Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 23346/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ANDREW nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per la assoluta aspecificità dei motivi, tesi - peraltro - ad ottenere una rivalutazione di aspetti attinenti allo scrutinio di merito sull'accertamento della penale responsabilità, la consistenza ontologica degli indizi oggetto di apprezzamen,to nel merito, la loro gravità e precisione.

1.1. Ed invero, le critiche esposte dal ricorrente riguardano profili in fatto, coerentemente scrutinati nel corpo della decisione impugnata, la cui riproposizione è tesa - in tutta evidenza - ad una rivalutazione del peso dimostrativo degli elementi di prova.

In tal senso, il ricorso finisce con il proporre argomenti di merito, la cui rivalutazione è preclusa in sede di legittimità.

E' costante, infatti, l'insegnamento di questa Corte per cui l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu °culi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez.

U., n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794; Sez.

U., n. 47289, del 24/09/2003 Rv. 226074).

1.2. La Corte di merito ha spiegato, in maniera logica e coerente, che la identificazione dell'autore dei fatti deriva dalla consistenza di dati probatori univoci (identificazione certa da parte della persona offesa), che entranbi i giudici di merito, nella conformaità verticale di giudizio, hanno ritenuto non incrinata dal dato documentale che non attesta alcuna incompatibilità della presenza dell'imputato sul luogo del commesso delitto all'ora indicata dalla persona offesa e ripotata in imputazione.

A fronte di tale peso probatorio, la difesa ha introdotto nel giudizio di merito un astratta ipotesi alternativa d'alibi che i giudici di merito hanno stimato inidonea ad allontanare l'imputato dal luogo ove il reato contestato si è consumato.

La motivazione della Corte, conforme a quella di primo grado, appare pertanto del tutto logica e coerente rispetto al compendio di evidenze esaminate nel processo di merito ed in quanto tale non è censurabile nel giudizio di legittimità.

2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ANDREW nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per la assoluta aspecificità dei motivi, tesi - peraltro - ad ottenere una rivalutazione di aspetti attinenti allo scrutinio di merito sull'accertamento della penale responsabilità, la consistenza ontologica degli indizi oggetto di apprezzamen,to nel merito, la loro gravità e precisione. 1.1. Ed invero, le critiche esposte dal ricorrente riguardano profili in fatto, coerentemente scrutinati nel corpo della decisione impugnata, la cui riproposizione è tesa - in tutta evidenza - ad una rivalutazione del peso dimostrativo degli elementi di prova. In tal senso, il ricorso finisce con il proporre argomenti di merito, la cui rivalutazione è preclusa in sede di legittimità. E' costante, infatti, l'insegnamento di questa Corte per cui l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu °culi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U., n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794; Sez. U., n. 47289, del 24/09/2003 Rv. 226074). 1.2. La Corte di merito ha spiegato, in maniera logica e coerente, che la identificazione dell'autore dei fatti deriva dalla consistenza di dati probatori univoci (identificazione certa da parte della persona offesa), che entranbi i giudici di merito, nella conformaità verticale di giudizio, hanno ritenuto non incrinata dal dato documentale che non attesta alcuna incompatibilità della presenza dell'imputato sul luogo del commesso delitto all'ora indicata dalla persona offesa e ripotata in imputazione. A fronte di tale peso probatorio, la difesa ha introdotto nel giudizio di merito un astratta ipotesi alternativa d'alibi che i giudici di merito hanno stimato inidonea ad allontanare l'imputato dal luogo ove il reato contestato si è consumato. La motivazione della Corte, conforme a quella di primo grado, appare pertanto del tutto logica e coerente rispetto al compendio di evidenze esaminate nel processo di merito ed in quanto tale non è censurabile nel giudizio di legittimità. 2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila. P.Q.M. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 23346/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris