CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 22789/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano, con sentenza del 20 settembre 2022, parzialmente riformando la decisione del Tribunale di Lodi, pronunciata in data 24 settembre 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha assolto l'imputato per reato di CJi all'art. 489 cod. pen. perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato e, rideterminando per l'effetto la pena, ha confermato la condanna in relazione al delitto di cui all'art. 640 cod. pen. Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non è ammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. in quanto si tratta di violazione di legge che, deducibile ma non previamente devoluta alla cognizione della Corte d'appello, non può essere dedotta per la prima volta in Cassazione; osservato che il secondo motivo, in punto di dos metria della pena, è manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr., Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142 e Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243), in quanto mira ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non è stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (si veda pag. 3, ove la Corte territoriale ha confermato la pena irrogata dal primo giudice, individuata in misura inferiore alla media edittale, ritenendola adeguata alla gravità del reato per l'entità del danno cagionato ed alla capacità a delinquere dell'imputato, desunta dai numerosi precedenti penali); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 21 marz