CassazionedecretoSezione 4
Cassazione n. 22530/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1/2026 del Tribunale di PotenzaUdita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA] ArenaRITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza n. 6/2026 del 26 gennaio 2026 il Tribunale di Potenza,investito ai sensi dell’art. 324 cod. proc. pen., ha dichiarato inammissibile larichiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dalGiudice per le indagini preliminari di Potenza in data 13 gennaio 2026 avente adoggetto la somma di € 1.790,00.2. Per miglior comprensione della vicenda e dei motivi di ricorso ènecessario riferire che, in data 4 gennaio 2026, U.P.G. della Guardia di Finanzaeseguirono una perquisizione a Ripacandida (PZ), in viale Margherita di Savoian. 45 presso l’abitazione della famiglia [OSCURATO:PERSONA]. La perquisizione fu eseguita, aisensi dell’art. 103 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 a carico di [OSCURATO:PERSONA]. Oltreall’abitazione, alla cantina e ad un locale sottotetto, fu perquisita anche una«cella artigianale» ricavata nella parete rocciosa esterna alla casa, all’internodella quale furono rinvenute 7 bustine, contenenti in tutto 94 grammi dimarijuana, un termometro digitale, un rotolo di pellicola trasparente, una bustinadi sostanza deumidificante e un bilancino di precisione. Nel locale sottotettofurono rinvenute alcune bustine trasparenti, due bustine in alluminio, duemacchinette per il confezionamento sottovuoto ed una macchinetta per sigillare.Nell’abitazione, invece, furono rinvenuti quattro telefoni cellulari e 1.790 euro incontanti (28 banconote da 50 euro, 17 banconote da 20 euro e 5 banconote dal10 euro). Il materiale sopra indicato fu sottoposto a sequestro a fini di prova.Il 7 gennaio 2026 il PM convalidò il sequestro eseguito in via d’urgenzadalla PG perché avente ad oggetto «il corpo di reato o, comunque, cosepertinenti al reato» di detenzione a fini di spaccio della marijuana. Rilevò a talfine che «ai fini di una compiuta ricostruzione dei fatti» era necessario «svolgereogni opportuno accertamento tecnico sulla sostanza stupefacente in sequestro».Quanto al denaro, il PM rilevò che il sequestro eseguito dalla PG in via d’urgenzadoveva essere diversamente qualificato come sequestro preventivo d’urgenza atitolo di “sequestro c.d. impeditivo” (atteso che la libera disponibilità dellasomma poteva «aggravare o protrarre le conseguenze del reato», ovvero«agevolare la commissione di altri reati» consentendo «l’approvvigionamento diulteriore sostanza stupefacente destinata a sua volta alla rivendita a terzi»)oppure a titolo di sequestro “per sproporzione” ai sensi degli artt. 85 bis d.P.R.n. 309/90 e 240 bis cod. pen. Pertanto, chiese al G.i.p. di convalidare ilsequestro disposto in via d’urgenza e di disporre il sequestro preventivo dellasomma. Con provvedimento in data 13 gennaio 2025 il Giudice rilevò che larichiesta di convalida del sequestro preventivo era giunta al suo ufficio oltre itermini previsti dall’art. 321, comma 3 bis, cod. proc. pen. e, pertanto, respinsela richiesta di convalida. Dispose, tuttavia, il sequestro della somma ritenendosussistente il fumus del reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90.Osservò che «il numero di dosi, il nascondiglio delle stesse e la somma trovata incontanti e in vari tagli» costituivano una solida piattaforma indiziaria tanto piùche l’indagato aveva già riportato condanna per violazione della legge in materiadi stupefacenti. Rilevò, quanto al denaro, che «l’ammontare e il taglio dellebanconote» lo indicavano «quale profitto del reato di spaccio» suscettibile disequestro e che il «prevedibile riutilizzo del denaro nell’ambito del mercato delladroga» e la possibilità che lo stesso fosse usato per «finanziare ulteriori acquistidi sostanza da cedere a terzi» rendevano sussistente anche il periculum in mora.3. Per mezzo del difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto duerichieste di riesame in data 13 gennaio 2026 e in data 15 gennaio 2026.3.1. La richiesta di riesame del 13 gennaio 2026 si riferiva al sequestrooperato dalla Guardia di Finanza. Il difensore rilevava: in via preliminare, che ilsequestro era divenuto inefficace per non essere stato convalidato; nel merito,che il sequestro doveva essere annullato perché non v’era pertinenzialità tra ibeni sequestrati e il reato. Sottolineava che la sostanza stupefacente e ilbilancino non erano stati rinvenuti in un luogo che era nella disponibilitàesclusiva del [OSCURATO:PERSONA], bensì in una parete rocciosa esterna alla sua abitazione,mentre la somma in sequestro era pienamente compatibile con i redditi di lavorodella madre e della sorella dell’indagato (la prima operaia dal 1994 presso laSata s.p.a.; la seconda impegnata in un percorso per le politiche giovanili) eanche con i redditi del [OSCURATO:PERSONA] (che lavora alle dipendenze di una ditta aGravellona [OSCURATO:PERSONA] e, in ogni caso, era giunto a Ripacandida appena quattro giorniprima del sequestro). In subordine, secondo il difensore, il denaro sequestratoavrebbe dovuto essere comunque restituito alla madre e alla sorella di Ferronecostituendo frutto del loro lavoro.3.2. La richiesta di riesame del 15 gennaio 2026 si riferiva al decreto disequestro preventivo della somma di € 1.790,00 emesso dal G.i.p.Il difensore rilevava, in via principale, che la richiesta di convalida eratardiva sicché il sequestro era divenuto inefficace e il G.i.p. non avrebbe potutoemettere il decreto di sequestro preventivo. Rilevava nel merito: la mancanzadel fumus del reato, atteso che la sostanza stupefacente e il bilancino non eranostati rinvenuti in un luogo che era nella disponibilità del [OSCURATO:PERSONA], bensì in unaparete rocciosa esterna all’abitazione (nella quale, peraltro, l’indagato nonrisiedeva stabilmente perché lavora a [OSCURATO:PERSONA] ed era giunto aRipacandida il primo gennaio 2026); la compatibilità della somma in sequestrocon i redditi di lavoro della madre e della sorella dell’indagato; la assolutacarenza di motivazione quanto alla sproporzione asseritamente esistente tra iredditi di [OSCURATO:PERSONA] e dei suoi familiari e la somma rinvenuta. Si doleva, infine, chela sussistenza del periculum in mora fosse stata ritenuta senza considerare cherischio di dispersione del denaro né di utilizzazione dello stesso per attivitàillecite.4. A seguito delle due richieste di riesame, in data 26 gennaio 2026, ilTribunale di Potenza ha pronunciato due distinte ordinanze: la n. 5 e la n. 6 del2026.Con l’ordinanza n. 5, il Tribunale ha dichiarato inammissibile la richiesta diriesame del 13 gennaio 2026 rilevando: da un lato, che [OSCURATO:PERSONA] avevachiesto la restituzione del denaro alla sorella e alla madre, sicché non avevainteresse all’impugnazione; dall’altro che, una volta ritenuti sussistenti da partedel G.i.p. « gli estremi per l’emissione del decreto di sequestro preventivo, ogniquestione relativa alla convalida del sequestro disposto in via d’urgenza risultapriva di attualità e il Tribunale del riesame può essere investito esclusivamentedel controllo sul decreto di sequestro emesso dal G.i.p.».Con l’ordinanza n. 6, il Tribunale ha dichiarato inammissibile la richiesta diriesame del 15 gennaio 2026, rilevando che, pur viziato sotto plurimi profili, ilprovvedimento del G.i.p. non poteva essere annullato perché, avendo sostenutoche la somma sequestrata non doveva essere restituita a lui, ma alla madre ealla sorella, [OSCURATO:PERSONA] non vantava un interesse concreto ed attuale allaimpugnazione.5. Avverso entrambe le ordinanze hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] anche [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chehanno conferito apposita procura in tal senso all’avv. [OSCURATO:PERSONA], giànominato difensore di fiducia da [OSCURATO:PERSONA].Pur avendo ad oggetto due ordinanze diverse, i ricorsi hanno il medesimocontenuto.Dopo aver ricostruito la complessa vicenda, il difensore articola più motiviche di seguito si riportano nei limiti strettamente necessari alla decisione.5.1. Col primo motivo, deduce violazione di legge e vizi di motivazione:- quanto all’ordinanza n. 5, per essere stata omessa ogni valutazione sullalegittimità del sequestro operato dalla Polizia giudiziaria con riferimento ai benidiversi dalla somma di denaro, sottoposta a sequestro preventivo dal G.i.p.;- quanto all’ordinanza n. 6, per essere stato mantenuto il sequestro suldenaro, pur essendo stato escluso il “fumus commissi delicti” e per essere stataesclusa la legittimazione di [OSCURATO:PERSONA] ancorché il sequestro sia avvenuto asuo carico e benché la somma fosse stata considerata quale provento del reato alui ascritto.5.2. Col secondo, terzo e quarto motivo, deduce violazione di legge einsanabile contraddittorietà tra dispositivo e motivazione dell’ordinanza n. 6.Rileva che l’ordinanza ha riconosciuto che il sequestro è stato operato dal G.i.p.in assenza dei requisiti di legge sia quanto al vincolo di pertinenzialità tra lesomme sequestrate e il reato, sia quanto al fumus del reato e, tuttavia, hamantenuto il vincolo reale sulla somma ritenendo che [OSCURATO:PERSONA] non fosselegittimato a chiedere la restituzione. Sottolinea a tal fine che il mantenimento diun tale vincolo in assenza dei presupposti di legge non può essere consentitodall’ordinamento e puntualizza di aver proposto ricorso anche nell’interesse diAnnunziata [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che gli hannoconferito procura speciale in tal senso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Oggetto del presente procedimento è il ricorso relativo all’ordinanza n. 6emessa dal Tribunale per il riesame di Potenza il 5 febbraio 2026, che si riferivaal sequestro della somma di € 1.790,00 disposto dal Giudice per le indaginipreliminari di Potenza il 13 gennaio 2026, il che rende inammissibili, in questasede, le richieste restitutorie aventi ad oggetto il restante materiale sequestratodalla Guardia di Finanza il 5 gennaio 2026.2. Del pari inammissibili sono i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] PasqualinaRabino e [OSCURATO:PERSONA] contro un provvedimento adottato all’esitodi una richiesta di riesame che non era stata dalle stesse formulata, non essendoevidentemente possibile formulare una richiesta di restituzione, per la primavolta, in sede di legittimità.3. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è fondato nel resto.Nel procedimento in esame, il Tribunale di Potenza, chiamato apronunciarsi sulla richiesta di riesame proposta avverso il decreto di sequestropreventivo emesso dal G.i.p. del Tribunale di Potenza, avente ad oggetto lasomma di € 1.790, rinvenuta in occasione della perquisizione eseguita pressol’abitazione di [OSCURATO:PERSONA], ha rilevato:- che il PM ha chiesto al G.i.p. di disporre il sequestro del denaro ai sensidell’art. 321 cod. proc. pen. sul presupposto del «pericolo che la liberadisponibilità da parte del prevenuto … possa aggravare o protrarre leconseguenze del reato di cui alla rubrica ovvero agevolare la commissione di altrireati» e, solo incidentalmente, ha richiamato gli artt. 85 bis d.P.R. 309/1990 e240 bis cod. pen. rilevando la possibilità di confiscare il denaro «di cui l’imputatodel reato di cui all’art. 73 d.P.R. 309/1990 non possa giustificare la legittimaprovenienza ove risultante sproporzionato rispetto al proprio reddito…»;- che, a fronte di siffatta richiesta, il G.i.p. ha disposto il sequestro ai sensidegli artt. 321 cod. proc. pen. e 240 cod. pen. rifacendosi a quanto detto dalP.M. in merito al periculum in mora, in ordine al prevedibile riutilizzo del denaronell’ambito del mercato della droga.Secondo il Tribunale, la richiesta del P.M. doveva essere intesa come voltaa disporre un sequestro di tipo impeditivo ai sensi dell’art. 321 cod. proc. pen.poiché «il mero richiamo al disposto normativo di cui all’art. 85 bis relativo alsequestro penale per sproporzione, peraltro nella sola sezione argomentativadella richiesta e in assenza di una qualche analisi dei dati reddituali ed economicifunzionali a riconoscere una forma di sproporzione è da ritenersi tamquam nonesset».Muovendo da queste premesse, il Tribunale ha escluso che il G.i.p. abbiadisposto un sequestro finalizzato alla confisca per sproporzione e ha sostenutoche neppure avrebbe potuto farlo senza incorrere in un vizio di «ultra-petizione».Ha richiamato a tal fine giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo laquale: «in tema di misure cautelari reali, il giudice, a fronte della richiesta disequestro preventivo di un bene funzionale ad evitarne la dispersione, non puòadottare il provvedimento impositivo del vincolo per la ritenuta sussistenza diuna diversa finalità impeditiva, così come, analogamente, a fronte di unarichiesta di sequestro preventivo a fini impeditivi, non può adottare ilprovvedimento che dispone la misura per finalità anticipatorie della confisca,determinandosi, altrimenti, l'inesistenza della motivazione sull'esigenza cautelareperseguita e indicata dal requirente e, per l'effetto, l'impossibilità del giudice delriesame di integrarla» (Sez. 3, n. 10400 del 19/11/2024, dep. 2025, Rv.287827 – 05).Dato atto che il denaro era stato ritenuto soggetto a confisca perchécostituente profitto del reato, il Tribunale ha rilevato che il G.i.p. non avevaesaminato gli indici di rischio di dispersione, né la pertinenzialità fra la res ablatae il reato addebitato. Aveva ignorato quindi che, non essendo stata contestataall’imputato la cessione, ma soltanto la detenzione a fini di spaccio di sostanzastupefacente, non era possibile «affermare che il denaro fosse il profitto, prezzoo prodotto del reato oggetto di indagine». Muovendo da queste premesse – e puravendo affermato che «alla luce delle considerazioni svolte si imporrebbel’annullamento del decreto, con restituzione all’avente diritto delle somme didenaro sottoposte a sequestro» (così, testualmente, pag. 6 dell’ordinanzaimpugnata) – il Tribunale ha ritenuto di non dover provvedere in tal sensorilevando che la richiesta di riesame era stata proposta da [OSCURATO:PERSONA] equesti non aveva un interesse concreto e attuale alla restituzione avendosostenuto che il denaro in sequestro non era suo, ma della madre e della sorella.4. È opinione del Collegio che il Tribunale non abbia tratto le dovuteconseguenze dal ragionamento esplicitato in forza del quale il decreto del G.i.p.era stato adottato in mancanza dei presupposti di legge (Sez.3, n. 17285, del05/12/2024, dep. 2025, non massimata, Sez. 6, n. 53453 del 16/11/2016,Rv.269498 – 01; Sez. 5, n. 54186 del 22/09/2016, Rv. 268748 – 01).Ed invero, il vizio radicale che attingeva il decreto di sequestro preventivo(pur rilevato dal Tribunale) è stato ritenuto superato senza tenere conto delprincipio espresso da questa Corte nel suo massimo Consesso secondo cui «lapersona sottoposta alle indagini può proporre richiesta di riesame ove alleghi uninteresse concreto e attuale correlato agli effetti della rimozione del sequestropreventivo sulla sua posizione, in quanto requisito necessario per l’ammissibilitàdi ogni impugnazione (in motivazione la Corte ha evidenziato che l’interessedeve riferirsi non all’esito favorevole dello scrutinio sui presupposti delprovvedimento cautelare, siccome si tratterebbe di decisione non vincolante perl’ulteriore corso del procedimento, bensì all’eliminazione di un pregiudizio relativoa situazioni giuridiche soggettive tutelate dall’ordinamento, pur quando nonimplicanti il diritto alla restituzione del bene» (Sez. U, n. 7983 del 25/09/2025,dep. 2026, Calvarese, Rv. 289319 – 01).Nel caso di specie, come sottolineato dal difensore, il G.i.p. avevaconsiderato il denaro quale profitto del reato ascritto ad [OSCURATO:PERSONA] sicché ilvincolo incideva direttamente sulla posizione dell’indagato. Ne consegue che,avendo accertato che il decreto di sequestro preventivo era affetto da un vizioradicale e avendo ritenuto che la richiesta del PM non consentisse di qualificareil sequestro come finalizzato alla confisca per sproporzione, il Tribunale avrebbedovuto annullare il provvedimento impugnato.5. Alle considerazioni svolte consegue l’annullamento senza rinviodell’ordinanza impugnata e del decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p.in data 13 gennaio 2025; ne consegue, inoltre, la restituzione all’avente dirittodella somma di denaro in sequestro. Avendo ad oggetto beni sottoposti asequestro dalla Guardia di Finanza, estranei al provvedimento di sequestropreventivo adottato dal G.i.p., il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] inammissibile nel resto.6. Alla inammissibilità del ricorso proposto nell’interesse di AnnunziataPasqualina [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] consegue la condanna diqueste ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesidi esonero, al versamento, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di una sommaalla Cassa delle ammende che si ritiene di determinare, per ciascuna ricorrente,in euro tremila. P.Q.MAnnulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e il decreto di sequestro preventivoemesso dal G.i.p. in data 13 gennaio 2025 e dispone la restituzione all'avente dirittodella somma di denaro in sequestro. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cuiall'art. 626 cod. proc. pen. dichiara inammissibile nel resto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] SamanthaDonatella che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di eurotremila ciascuna in favore della Cassa delle ammende.Così deciso il 15 aprile 2026La Consigliera est. La PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]