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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 23 luglio 2026

Cassazione n. 23984/2026

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ato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato2026 [OSCURATO:PERSONA];3194 - controricorrente -nonché controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA];- intimato -avverso la sentenza n. 516/2025 della CORTE D'APPELLO diMESSINA, depositata il 14/07/2025 R.G.N. 133/2023;Numero registro generale 20498/2025Numero sezionale 3194/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiNgulmioer od dei ral ccolta generale 23984/2026Data pubblicazione 23/07/202602/07/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1.

Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appellodi Messina, in parziale accoglimento dell’appello proposto da[OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza del Tribunale dellamedesima sede n. 1638/2022, condannava la [OSCURATO:PERSONA] dei€ 14.965,94, a titolo di differenze retributive, oltre interessi erivalutazione dalla scadenza del singolo credito sino al soddisfo;condannava, inoltre, detta società al pagamento in favoredell’erario delle spese del doppio grado di giudizio, comeliquidate per ogni grado; compensava, invece, le spese deldoppio grado nei rapporti con l’INPS.2.

Per quanto qui interessa, la Corte territoriale riferiva: a)lo svolgimento del primo grado di giudizio; b) ciò che avevaconsiderato e deciso il Tribunale; c) la doglianza formulata dallavoratore appellante.3.

Tanto premesso, la Corte territoriale giudicava fondatanei limiti esposti tale impugnazione e, in particolare, rivalutatele risultanze processuali, concludeva che poteva dirsi accertatol’espletamento di nove ore giornaliere di lavoro, per entrambi iperiodi in cui il [OSCURATO:PERSONA] aveva lavorato alle dipendenze della SudCondotte.4.

La Corte, quindi, sulla base dei conteggi del ctu, chegiudicava incontestati, riteneva dovute all’appellante le sommeNumero registro generale 20498/2025Numero sezionale 3194/2026specificate in motivazione pari al complessivo importNoum edroi di €ra ccolta generale 23984/2026Data pubblicazione 23/07/202614.965,94.5.

Avverso tale decisione la [OSCURATO:PERSONA] dei f.lli Cambareris.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.6.

Resiste l’intimato lavoratore con controricorso; mentrel’INPS non ha svolto difese in questa sede.7.

La Consigliera delegata ex art. 380 bis c.p.c. novellato,con atto depositato il 20.1.2026, ha proposto la definizione delricorso per cassazione nel senso della sua improcedibilità.8.

Con atto depositato telematicamente il 19.2.2026,denominato “Memoria illustrativa (ex art. 380 bis c.p.c.)”, ildifensore della ricorrente ha chiesto (tra l’altro) di “fissarel’adunanza in Camera di Consiglio ordinaria o la pubblicaudienza per la trattazione del merito”.9.

Le parti costituite hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo la ricorrente denuncia “Violazione efalsa applicazione di norme di diritto (Art. 360, comma 1, n. 3c.p.c.)”.2.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia “Omessoesame di fatti decisivi per il giudizio (Art. 360, comma 1, n. 5c.p.c.)”.3.

Con il terzo motivo denuncia “Mancata valutazione dellacondotta processuale del lavoratore”.Numero registro generale 20498/20254.

Il ricorso dev’essere dichiarato improcedibile, giustaN umero sezionale 3194/2026Numero di raccolta generale 23984/2026l’art. 369, comma secondo, n. 2), c.p.c.Data pubblicazione 23/07/20264.1.

A termini della disposizione ora citata, infatti, insiemeal ricorso per cassazione (da depositarsi “nel termine di giorniventi dall’ultima notificazione alle parti contro le quali èproposto”) dev’essere depositata, “a pena d’improcedibilità”,“copia autentica della sentenza o della decisione impugnata conla relazione di notificazione, se questa è avvenuta, …”.4.2.

Ebbene, nel ricorso per cassazione in esame ci si limitaad indicare (tra la pag. 1 e la pag. 2) che la sentenza impugnataè stata “notificata tramite pec in data 31.07.2025”, ma nonrisulta essere stata prodotta una copia autentica della relazionedi notificazione della stessa sentenza, entro il termine suddetto.E questa Corte ha statuito che l’omesso deposito dellarelata di notifica della sentenza impugnata comportal’improcedibilità del ricorso per cassazione ex art. 369, comma2, n. 2, c.p.c., a meno che essa risulti comunque nelladisponibilità del giudice, perché prodotta dalla partecontroricorrente ovvero acquisita mediante l’istanza ditrasmissione del fascicolo di ufficio (cfr. Cass. n. 27883 del2024; n. 19475 del 2024; n. 24724 del 2024; Cass., S.U., n.21349 del 2022); l’improcedibilità è inoltre esclusa nel caso incui la notificazione del ricorso risulti effettuata prima dellascadenza del termine breve decorrente dalla pubblicazione delprovvedimento impugnato (Cass. n. 21292 del 2023; n. 15832del 2021; n. 1295 del 2018).4.3.

Nel caso in esame non ricorre alcuna delle ipotesi nellequali l’improcedibilità possa reputarsi impedita.Numero registro generale 20498/2025Numero sezionale 3194/20264.4.

In particolare, il lavoratore controricorrente [OSCURATO:PERSONA] o hdi ara ccolta generale 23984/2026Data pubblicazione 23/07/2026prodotto copia di tale relazione di notificazione.4.5.

E neppure ricorre l’altra ipotesi atta ad impedirel’improcedibilità, perché la notifica del ricorso per cassazione èstata eseguita il 29.9.2025, oltre il termine breve (di sessantagiorni) decorrente dalla pubblicazione della sentenza d’appelloin data 14.7.2025.5.

Nota, infine, il Collegio che in uno alla sua istanza didecisione ex art. 380 -bis c.p.c. (atto, come evidenziato innarrativa, denominato “Memoria difensiva”), la difesa dellaricorrente ha allegato copia di atto indicato quale “Relata dinotifica della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 3 bis L. n.53/1994”.Ebbene, trattasi di deposito in realtà incompleto perché noncomprende le ricevute di spedizione e di avvenuta consegnadella sentenza notificata con le relative date.Ma, a prescindere da questi rilievi, appare dirimente chenella già cit. sent. n. 21349/2022 le Sezioni unite di questaCorte hanno specificato che non è possibile recuperarel’omissione del deposito di copia munita della relata di notifica(ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e diricezione, in caso di notificazione a mezzo PEC) “mediante lasuccessiva, e ormai tardiva, produzione ai sensi dell’art. 372c.p.c.”; laddove, nella cit. memoria (a pag. 3), la ricorrentedichiara di aver eseguito il deposito appunto a mente dell’art.372 c.p.c.; deposito che comunque è stato eseguito il 19.2.2026e quindi ben oltre il termine legale di venti giorni, ex art. 369,Numero registro generale 20498/2025Numero sezionale 3194/2026comma secondo, c.p.c., a far data dalla notificazioNnumee rod dei ral ccolta generale 23984/2026Data pubblicazione 23/07/202629.9.2025.6.

In definitiva, in conformità alla suddetta proposta, ilricorso dev’essere dichiarato improcedibile.6.1.

Difatti, per questa Corte, in tema di giudizio dicassazione, qualora il ricorso sia improcedibile, il suo esame nonè consentito nemmeno per rilevarne l’inammissibilità (cosìCass., sez.

III, 22.1.2021, n. 1389).7.

La ricorrente, in quanto soccombente, dev’esserecondannata al pagamento, in favore del difensore delcontroricorrente, dichiaratosi anticipatario, delle spese di questogiudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenutaal versamento di un ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.Inoltre, ai sensi dell’art. 380 bis, ult. comma, c.p.c. novellato,siccome il giudizio di legittimità viene definito in conformità allaproposta di cui sopra, devono essere applicati il terzo ed ilquarto comma dell’art. 96 c.p.c. nei termini specificati indispositivo.

Nulla dev’essere disposto quanto alle spese tra leparti costituite e l’INPS, rimasto mero intimato.

P.Q.MLa Corte dichiara improcedibile il ricorso.

Condanna laricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità,che liquida in € 200,00 per esborsi e in € 4.000,00 per compensiprofessionali, oltre rimborso forfettario delle spese generalinella misura del 15%, IVA e C.P.A. come per legge, e distrae infavore del difensore del controricorrente; condanna, altresì, laricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, dellaNumero registro generale 20498/2025somma di € 2.000,00, ex art. 96, comma terzo, c.p.c., ed aNl umero sezionale 3194/2026Numero di raccolta generale 23984/2026pagamento, in favore della cassa delle ammende, della sommaData pubblicazione 23/07/2026di € 2.000,00, ex art. 96, comma quarto, c.p.c.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali peril versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].La PresidenteMargherita [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato2026 [OSCURATO:PERSONA];3194 - controricorrente -nonché controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA];- intimato -avverso la sentenza n. 516/2025 della CORTE D'APPELLO diMESSINA, depositata il 14/07/2025 R.G.N. 133/2023;Numero registro generale 20498/2025Numero sezionale 3194/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiNgulmioer od dei ral ccolta generale 23984/2026Data pubblicazione 23/07/202602/07/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appellodi Messina, in parziale accoglimento dell’appello proposto da[OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza del Tribunale dellamedesima sede n. 1638/2022, condannava la [OSCURATO:PERSONA] dei€ 14.965,94, a titolo di differenze retributive, oltre interessi erivalutazione dalla scadenza del singolo credito sino al soddisfo;condannava, inoltre, detta società al pagamento in favoredell’erario delle spese del doppio grado di giudizio, comeliquidate per ogni grado; compensava, invece, le spese deldoppio grado nei rapporti con l’INPS.2. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale riferiva: a)lo svolgimento del primo grado di giudizio; b) ciò che avevaconsiderato e deciso il Tribunale; c) la doglianza formulata dallavoratore appellante.3. Tanto premesso, la Corte territoriale giudicava fondatanei limiti esposti tale impugnazione e, in particolare, rivalutatele risultanze processuali, concludeva che poteva dirsi accertatol’espletamento di nove ore giornaliere di lavoro, per entrambi iperiodi in cui il [OSCURATO:PERSONA] aveva lavorato alle dipendenze della SudCondotte.4. La Corte, quindi, sulla base dei conteggi del ctu, chegiudicava incontestati, riteneva dovute all’appellante le sommeNumero registro generale 20498/2025Numero sezionale 3194/2026specificate in motivazione pari al complessivo importNoum edroi di €ra ccolta generale 23984/2026Data pubblicazione 23/07/202614.965,94.5. Avverso tale decisione la [OSCURATO:PERSONA] dei f.lli Cambareris.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.6. Resiste l’intimato lavoratore con controricorso; mentrel’INPS non ha svolto difese in questa sede.7. La Consigliera delegata ex art. 380 bis c.p.c. novellato,con atto depositato il 20.1.2026, ha proposto la definizione delricorso per cassazione nel senso della sua improcedibilità.8. Con atto depositato telematicamente il 19.2.2026,denominato “Memoria illustrativa (ex art. 380 bis c.p.c.)”, ildifensore della ricorrente ha chiesto (tra l’altro) di “fissarel’adunanza in Camera di Consiglio ordinaria o la pubblicaudienza per la trattazione del merito”.9. Le parti costituite hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia “Violazione efalsa applicazione di norme di diritto (Art. 360, comma 1, n. 3c.p.c.)”.2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia “Omessoesame di fatti decisivi per il giudizio (Art. 360, comma 1, n. 5c.p.c.)”.3. Con il terzo motivo denuncia “Mancata valutazione dellacondotta processuale del lavoratore”.Numero registro generale 20498/20254. Il ricorso dev’essere dichiarato improcedibile, giustaN umero sezionale 3194/2026Numero di raccolta generale 23984/2026l’art. 369, comma secondo, n. 2), c.p.c.Data pubblicazione 23/07/20264.1. A termini della disposizione ora citata, infatti, insiemeal ricorso per cassazione (da depositarsi “nel termine di giorniventi dall’ultima notificazione alle parti contro le quali èproposto”) dev’essere depositata, “a pena d’improcedibilità”,“copia autentica della sentenza o della decisione impugnata conla relazione di notificazione, se questa è avvenuta, …”.4.2. Ebbene, nel ricorso per cassazione in esame ci si limitaad indicare (tra la pag. 1 e la pag. 2) che la sentenza impugnataè stata “notificata tramite pec in data 31.07.2025”, ma nonrisulta essere stata prodotta una copia autentica della relazionedi notificazione della stessa sentenza, entro il termine suddetto.E questa Corte ha statuito che l’omesso deposito dellarelata di notifica della sentenza impugnata comportal’improcedibilità del ricorso per cassazione ex art. 369, comma2, n. 2, c.p.c., a meno che essa risulti comunque nelladisponibilità del giudice, perché prodotta dalla partecontroricorrente ovvero acquisita mediante l’istanza ditrasmissione del fascicolo di ufficio (cfr. Cass. n. 27883 del2024; n. 19475 del 2024; n. 24724 del 2024; Cass., S.U., n.21349 del 2022); l’improcedibilità è inoltre esclusa nel caso incui la notificazione del ricorso risulti effettuata prima dellascadenza del termine breve decorrente dalla pubblicazione delprovvedimento impugnato (Cass. n. 21292 del 2023; n. 15832del 2021; n. 1295 del 2018).4.3. Nel caso in esame non ricorre alcuna delle ipotesi nellequali l’improcedibilità possa reputarsi impedita.Numero registro generale 20498/2025Numero sezionale 3194/20264.4. In particolare, il lavoratore controricorrente [OSCURATO:PERSONA] o hdi ara ccolta generale 23984/2026Data pubblicazione 23/07/2026prodotto copia di tale relazione di notificazione.4.5. E neppure ricorre l’altra ipotesi atta ad impedirel’improcedibilità, perché la notifica del ricorso per cassazione èstata eseguita il 29.9.2025, oltre il termine breve (di sessantagiorni) decorrente dalla pubblicazione della sentenza d’appelloin data 14.7.2025.5. Nota, infine, il Collegio che in uno alla sua istanza didecisione ex art. 380 -bis c.p.c. (atto, come evidenziato innarrativa, denominato “Memoria difensiva”), la difesa dellaricorrente ha allegato copia di atto indicato quale “Relata dinotifica della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 3 bis L. n.53/1994”.Ebbene, trattasi di deposito in realtà incompleto perché noncomprende le ricevute di spedizione e di avvenuta consegnadella sentenza notificata con le relative date.Ma, a prescindere da questi rilievi, appare dirimente chenella già cit. sent. n. 21349/2022 le Sezioni unite di questaCorte hanno specificato che non è possibile recuperarel’omissione del deposito di copia munita della relata di notifica(ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e diricezione, in caso di notificazione a mezzo PEC) “mediante lasuccessiva, e ormai tardiva, produzione ai sensi dell’art. 372c.p.c.”; laddove, nella cit. memoria (a pag. 3), la ricorrentedichiara di aver eseguito il deposito appunto a mente dell’art.372 c.p.c.; deposito che comunque è stato eseguito il 19.2.2026e quindi ben oltre il termine legale di venti giorni, ex art. 369,Numero registro generale 20498/2025Numero sezionale 3194/2026comma secondo, c.p.c., a far data dalla notificazioNnumee rod dei ral ccolta generale 23984/2026Data pubblicazione 23/07/202629.9.2025.6. In definitiva, in conformità alla suddetta proposta, ilricorso dev’essere dichiarato improcedibile.6.1. Difatti, per questa Corte, in tema di giudizio dicassazione, qualora il ricorso sia improcedibile, il suo esame nonè consentito nemmeno per rilevarne l’inammissibilità (cosìCass., sez. III, 22.1.2021, n. 1389).7. La ricorrente, in quanto soccombente, dev’esserecondannata al pagamento, in favore del difensore delcontroricorrente, dichiaratosi anticipatario, delle spese di questogiudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenutaal versamento di un ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.Inoltre, ai sensi dell’art. 380 bis, ult. comma, c.p.c. novellato,siccome il giudizio di legittimità viene definito in conformità allaproposta di cui sopra, devono essere applicati il terzo ed ilquarto comma dell’art. 96 c.p.c. nei termini specificati indispositivo. Nulla dev’essere disposto quanto alle spese tra leparti costituite e l’INPS, rimasto mero intimato. P.Q.MLa Corte dichiara improcedibile il ricorso. Condanna laricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità,che liquida in € 200,00 per esborsi e in € 4.000,00 per compensiprofessionali, oltre rimborso forfettario delle spese generalinella misura del 15%, IVA e C.P.A. come per legge, e distrae infavore del difensore del controricorrente; condanna, altresì, laricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, dellaNumero registro generale 20498/2025somma di € 2.000,00, ex art. 96, comma terzo, c.p.c., ed aNl umero sezionale 3194/2026Numero di raccolta generale 23984/2026pagamento, in favore della cassa delle ammende, della sommaData pubblicazione 23/07/2026di € 2.000,00, ex art. 96, comma quarto, c.p.c.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali peril versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].La PresidenteMargherita [OSCURATO:PERSONA]
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