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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 gennaio 2026

Cassazione n. 06052/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2019 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Considerato che le doglianze di cui al ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] - in cui ci si duole che la pronuncia di condanna nei confronti del suddetto sia avvenuta sulla base di mere ipotesi senza un concreto accertamento del dolo - sono aspecifiche, dando atto la sentenza impugnata che l'imputato ha rinunciato, tramite il difensore munito di procura speciale, a tutti i motivi di impugnazione tranne quelli riguardanti il trattamento sanzionatorio.

Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile - precludendo tale inammissibilità la declaratoria di prescrizione, benché maturata prima della sentenza di appello (prescrizione, che non è oggetto di motivo di ricorso) - con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2026.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2019 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Considerato che le doglianze di cui al ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] - in cui ci si duole che la pronuncia di condanna nei confronti del suddetto sia avvenuta sulla base di mere ipotesi senza un concreto accertamento del dolo - sono aspecifiche, dando atto la sentenza impugnata che l'imputato ha rinunciato, tramite il difensore munito di procura speciale, a tutti i motivi di impugnazione tranne quelli riguardanti il trattamento sanzionatorio. Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile - precludendo tale inammissibilità la declaratoria di prescrizione, benché maturata prima della sentenza di appello (prescrizione, che non è oggetto di motivo di ricorso) - con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2026.
Sentenza Cassazione n. 06052/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris