CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 40008/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2019 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del suo difensore di fiducia, ricorre avverso la sentenza con la quale, in data 11 novembre 2019, la Corte d'appello di Genova ha confermato la condanna emessa a suo carico dal Tribunale della Spezia in data 21 dicembre 2018 in relazione al reato di guida in stato d'ebbrezza (g/I 1, 81 alla prima prova e g/I 1,65 alla seconda), contestato come commesso il 24 maggio 2015 ed aggravato dalla commissione del fatto in orario notturno e provocando un incidente. Giova premettere che il [OSCURATO:PERSONA], secondo la versione accolta nel giudizio di merito, aveva urtato, alla guida della sua autovettura, uno spartitraffico in via Prosperi; aveva perciò chiamato al telefono un suo amico, tale [OSCURATO:PERSONA], il quale si recava sul posto e, assieme ad altra persona rimasta ignota, aiutava il [OSCURATO:PERSONA] a spostare la vettura sul margine della strada. Successivamente sopraggiungeva la [OSCURATO:PERSONA], che eseguiva gli accertamenti del caso. 2. Nell'unico, ampio motivo di ricorso, il [OSCURATO:PERSONA] denuncia promiscuamente - sotto la specie del vizio di motivazione, a fronte delle censure mosse con l'atto d'appello - talune circostanze oggetto di prova, poste a base dell'affermazione di responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] del reato circostanziato come a lui contestato. Lamenta in primo luogo il deducente che la circostanza che l'imputato fosse stato alla guida del veicolo e che avesse provocato l'incidente é frutto di apodittica affermazione dei giudici di merito, secondo i quali sarebbe stato lo stesso [OSCURATO:PERSONA] - in palese contrasto con i principi che governano l'onere della prova in capo all'accusa - a dover dimostrare che egli non fosse alla guida della vettura e che comunque non avesse provocato l'incidente. E' stato così ascritto al [OSCURATO:PERSONA] di non avere offerto una versione alternativa dell'accaduto, sia in ordine alla conduzione del veicolo da parte sua, sia in ordine alla causazione del sinistro; neppure é dimostrato se l'incidente dipese o meno dallo stato di ebbrezza, né a che ora fosse avvenuto, né se n'é chiarita la dinamica. Osserva poi l'esponente che nulla consente di escludere che alla guida del veicolo fosse, nell'occorso, il soggetto di cui é rimasta ignota l'identità (presumibilmente nordafricano) di cui riferì il [OSCURATO:PERSONA], e che sarebbe scappato alla vista degli agenti; censura inoltre il deducente l'attendibilità accordata allo stesso teste [OSCURATO:PERSONA], il quale peraltro non ha mai riferito che il [OSCURATO:PERSONA] fosse al volante del veicolo (circostanza che egli si limitava a presumere), né ha riferito circa la dinamica dell'incidente, ma solo che l'amico gli avrebbe detto che era successo "un casino". Oltre a ciò, non vi é sovrapponibilità tra le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] e quelle del sovr. Silvestri, giunto sul luogo del sinistro successivamente: il quale, ad esempio, nulla dice in ordine alla presenza della persona non identificata. Dunque il giudizio di affidabilità dichiarativa a lui accordato dal Tribunale e poi dalla Corte di merito merita censura. Censura da ultimo il deducente le dichiarazioni de relato dell'imputato riferite dal teste [OSCURATO:PERSONA], che sarebbero dovute essere espunte ex art. 62 cod.proc.pen. dal materiale probatorio su cui si sono fondate sia la condanna prima, sia la conferma della stessa da parte della Corte di merito. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso é inammissibile, perché manifestamente infondato ed articolato in termini non consentiti in sede di legittimità. Ed invero, le censure mosse dal ricorrente riguardano, in estrema sintesi, la valutazione probatoria compiuta dai giudici di merito in ordine alle circostanze emerse in sede dibattimentale, nonché in ordine all'attendibilità del teste [OSCURATO:PERSONA], di cui si contesta anche la deposizione de relato di circostanze apprese dal [OSCURATO:PERSONA]. Sul piano generale, va ricordato il pacifico e costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità anche in composizione apicale, in base al quale l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si é avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioé di spessore tale da risultare percepibile ictu °culi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; si vedano anche in terminis Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260, e Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003 -, Petrella, Rv. 226074). Più di recente, nel solco del medesimo indirizzo, si é affermato che, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n.47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507). Per quanto riguarda la valutazione delle acquisizioni probatorie, deve ulteriormente rammentarsi che non é sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (giurisprudenza pacifica: fra le più recenti vds. Sez. 5, Sentenza n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico e altro, Rv. 271623). Venendo, più specificamente, alle censure del ricorrente circa il richiamo de relato del teste [OSCURATO:PERSONA] a talune dichiarazioni che gli erano state rese dal [OSCURATO:PERSONA] prima dell'arrivo degli agenti, é appena il caso di ricordare che é ammissibile la testimonianza indiretta sulle dichiarazioni, anche di natura confessoria, rese dall'imputato al testimone al di fuori della sede processuale (Sez. 2, Sentenza n. 17437 del 13/03/2009, Leone, Rv. 244347; in senso conforme - perfino in relazione alle dichiarazioni de relato rese dall'ufficiale o agente di polizia giudiziaria - si vedano Sez. 6, Sentenza n. 1764 del 09/10/2012, dep. 2013, Naso e altro, Rv. 254180; e Sez. 1, Sentenza n. 15760 del 20/01/2017, Capezzera, Rv. 269574). Nella specie, certamente il [OSCURATO:PERSONA] ebbe a riferire al [OSCURATO:PERSONA] le circostanze da questi poi narrate in un momento antecedente lo svolgimento di qualsiasi attività d'indagine, di talché non v'é alcuna inutilizzabilità delle dichiarazioni testimoniali suddette. Nel complesso, avuto riguardo a quanto precede, le circostanze valorizzate dalla Corte di merito rendono chiara e corretta, nonché univoca al di là di ogni dubbio ragionevole, la ricostruzione dei fatti posta a fondamento della conferma del giudizio di responsabilità dell'imputato ed anche della riferibilità allo stesso della circostanza dell'aver provocato l'incidente: la vettura incidentata era di proprietà del [OSCURATO:PERSONA]; costui aveva chiamato l'amico [OSCURATO:PERSONA] dopo il sinistro per avvertirlo dell'accaduto (la frase "é successo un casino" é stata del tutto ragionevolmente riferita all'incidente) e, assieme al [OSCURATO:PERSONA] - e, in base al dichiarato di quest'ultimo, ad altra persona allontanatasi prima dell'arrivo degli operanti - aveva spostato l'autovettura dal punto ove la stessa aveva urtato lo spartitraffico verso il ciglio della strada. I danni riportati dal veicolo, in base a quanto accertato dalla P.G., erano perfettamente compatibili con le modalità di verificazione dell'incidente come sopra riassunte. Il fatto che il [OSCURATO:PERSONA], a fronte di tale quadro probatorio, non abbia fornito una sua versione alternativa dei fatti non sovverte di certo il principio secondo il quale l'onere della prova spetta all'accusa; ma va considerato - come correttamente ha fatto la Corte distrettuale - come elemento di cui il giudicante può tenere conto, atteso che, nell'ordinamento processuale penale, non é previsto un onere probatorio a carico dell'imputato, modellato sui principi propri del processo civile, ma é, al contrario, prospettabile un onere di allegazione, in virtù del quale l'imputato é tenuto a fornire all'ufficio le indicazioni e gli elementi necessari all'accertamento di fatti e circostanze ignoti che siano idonei, ove riscontrati, a volgere il giudizio in suo favore (Sez. 5, Sentenza n. 32937 del 19/05/2014, Stanciu, Rv. 261657). Infine va chiarito che non può trovare accoglimento, palesandosi anch'essa manifestamente infondata siccome contrastante con la pacifica giurisprudenza di legittimità, la censura del ricorrente riferita all'aggravante dell'aver provocato un incidente stradale: in primo luogo, la dinamica del sinistro ricavata sulla base degli elementi probatori dianzi rammentati - la cui attendibilità, come detto, é stata ragionevolmente ritenuta dalla Corte di merito su basi non censurabili in questa sede - permette di affermare che, in assenza di elementi di segno diverso (la cui esemplificazione nel ricorso é affatto congetturale ed estranea al perimetro del sindacato di legittimità), il sinistro fu provocato dal [OSCURATO:PERSONA], il quale non fu semplicemente coinvolto in esso, ma lo cagionò con la sua condotta alla guida; va chiarito poi, quanto alla rilevanza eziologica dello stato d'ebbrezza sulla causazione dell'incidente, che, per ascrivere all'imputato l'aggravante di cui all'art. 186, comma 2-bis del Codice della Strada, non si pone la necessità di verificare se la causazione dell'incidente stradale sia dipesa o meno dal fatto che il conducente guidava in stato di alterazione da alcoolici, essendo necessario unicamente accertare la sussistenza di un nesso di strumentalità - occasionalità tra lo stato di ebbrezza e l'incidente cagionato dall'imputato, dovendosi reputare sufficiente che costui abbia provocato l'incidente medesimo versando, in tale occasione, in stato d'alterazione (e dovendosi escludere la sua responsabilità solo allorquando egli sia rimasto meramente coinvolto nel sinistro senza però provocarlo: cfr. in questo senso Sez. 4, Sentenza n. 14267 del 13/12/2018, dep. 2019, Pastocchi, Rv. 275575). In altri termini, l'aggravante postula unicamente che il conducente abbia provocato l'incidente quale esito concretamente prevedibile dell'essersi posto alla guida in stato d'ebbrezza alla guida: infatti, da un lato, la lettera della norma riconduce la causazione dell'incidente al "conducente in stato d'ebbrezza", e non allo "stato d'ebbrezza", e dunque si rivolge alla condotta alla guida piuttosto che alla condizione d'alterazione in sé considerata; dall'altro, la soluzione avuta di mira dal legislatore appare coerente con tale assunto, in quanto é di tutta evidenza che il rimprovero mosso dall'ordinamento é rivolto a colui che, versando in stato d'ebbrezza, si sia messo alla guida, così ponendo in essere una condizione di pericolo; e il fatto che egli, in tali condizioni, abbia "provocato" un incidente appare qualificabile come la concretizzazione del rischio che il conducente, ponendosi alla guida in condizioni di alterazione, aveva introdotto, nonché come un fattore che aggrava intrinsecamente il disvalore del comportamento del conducente. 2. La declaratoria di inammissibilità del ricorso priva di rilevanza il decorso del tempo dal reato commesso ai fini dell'estinzione dello stesso. 3. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del