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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 36772/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza dell'Il settembre 2020 resa in sede di rinvio il Tribunale di Lecce, rigettando l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] a norma dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. - così riqualificato da questa Corte di legittimità il ricorso per cassazione originariamente formulato - ha confermato l'impugnata ordinanza dell'8 maggio 2018 'del medesimo Tribunale quale Giudice dell'esecuzione, in forza della quale - fatte salve alcune particelle distinte in catasto del Comune di Gallipoli - era stata ribadita nel resto la statuizione di confisca di cui alla sentenza del 27 settembre 2012, ormai irrevocabile, pronunciata dallo stesso Giudice salentino.

2. Avverso il predetto provvedimento è stato proposto ricorso per cassazione articolato su quattro motivi di impugnazione.

2.1. Col primo motivo il ricorrente ha censurato, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio motivazionale, il provvedimento impugnato in quanto assunto in violazione del principio di proporzionalità della confisca e della sua lettura costituzionalmente orientata.

In particolare, era stata disposta confisca in ragione dell'identificazione delle particelle catastali e non delle porzioni di terreno effettivamente oggetto di trasformazione urbanistica, come era stato disposto dalla sentenza di merito.

Al contrario, era stata allargata la portata della confisca a tutti i terreni, in ragione di una pretesa visione globale ed unitaria delle opere realizzate, laddove le uniche opere realizzate dal ricorrente consistevano in uno scavo che insisteva per novemila metri quadrati all'interno della particella 919, nel rifacimento di stradone sterrato già esistente e nel posizionamento di case mobili facilmente trasferite dopo il sequestro degli scavi.

Né, in virtù del principio del favor rei, poteva convenirsi con l'osservazione del primo Giudice dell'esecuzione, secondo cui - qualora il Giudice della cognizione non avesse voluto la confisca delle aree trasformate dai precedenti proprietari - avrebbe dovuto semmai essere utilizzata espressione tale da restringere il campo applicativo della confisca.

La misura invece doveva limitarsi alla particella 919 e a minima parte della particella 918, interessata dalla sistemazione di stradone sterrato, ed invero era stata disposta in dispositivo la confisca delle aree oggetto dell'illegittima trasformazione urbanistica, ossia della sola area di terreno interessata dai lavori di trasformazione.

2.2. Col secondo motivo, allegando sempre i medesimi vizi, è stata censurata l'applicazione della norma di cui all'art. 44, comma 2, t.u. edilizia, laddove non erano state restituite ulteriori particelle (851, 857 e 918 in parte), mai oggetto di opere di trasformazione e parimenti non interessate dai lavori contemplati dalla d.i.a..

2.3. Col terzo motivo, quanto alle particelle 864, 865, 882 e 921 intestate alla società ICM, esse erano relative ad aree contemplate da progetti presentati ma non realizzati ed eseguiti, e non erano mai state interessate da lavori, unica particella interessata essendo per circa undicimila metri quadrati la n. 919.

2.4. Col quarto motivo infine il ricorrente ha contestato l'estensione della confisca alla particella 862 su cui insistevano le opere realizzate dai precedenti proprietari, mai oggetto di confisca nella sentenza di condanna a loro carico risalente al 2005, ma solo oggetto di ordine di demolizione.

Sì che, tra l'altro nel difetto concreto di alcun ampliamento, l'estensione della confisca ai danni del ricorrente avrebbe violato altresì il principio di proporzionalità tra estensione della confisca e fatto commesso dal Marrella.

Oltre a ciò, sussistevano tutti i presupposti di legge per l'accoglimento dell'istanza di sanatoria in itinere, tenuto conto dei certificati di destinazione urbanistica emessi dal Comune di Gallipoli.

Era infine eccepita la prescrizione dell'ordine di demolizione impartito a [OSCURATO:PERSONA], invero sostituito in malam partem dalla confisca, applicata in violazione del principio di proporzionalità tra fatto ed effetti, mentre era stata inutilmente richiesta l'applicazione di misure meno invasive, con ordine di ripristino dei luoghi in favore del proprietario.

3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso del rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

4. Il ricorso è infondato.

4.1. In fatto, quanto alle statuizioni di cognizione, va ricordato che questa Corte, con la propria sentenza n. 36807 del 17 luglio 2017 pronunciata nei confronti dell'odierno ricorrente, aveva parimenti osservato che "la Corte di appello di Lecce, con sentenza del 21/6/2013 ha confermato la decisione con la quale, in data 27/9/2012, il Tribunale di Lecce — Sezione di Gallipoli - aveva affermato la responsabilità penale di Angelo MARRELLA per i reati di cui agli artt.81 cod. pen., 44, lett. c) d.RR. 380\01; 181 d.lgs. 42\2004 (dichiarando la prescrizione per le residue imputazioni) concretatisi nella lottizzazione abusiva di un'area in zona SIC - ZPS assoggettata a vincolo paesaggistico, effettuata mediante ampliamento di una struttura turistico — ricettiva abusiva precedentemente realizzata (164 bungalow stabilmente impiantati al suolo, un fabbricato destinato a bar ristorante, un supermercato, una reception, uffici, servizi e strutture accessorie) mediante realizzazione di piazzole di sosta attrezzate per tende e camper, effettuazione di scavi per vere e proprie opere di urbanizzazione (fognature ed impianti di distribuzione elettrica ed idrica), realizzazione di uno stradone di collegamento e predisposizione di 54 miniappartamenti mobili, composti ognuno da camera da letto, cucina e soggiorno, poggianti su ruote gommate ed installati su binari longitudinali in ferro".

Ciò posto, era stato parimenti osservato che "la vicenda in esame trae origine dall'acquisto, da parte dell'odierno ricorrente, di un complesso immobiliare del quale era stata accertata in un giudizio penale la illiceità, ordinandone la demolizione ed al quale facevano seguito una serie di iniziative, quali la presentazione di una d.i.a. e la richiesta di un permesso di costruire, finalizzati all'ampliamento delle opere originariamente realizzate".In tal senso, ad ulteriore corollario, era stato così rilevato che "Il ricorrente, tuttavia, prescinde del tutto dal considerare quanto già affermato da questa Corte nel precedente giudizio [cautelare] e, segnatamente, il fatto che l'intervento, nel suo complesso, non era stato autorizzato e non avrebbe potuto esserlo perché in contrasto con la destinazione programmata del territorio comunale...

La realizzazione delle opere di urbanizzazione descritte nel provvedimento impugnato erano razionalmente connesse con l'ampliamento del preesistente organismo immobiliare abusivo, rispetto al quale si ravvisava la necessità di una autorizzazione riferita all'intervento complessivo, escludendo espressamente che ciò potesse effettuarsi attraverso una artificiosa parcellizzazione degli interventi.. .11 regime dei titoli abilitativi edilizi non può essere eluso attraverso la suddivisione dell'attività edificatoria finale nelle singole opere che concorrono a realizzarla, astrattamente suscettibili di forme di controllo preventivo più limitate per la loro più modesta incisività sull'assetto territoriale.

Ciò in quanto l'opera deve essere considerata unitariamente nel suo complesso, senza che sia consentito scindere e considerare separatamente i suoi singoli componenti, e ciò ancor più nel caso di interventi su preesistente opera abusiva...

Va poi ricordato come, nella richiamata decisione, si sia decisamente escluso che il ricorrente si fosse lecitamente determinato, in tempi successivi, ad eseguire le singole opere, non programmate sin dall'inizio e ciò in quanto l'anticipata esecuzione (previo inoltro di DIA separata) dei lavori riguardanti le fognature e gli impianti di distribuzione elettrica ed idrica appariva fittiziamente predisposta per celarne la vera natura di opere sostanzialmente di urbanizzazione primaria.

4. Di tutto ciò,.. .11 ricorrente non tiene alcun conto, riproponendo anche in questa occasione la tesi, già dichiarata infondata da questa Corte, della necessità di una disamina, da parte dei giudici del merito, della eventuale illiceità di ciascuna frazione di condotta, poiché, come emerge chiaramente dalle argomentazioni poi sviluppate, tale riferimento è sostanzialmente riferito ai singoli procedimenti amministrativi attivati...

Non si ravvisa alcun vizio di motivazione del provvedimento impugnato, avendo la Corte territoriale reiteratamente precisato... che le opere eseguite andavano considerate nel loro complesso, dando altresì atto del fatto che l'imputato era perfettamente consapevole della natura abusiva delle opere preesistenti, accertata all'esito di un giudizio penale, con conseguente emissione di un ordine di demolizione e che gli interventi successivi erano chiaramente indicativi di un evidente intento lottizzatorio...Esclusa la possibilità dei singoli interventi in considerazione del complessivo organismo edilizio che si andava con essi a completare, ciò che rilevava ai fini dell'affermazione della responsabilità penale era la lottizzazione abusiva già oggetto di imputazione, la cui sussistenza, nel giudizio di merito, risulta accertata tanto sotto il profilo oggettivo che soggettivo, allorquando viene dato atto del fatto che l'imputato aveva consapevolmente acquistato un complesso edilizio abusivamente edificato, procedendo poi alla realizzazione di opere individuate come di urbanizzazione primaria richiedendo, quasi contemporaneamente, un permesso di costruire per l'ampliamento delle strutture già dichiarate abusive e predisponendo altri 54 miniappartamenti in area limitrofa" (così, complessivamente, in motivazione, Sez. 3, n. 36807 cit.; cfr. altresì Sez. 3 n. 20363 del 16/03/2010, Marrella, Rv. 247175, già richiamata da Sez. 3 n. 36807 cit. ed appunto a suo tempo intervenuta a conclusione del procedimento cautelare).

4.2. Ciò complessivamente richiamato, anche in relazione al presente ricorso vanno sostanzialmente ribaditi i rilievi in tal modo già formulati.

4.2.1. Al riguardo, infatti, le doglianze del ricorrente - che possono essere esaminate congiuntamente, proprio in ragione del fatto che muovono tutte dalla medesima non corretta premessa - si sono separatamente articolate proprio sull'erroneo presupposto di una valutazione non unitaria bensì frazionata, relativamente alle singole particelle interessate dalla ricordata pronuncia di merito della Corte salentina (v. supra al punto 4.1.), ormai irrevocabile in esito alla sentenza n. 36807 cit. di questa Corte.

Al contrario, tenuto conto della sede esecutiva della controversia e comunque anche della funzione del Giudice dell'esecuzione, invero strumentale al rispetto del principio di proporzionalità nell'adozione e nel mantenimento del provvedimento ablatorio, l'ordinanza impugnata ha appunto preso atto partitamente della lottizzazione abusiva siccome complessivamente accertata in sede di merito, dando esaustivo conto dell'estensione della stessa e delle modalità di trasformazione del territorio riguardanti le particelle interessate, siccome risultanti altresì dai frazionamenti medio tempore intervenuti.

Al contempo è stata invero disposta e confermata - proprio nella dichiarata funzione di riequilibrio consentita in sede esecutiva - la restituzione delle aree del tutto estranee al complessivo intervento lottizzatorio, le scaturigini del quale risalivano anche a quanto realizzato ovvero progettato dalla società dante causa del primo insediamento abusivo, oggetto in seguito delle evocate ulteriori attività di ampliamento riconducibili all'odierno ricorrente.

4.2.2. Il provvedimento impugnato, alla stregua dei rilievi complessivamente svolti ed in coerente seguito con quanto già scrutinato, si presenta pertanto esente da censure.

4.3. In relazione all'ultimo motivo di lamentela, è in ogni caso nozione ripetuta che l'ordine di demolizione del manufatto abusivo non è sottoposto alla disciplina della prescrizione stabilita dall'art. 173 cod. pen. per le sanzioni penali, avendo natura di sanzione amministrativa a carattere ripristinatorio, priva di finalità punitive e con effetti che ricadono sul soggetto che è in rapporto col bene, indipendentemente dal fatto che questi sia l'autore dell'abuso (Sez. 3, n. 49331 del 10/11/2015, Delorier, Rv. 265540; cfr. amplius Sez. 3, n. 41475 del 03/05/2016, Porcu, Rv. 267977, quanto alla manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3 e 117 Cost., dell'art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001 per mancata previsione di un termine di prescrizione dell'ordine di demolizione del manufatto abusivo disposto con la sentenza di condanna).

4.3.1. Per quanto poi riguarda l'istanza di sanatoria presentata, detta sanatoria che, ai sensi dell'art. 36 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, determina l'estinzione del reato, non è applicabile alla lottizzazione abusiva in quanto essa presuppone la conformità delle opere eseguite alla disciplina urbanistica vigente sia al momento della realizzazione del manufatto, sia a quello della presentazione della domanda di sanatoria, mentre nel caso di lottizzazione abusiva, le opere non possono mai considerarsi conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente, al momento della loro costruzione (Sez. 3, n. 28784 del 16/05/2018, Amente e altri, Rv. 273307).

D'altronde, per completezza, non vi è neppure ragionevole previsione circa i tempi di eventuale definizione dell'istanza, pendente ormai da anni (cfr. Sez. 3, n. 47263 del 25/09/2014, Russo, Rv. 261212).

5. L'infondatezza dei motivi di impugnazione comporta il rigetto del ricorso, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ric

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza dell'Il settembre 2020 resa in sede di rinvio il Tribunale di Lecce, rigettando l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] a norma dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. - così riqualificato da questa Corte di legittimità il ricorso per cassazione originariamente formulato - ha confermato l'impugnata ordinanza dell'8 maggio 2018 'del medesimo Tribunale quale Giudice dell'esecuzione, in forza della quale - fatte salve alcune particelle distinte in catasto del Comune di Gallipoli - era stata ribadita nel resto la statuizione di confisca di cui alla sentenza del 27 settembre 2012, ormai irrevocabile, pronunciata dallo stesso Giudice salentino. 2. Avverso il predetto provvedimento è stato proposto ricorso per cassazione articolato su quattro motivi di impugnazione. 2.1. Col primo motivo il ricorrente ha censurato, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio motivazionale, il provvedimento impugnato in quanto assunto in violazione del principio di proporzionalità della confisca e della sua lettura costituzionalmente orientata. In particolare, era stata disposta confisca in ragione dell'identificazione delle particelle catastali e non delle porzioni di terreno effettivamente oggetto di trasformazione urbanistica, come era stato disposto dalla sentenza di merito. Al contrario, era stata allargata la portata della confisca a tutti i terreni, in ragione di una pretesa visione globale ed unitaria delle opere realizzate, laddove le uniche opere realizzate dal ricorrente consistevano in uno scavo che insisteva per novemila metri quadrati all'interno della particella 919, nel rifacimento di stradone sterrato già esistente e nel posizionamento di case mobili facilmente trasferite dopo il sequestro degli scavi. Né, in virtù del principio del favor rei, poteva convenirsi con l'osservazione del primo Giudice dell'esecuzione, secondo cui - qualora il Giudice della cognizione non avesse voluto la confisca delle aree trasformate dai precedenti proprietari - avrebbe dovuto semmai essere utilizzata espressione tale da restringere il campo applicativo della confisca. La misura invece doveva limitarsi alla particella 919 e a minima parte della particella 918, interessata dalla sistemazione di stradone sterrato, ed invero era stata disposta in dispositivo la confisca delle aree oggetto dell'illegittima trasformazione urbanistica, ossia della sola area di terreno interessata dai lavori di trasformazione. 2.2. Col secondo motivo, allegando sempre i medesimi vizi, è stata censurata l'applicazione della norma di cui all'art. 44, comma 2, t.u. edilizia, laddove non erano state restituite ulteriori particelle (851, 857 e 918 in parte), mai oggetto di opere di trasformazione e parimenti non interessate dai lavori contemplati dalla d.i.a.. 2.3. Col terzo motivo, quanto alle particelle 864, 865, 882 e 921 intestate alla società ICM, esse erano relative ad aree contemplate da progetti presentati ma non realizzati ed eseguiti, e non erano mai state interessate da lavori, unica particella interessata essendo per circa undicimila metri quadrati la n. 919. 2.4. Col quarto motivo infine il ricorrente ha contestato l'estensione della confisca alla particella 862 su cui insistevano le opere realizzate dai precedenti proprietari, mai oggetto di confisca nella sentenza di condanna a loro carico risalente al 2005, ma solo oggetto di ordine di demolizione. Sì che, tra l'altro nel difetto concreto di alcun ampliamento, l'estensione della confisca ai danni del ricorrente avrebbe violato altresì il principio di proporzionalità tra estensione della confisca e fatto commesso dal Marrella. Oltre a ciò, sussistevano tutti i presupposti di legge per l'accoglimento dell'istanza di sanatoria in itinere, tenuto conto dei certificati di destinazione urbanistica emessi dal Comune di Gallipoli. Era infine eccepita la prescrizione dell'ordine di demolizione impartito a [OSCURATO:PERSONA], invero sostituito in malam partem dalla confisca, applicata in violazione del principio di proporzionalità tra fatto ed effetti, mentre era stata inutilmente richiesta l'applicazione di misure meno invasive, con ordine di ripristino dei luoghi in favore del proprietario. 3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso del rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso è infondato. 4.1. In fatto, quanto alle statuizioni di cognizione, va ricordato che questa Corte, con la propria sentenza n. 36807 del 17 luglio 2017 pronunciata nei confronti dell'odierno ricorrente, aveva parimenti osservato che "la Corte di appello di Lecce, con sentenza del 21/6/2013 ha confermato la decisione con la quale, in data 27/9/2012, il Tribunale di Lecce — Sezione di Gallipoli - aveva affermato la responsabilità penale di Angelo MARRELLA per i reati di cui agli artt.81 cod. pen., 44, lett. c) d.RR. 380\01; 181 d.lgs. 42\2004 (dichiarando la prescrizione per le residue imputazioni) concretatisi nella lottizzazione abusiva di un'area in zona SIC - ZPS assoggettata a vincolo paesaggistico, effettuata mediante ampliamento di una struttura turistico — ricettiva abusiva precedentemente realizzata (164 bungalow stabilmente impiantati al suolo, un fabbricato destinato a bar ristorante, un supermercato, una reception, uffici, servizi e strutture accessorie) mediante realizzazione di piazzole di sosta attrezzate per tende e camper, effettuazione di scavi per vere e proprie opere di urbanizzazione (fognature ed impianti di distribuzione elettrica ed idrica), realizzazione di uno stradone di collegamento e predisposizione di 54 miniappartamenti mobili, composti ognuno da camera da letto, cucina e soggiorno, poggianti su ruote gommate ed installati su binari longitudinali in ferro". Ciò posto, era stato parimenti osservato che "la vicenda in esame trae origine dall'acquisto, da parte dell'odierno ricorrente, di un complesso immobiliare del quale era stata accertata in un giudizio penale la illiceità, ordinandone la demolizione ed al quale facevano seguito una serie di iniziative, quali la presentazione di una d.i.a. e la richiesta di un permesso di costruire, finalizzati all'ampliamento delle opere originariamente realizzate".In tal senso, ad ulteriore corollario, era stato così rilevato che "Il ricorrente, tuttavia, prescinde del tutto dal considerare quanto già affermato da questa Corte nel precedente giudizio [cautelare] e, segnatamente, il fatto che l'intervento, nel suo complesso, non era stato autorizzato e non avrebbe potuto esserlo perché in contrasto con la destinazione programmata del territorio comunale... La realizzazione delle opere di urbanizzazione descritte nel provvedimento impugnato erano razionalmente connesse con l'ampliamento del preesistente organismo immobiliare abusivo, rispetto al quale si ravvisava la necessità di una autorizzazione riferita all'intervento complessivo, escludendo espressamente che ciò potesse effettuarsi attraverso una artificiosa parcellizzazione degli interventi.. .11 regime dei titoli abilitativi edilizi non può essere eluso attraverso la suddivisione dell'attività edificatoria finale nelle singole opere che concorrono a realizzarla, astrattamente suscettibili di forme di controllo preventivo più limitate per la loro più modesta incisività sull'assetto territoriale. Ciò in quanto l'opera deve essere considerata unitariamente nel suo complesso, senza che sia consentito scindere e considerare separatamente i suoi singoli componenti, e ciò ancor più nel caso di interventi su preesistente opera abusiva... Va poi ricordato come, nella richiamata decisione, si sia decisamente escluso che il ricorrente si fosse lecitamente determinato, in tempi successivi, ad eseguire le singole opere, non programmate sin dall'inizio e ciò in quanto l'anticipata esecuzione (previo inoltro di DIA separata) dei lavori riguardanti le fognature e gli impianti di distribuzione elettrica ed idrica appariva fittiziamente predisposta per celarne la vera natura di opere sostanzialmente di urbanizzazione primaria. 4. Di tutto ciò,.. .11 ricorrente non tiene alcun conto, riproponendo anche in questa occasione la tesi, già dichiarata infondata da questa Corte, della necessità di una disamina, da parte dei giudici del merito, della eventuale illiceità di ciascuna frazione di condotta, poiché, come emerge chiaramente dalle argomentazioni poi sviluppate, tale riferimento è sostanzialmente riferito ai singoli procedimenti amministrativi attivati... Non si ravvisa alcun vizio di motivazione del provvedimento impugnato, avendo la Corte territoriale reiteratamente precisato... che le opere eseguite andavano considerate nel loro complesso, dando altresì atto del fatto che l'imputato era perfettamente consapevole della natura abusiva delle opere preesistenti, accertata all'esito di un giudizio penale, con conseguente emissione di un ordine di demolizione e che gli interventi successivi erano chiaramente indicativi di un evidente intento lottizzatorio...Esclusa la possibilità dei singoli interventi in considerazione del complessivo organismo edilizio che si andava con essi a completare, ciò che rilevava ai fini dell'affermazione della responsabilità penale era la lottizzazione abusiva già oggetto di imputazione, la cui sussistenza, nel giudizio di merito, risulta accertata tanto sotto il profilo oggettivo che soggettivo, allorquando viene dato atto del fatto che l'imputato aveva consapevolmente acquistato un complesso edilizio abusivamente edificato, procedendo poi alla realizzazione di opere individuate come di urbanizzazione primaria richiedendo, quasi contemporaneamente, un permesso di costruire per l'ampliamento delle strutture già dichiarate abusive e predisponendo altri 54 miniappartamenti in area limitrofa" (così, complessivamente, in motivazione, Sez. 3, n. 36807 cit.; cfr. altresì Sez. 3 n. 20363 del 16/03/2010, Marrella, Rv. 247175, già richiamata da Sez. 3 n. 36807 cit. ed appunto a suo tempo intervenuta a conclusione del procedimento cautelare). 4.2. Ciò complessivamente richiamato, anche in relazione al presente ricorso vanno sostanzialmente ribaditi i rilievi in tal modo già formulati. 4.2.1. Al riguardo, infatti, le doglianze del ricorrente - che possono essere esaminate congiuntamente, proprio in ragione del fatto che muovono tutte dalla medesima non corretta premessa - si sono separatamente articolate proprio sull'erroneo presupposto di una valutazione non unitaria bensì frazionata, relativamente alle singole particelle interessate dalla ricordata pronuncia di merito della Corte salentina (v. supra al punto 4.1.), ormai irrevocabile in esito alla sentenza n. 36807 cit. di questa Corte. Al contrario, tenuto conto della sede esecutiva della controversia e comunque anche della funzione del Giudice dell'esecuzione, invero strumentale al rispetto del principio di proporzionalità nell'adozione e nel mantenimento del provvedimento ablatorio, l'ordinanza impugnata ha appunto preso atto partitamente della lottizzazione abusiva siccome complessivamente accertata in sede di merito, dando esaustivo conto dell'estensione della stessa e delle modalità di trasformazione del territorio riguardanti le particelle interessate, siccome risultanti altresì dai frazionamenti medio tempore intervenuti. Al contempo è stata invero disposta e confermata - proprio nella dichiarata funzione di riequilibrio consentita in sede esecutiva - la restituzione delle aree del tutto estranee al complessivo intervento lottizzatorio, le scaturigini del quale risalivano anche a quanto realizzato ovvero progettato dalla società dante causa del primo insediamento abusivo, oggetto in seguito delle evocate ulteriori attività di ampliamento riconducibili all'odierno ricorrente. 4.2.2. Il provvedimento impugnato, alla stregua dei rilievi complessivamente svolti ed in coerente seguito con quanto già scrutinato, si presenta pertanto esente da censure. 4.3. In relazione all'ultimo motivo di lamentela, è in ogni caso nozione ripetuta che l'ordine di demolizione del manufatto abusivo non è sottoposto alla disciplina della prescrizione stabilita dall'art. 173 cod. pen. per le sanzioni penali, avendo natura di sanzione amministrativa a carattere ripristinatorio, priva di finalità punitive e con effetti che ricadono sul soggetto che è in rapporto col bene, indipendentemente dal fatto che questi sia l'autore dell'abuso (Sez. 3, n. 49331 del 10/11/2015, Delorier, Rv. 265540; cfr. amplius Sez. 3, n. 41475 del 03/05/2016, Porcu, Rv. 267977, quanto alla manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3 e 117 Cost., dell'art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001 per mancata previsione di un termine di prescrizione dell'ordine di demolizione del manufatto abusivo disposto con la sentenza di condanna). 4.3.1. Per quanto poi riguarda l'istanza di sanatoria presentata, detta sanatoria che, ai sensi dell'art. 36 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, determina l'estinzione del reato, non è applicabile alla lottizzazione abusiva in quanto essa presuppone la conformità delle opere eseguite alla disciplina urbanistica vigente sia al momento della realizzazione del manufatto, sia a quello della presentazione della domanda di sanatoria, mentre nel caso di lottizzazione abusiva, le opere non possono mai considerarsi conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente, al momento della loro costruzione (Sez. 3, n. 28784 del 16/05/2018, Amente e altri, Rv. 273307). D'altronde, per completezza, non vi è neppure ragionevole previsione circa i tempi di eventuale definizione dell'istanza, pendente ormai da anni (cfr. Sez. 3, n. 47263 del 25/09/2014, Russo, Rv. 261212). 5. L'infondatezza dei motivi di impugnazione comporta il rigetto del ricorso, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ric
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