (costituente attribuzione immutabile) al momento di presentazione della domanda d'indennizzo.

Avverso quest'ultima determinazione gli opponenti proponevano rícorso corredato da due censure, ulteriormente illustrate da memoria, e l'Amministrazione resisteva con controricorso.Venuto il processo alla trattazione della Sesta Sezione, esclusa Cevidenza decisoria, lo stesso veniva rimesso alla pubblica udienza, con ordinanza interlocutoria depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA].

Fissata pubblica udienza, non essendo pervenuta dalle parti e dal P.G. richiesta di discussione orale, ai sensi dell'art. 23, co. 8bis, d.

I. n. 137/2020, convertito nella

I. n. 176/2000, si è proceduto in camera di consiglio.

Il P. G. ha depositato le proprie conclusioni scritte e il controricorrente, memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo i ricorrenti denunziano violazione e/o falsa applicazione dell'art. 4

I. n. 89/2001, in relazione agli artt. 6, § 1 della Carta europea dei diritti dell'uomo, 1 del Primo protocollo addizionale, 111 e 117 Costituzione, 119 legge fallimentare, 8

I. n. 69/2009 e 150, co. 1, d. 1gs. n. 5/2006.

Lamentano i ricorrenti che la Corte locale era incorsa in errore per non avere tenuto conto del contenuto dell'art. 4 della

I. n. 89/2001, il quale fa decorrere il termine semestrale di decadenza «dal momento in cui la decisione che conclude il procedimento è devenuta definitiva», il che si era verificato con il provvedimento di chiusura della procedura fallimentare.

Di talché la decisione impugnata aveva confuso «il momento in cui è cessata la "sofferenza" per l'irragionevole durata del fallimento (coincidente con la data di pagamento del credito ammesso), con il momento di inizio del decorso del termine semestrale entro il quale proporre l'equa riparazione».

Inoltre, la Corte di Venezia aveva errato a giudicare immutabile l'attribuzione patrimoniale, prendendo spunto dall'art. 112

I. f., per i crediti ammessi tardivamente, e dall'art. 114, co. 1,1. f., nella sua nuova formulazione.

In primo luogo, precisano i ricorrenti, l'art. 4 cit. non prevedeva una deroga di tal genere.

In secondo luogo, l'art. 114

I. nel testo applicabile al fallimento ante-riforma, disciplinava espressamente l'ipotesi della restituzione delle somme riscosse.

2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione e/o falsa applicazione dell'art. 101, co. 2, cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, n. 4, cod. proc. civ., assumendo la nullità del decreto per avere affermato d'ufficio la tardività della domanda di equa riparazione, senza prima sottoporre la ck,,LE, t [1 C <31L e, ti z, GL tr

3. Il secondo motivo, da trattare per primo per la preliminarietà che lo contraddistingue, è manifestamente infondato: il giudice è tenuto a verificare il rispetto del termine decadenziale, costituente presupposto processuale indefettibile per giungere a una statuizione di merito, e in sede d'opposizione è investito dell'intera cognizione anche sul punto.

Da ciò consegue doversi escludere in radice versarsi nell'evocata ipotesi della "decisione a sorpresa".

Peraltro, l'obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio, stabilito dall'art. 101., comma 2, cod. proc. civ., non riguarda le questioni di solo diritto, ma quelle di fatto ovvero quelle miste di fatto e di diritto, che richiedono non una diversa valutazione del materiale probatorio, bensì prove dal contenuto diverso rispetto a quelle chieste dalle parti ovvero una attività assertiva in punto di fatto e non già mere difese (da ultimo, Sez. 3, n. 11724, 5/5/2021, Rv. 661322).

4. Quanto al primo motivo occorre distinguere.

4.1. A seguito della riforma della legge fallimentare operata con il d.

Igs. n. 5, 9/1/2006, entrata in vigore il 16/7/2006, l'art. 114, co. 1, legge fallimentare dispone che «I pagamenti effettuati in esecuzione dei piani di riparto non possono essere ripetuti, salvo il caso dell'accoglimento di domande di revocazione».Il testo del medesimo articolo precedentemente in vigore, che si limitava ad affermare l'obbligo di restituzione del pagamento nel caso di revocazione positivamente esperita contro i creditori ammessi (art. 102), non statuiva, per il resto, il generale divieto di ripetibilità dei predetti pagamenti.

Pare al Collegio che l'introduzione "expressis verbis" del principio d'irripetibilità debba essere tenuto in conto.

Risulta, pertanto, certo che solo con la riforma si è assegnato al riparto il carattere della definitività.

Di conseguenza, senza che occorra esercitarsi nelle più varie ipotesi astrattamente configurabili, una tale stabilità non potrebbe riconoscersi al testo previgente.

Non assume rilievo di segno contrario la circostanza che anche il nuovo testo normativo fa salvo il caso della restituzione in conseguenza dell'accoglimento di domande di revocazione; trattasi, per vero, di evenienza eccezionale, che non mina l'ordinaria definitività della statuizione, dal quale far decorrere il termine semestrale ex Pinto.

Questa Corte ha avuto modo di chiarire che il termine semestrale di decadenza per la proposizione della relativa domanda, previsto dall'art. 4 della

I. n. 89 del 2001, decorre dalla data in cui è divenuta definitiva la decisione che conclude il processo presupposto e, una volta spirato, non può essere riaperto, peraltro a tempo indeterminato, per effetto del ricorso per revocazione della sentenza conclusiva del processo presupposto, ai sensi dell'art. 395 n. 4 e 5 cod. proc. civ., trattandosi di un mezzo di impugnazione straordinario, non legato da "rapporto di unicità" con il giudizio di cognizione concluso con sentenza passata in giudicato (Sez. 6, n. 552, 11/1/2017, Rv. 642555).

L'espressa previsione dell'irripetibilità e, per altro verso, l'irrilevanza del mantenimento dell'obbligo di restituzione, anche nella nuova disciplina, in caso di positivo esercizio dell'azione di revocazione, impongono discostarsi dal diverso orientamento che trapela dall'ordinanza di questa Sezione n. 6081 del 4/3/2020.

Da ciò deriva che, sotto la vigenza del vecchio testo normativo, i creditori, pur soddisfatti, solo dal provvedimento di chiusura del fallimento vedono stabilizzarsi definitivamente la loro posizione e, quindi, dall'irrevocabilità di quest'ultimo provvedimento decorrerà il semestre di cui all'art. 4,

I. n. 89/2001 (per l'individuazione del preciso dies a quo si veda, da ultimo, Cass. n. 8088/2019).

4.2. Per contro, sotto la vigenza del nuovo testo normativo, i creditori ammessi, che siano stati integralmente soddisfatti, con la definitività del provvedimento di riparto cessano di essere parte, stante che i pagamenti «non possono essere ripetuti», e, quindi, per loro, il termine di sei mesi decorre da quel momento, non conservando interesse alcuno al prosieguo della procedura.

Per altro verso, costoro, se hanno motivo di dolersi della durata della procedura fino al momento del soddisfacimento del loro credito, il termine per la "Pinto" non può che decorrere dalla irrevocabilità del riparto, non essendo affatto necessario al fine attendere la chiusura del fallimento.

4.3. La procedura fallimentare di cui qui si tratta si è svolta sotto la vigenza della disciplina anteriore alla riforma del 2006 (la dichiarazione di fallimento risale all'aprile del 1992).

Di conseguenza, in ragione del principio di diritto sopra enunciato l'impugnato decreto deve essere cassato con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio provvederà a regolare anche le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M. accoglie il primo motivo del ricorso e rigetta il secondo; cassa il decreto impugnato in relazione all'accolto motivo e rinvia alla Corte d'appello di Venezia, altra composizione, anche per i regolamento del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso 20057-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2021 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2745 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] CESARE, '• v '1,1i t. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] LORIS elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G AVEZZANA 6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]-TEMPORE, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso . AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende; - controricorrente - 1'2 avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 10/12/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] Con decreto monocratico la Corte d'appello di Venezia rigettò la domanda d'equo indennizzo per la non ragionevole durata di un processo civile (nella specie procedura fallimentare) proposta da [OSCURATO:PERSONA] e altri quarantatré istanti, sulla base del seguente ragionamento: - dichiarato in data 20/2/1992 il fallimento della s.p.a. [OSCURATO:PERSONA], la procedura era stata chiusa il 27/12/2016; - la verifica dello stato passivo era stata definita il 28/4/1992 e il progetto di riparto finale era stato reso esecutivo il 16/3/2017; - i crediti degli istanti, privilegiati ex art. 2751 bis n. 1 cod. civ., ammessi al passivo, erano stati integralmente soddisfatti con l'esecuzione del quarto progetto di riparto parziale, dichiarato esecutivo il 24/10/2006; - il protrarsi della procedura fallimentare oltre il termine di ragionevole durata aveva consentito, mediante l'esperimento di azioni revocatorie, il recupero alla massa di poco meno di nove milioni di euro; - il perdurare del procedimento, quindi, oltre la soglia della ragionevole durata era stato di vantaggio e non di nocumento ai diritti dei creditori, sussistendo, pertanto, l'ipotesi di cui al comma 2 septies I. n. 89/2001. La medesima Corte, in composizione collegiale, rigettò l'opposizione, evidenziando la tardività della domanda, essendo decorso il semestre decadenziale di legge dalla dichiarazione di esecutività del riparto del 24/10/2006 (costituente attribuzione immutabile) al momento di presentazione della domanda d'indennizzo. Avverso quest'ultima determinazione gli opponenti proponevano rícorso corredato da due censure, ulteriormente illustrate da memoria, e l'Amministrazione resisteva con controricorso.Venuto il processo alla trattazione della Sesta Sezione, esclusa Cevidenza decisoria, lo stesso veniva rimesso alla pubblica udienza, con ordinanza interlocutoria depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Fissata pubblica udienza, non essendo pervenuta dalle parti e dal P.G. richiesta di discussione orale, ai sensi dell'art. 23, co. 8bis, d. I. n. 137/2020, convertito nella I. n. 176/2000, si è proceduto in camera di consiglio. Il P. G. ha depositato le proprie conclusioni scritte e il controricorrente, memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo i ricorrenti denunziano violazione e/o falsa applicazione dell'art. 4 I. n. 89/2001, in relazione agli artt. 6, § 1 della Carta europea dei diritti dell'uomo, 1 del Primo protocollo addizionale, 111 e 117 Costituzione, 119 legge fallimentare, 8 I. n. 69/2009 e 150, co. 1, d. 1gs. n. 5/2006. Lamentano i ricorrenti che la Corte locale era incorsa in errore per non avere tenuto conto del contenuto dell'art. 4 della I. n. 89/2001, il quale fa decorrere il termine semestrale di decadenza «dal momento in cui la decisione che conclude il procedimento è devenuta definitiva», il che si era verificato con il provvedimento di chiusura della procedura fallimentare. Di talché la decisione impugnata aveva confuso «il momento in cui è cessata la "sofferenza" per l'irragionevole durata del fallimento (coincidente con la data di pagamento del credito ammesso), con il momento di inizio del decorso del termine semestrale entro il quale proporre l'equa riparazione». Inoltre, la Corte di Venezia aveva errato a giudicare immutabile l'attribuzione patrimoniale, prendendo spunto dall'art. 112 I. f., per i crediti ammessi tardivamente, e dall'art. 114, co. 1,1. f., nella sua nuova formulazione. In primo luogo, precisano i ricorrenti, l'art. 4 cit. non prevedeva una deroga di tal genere. In secondo luogo, l'art. 114 I. nel testo applicabile al fallimento ante-riforma, disciplinava espressamente l'ipotesi della restituzione delle somme riscosse. 2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione e/o falsa applicazione dell'art. 101, co. 2, cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, n. 4, cod. proc. civ., assumendo la nullità del decreto per avere affermato d'ufficio la tardività della domanda di equa riparazione, senza prima sottoporre la ck,,LE, t [1 C <31L e, ti z, GL tr 3. Il secondo motivo, da trattare per primo per la preliminarietà che lo contraddistingue, è manifestamente infondato: il giudice è tenuto a verificare il rispetto del termine decadenziale, costituente presupposto processuale indefettibile per giungere a una statuizione di merito, e in sede d'opposizione è investito dell'intera cognizione anche sul punto. Da ciò consegue doversi escludere in radice versarsi nell'evocata ipotesi della "decisione a sorpresa". Peraltro, l'obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio, stabilito dall'art. 101., comma 2, cod. proc. civ., non riguarda le questioni di solo diritto, ma quelle di fatto ovvero quelle miste di fatto e di diritto, che richiedono non una diversa valutazione del materiale probatorio, bensì prove dal contenuto diverso rispetto a quelle chieste dalle parti ovvero una attività assertiva in punto di fatto e non già mere difese (da ultimo, Sez. 3, n. 11724, 5/5/2021, Rv. 661322). 4. Quanto al primo motivo occorre distinguere. 4.1. A seguito della riforma della legge fallimentare operata con il d. Igs. n. 5, 9/1/2006, entrata in vigore il 16/7/2006, l'art. 114, co. 1, legge fallimentare dispone che «I pagamenti effettuati in esecuzione dei piani di riparto non possono essere ripetuti, salvo il caso dell'accoglimento di domande di revocazione».Il testo del medesimo articolo precedentemente in vigore, che si limitava ad affermare l'obbligo di restituzione del pagamento nel caso di revocazione positivamente esperita contro i creditori ammessi (art. 102), non statuiva, per il resto, il generale divieto di ripetibilità dei predetti pagamenti. Pare al Collegio che l'introduzione "expressis verbis" del principio d'irripetibilità debba essere tenuto in conto. Risulta, pertanto, certo che solo con la riforma si è assegnato al riparto il carattere della definitività. Di conseguenza, senza che occorra esercitarsi nelle più varie ipotesi astrattamente configurabili, una tale stabilità non potrebbe riconoscersi al testo previgente. Non assume rilievo di segno contrario la circostanza che anche il nuovo testo normativo fa salvo il caso della restituzione in conseguenza dell'accoglimento di domande di revocazione; trattasi, per vero, di evenienza eccezionale, che non mina l'ordinaria definitività della statuizione, dal quale far decorrere il termine semestrale ex Pinto. Questa Corte ha avuto modo di chiarire che il termine semestrale di decadenza per la proposizione della relativa domanda, previsto dall'art. 4 della I. n. 89 del 2001, decorre dalla data in cui è divenuta definitiva la decisione che conclude il processo presupposto e, una volta spirato, non può essere riaperto, peraltro a tempo indeterminato, per effetto del ricorso per revocazione della sentenza conclusiva del processo presupposto, ai sensi dell'art. 395 n. 4 e 5 cod. proc. civ., trattandosi di un mezzo di impugnazione straordinario, non legato da "rapporto di unicità" con il giudizio di cognizione concluso con sentenza passata in giudicato (Sez. 6, n. 552, 11/1/2017, Rv. 642555). L'espressa previsione dell'irripetibilità e, per altro verso, l'irrilevanza del mantenimento dell'obbligo di restituzione, anche nella nuova disciplina, in caso di positivo esercizio dell'azione di revocazione, impongono discostarsi dal diverso orientamento che trapela dall'ordinanza di questa Sezione n. 6081 del 4/3/2020. Da ciò deriva che, sotto la vigenza del vecchio testo normativo, i creditori, pur soddisfatti, solo dal provvedimento di chiusura del fallimento vedono stabilizzarsi definitivamente la loro posizione e, quindi, dall'irrevocabilità di quest'ultimo provvedimento decorrerà il semestre di cui all'art. 4, I. n. 89/2001 (per l'individuazione del preciso dies a quo si veda, da ultimo, Cass. n. 8088/2019). 4.2. Per contro, sotto la vigenza del nuovo testo normativo, i creditori ammessi, che siano stati integralmente soddisfatti, con la definitività del provvedimento di riparto cessano di essere parte, stante che i pagamenti «non possono essere ripetuti», e, quindi, per loro, il termine di sei mesi decorre da quel momento, non conservando interesse alcuno al prosieguo della procedura. Per altro verso, costoro, se hanno motivo di dolersi della durata della procedura fino al momento del soddisfacimento del loro credito, il termine per la "Pinto" non può che decorrere dalla irrevocabilità del riparto, non essendo affatto necessario al fine attendere la chiusura del fallimento. 4.3. La procedura fallimentare di cui qui si tratta si è svolta sotto la vigenza della disciplina anteriore alla riforma del 2006 (la dichiarazione di fallimento risale all'aprile del 1992). Di conseguenza, in ragione del principio di diritto sopra enunciato l'impugnato decreto deve essere cassato con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio provvederà a regolare anche le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il primo motivo del ricorso e rigetta il secondo; cassa il decreto impugnato in relazione all'accolto motivo e rinvia alla Corte d'appello di Venezia, altra composizione, anche per i regolamento del
Decreto Cassazione n. 09590/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris