CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 19533/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/12/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 495 cod. pen, ascritto all'odierno ricorrente, oltre che manifestamente infondato, non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, poíchè reiterativo di profili di censura già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, facendo corretta applicazione dei principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità (si veda pag. 2 della impugnata sentenza), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; ritenuto che alle medesime conclusioni deve pervenirsi con riferimento al secondo motivo di ricorso, con cui si censura il giudizio sulla pena, in particolare per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, l'applicazione della recidiva infraquinquennale e l'eccessività della pena irrogata, avendo i giudici di appello, con argomentazioni congrue e non illogiche, e pertanto non censurabili in questa sede, compiutamente assolto all'onere motivazionale con riferimento a tutti e tre i diversi punti di censura (si veda pag. 3 della impugnata sentenza, ove si sono evidenziate: la corretta motivazione posta dal giudice di primo grado a base del diniego delle circostanze ex art. 62-bis cod. pen. fondata, in conformità al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, sull'assenza di elementi positivi valutabili ai fini del riconoscimento di tali diminuenti a favore dell'odierno ricorrente; la sussistenza tanto dei presupposto temporale quanto della motivata maggiore e allarmante pericolosità sociale del ricorrente, ai fini della corretta applicazione della recidiva infraquinquennale lui applicata; la congruità ed equità della pena irrogata dal giudice di primo grado, determinata in misura di poco superiore al minimo edittale); che infine alcun fondamento assume l'eccezione di nullità dedotta con la memoria in relazione alla mancata ammissione al gratuito patrocinio da parte della Corte di appello posto che il testo dell'art. 96 T.U. Spese di giustizia come modificato non prevede più tale radicale conseguenza in caso di mancata adozione del provvedimento; che al proposito questa Corte di legittimità ha affermato come in tema di patrocinio a spese dello Stato, la modifica dell'art. 96 del D.Lgs. n. 115 del 2002 - che sanzionava con la nullità assoluta l'omessa decisione sull'istanza di ammissione al gratuito patrocinio nel termine ivi previsto - ad opera dell'art. 2- ter, comma primo, lett. c) del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni nella L. n. 125 del 2008, ha reso non più sussistenti le nullità integrate e dedotte vigente la previsione di cui all'art. 96 d.P.R. n. 115 del 2002 (Sez. 4, n. 46439 del 18/11/2008, Belgacem, Rv. 242312 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de