Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2019
ECLI:EU:C:2019:431
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62017CC0479
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]
presentate il 16 maggio 2019 (
1
)
Causa C‑479/17 P
[OSCURATO:PERSONA]
contro
Unione europea, rappresentata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea,
Unione europea, rappresentata dalla [OSCURATO:PERSONA] europea
«Impugnazione – Ricorso per risarcimento danni – Omessa pronuncia entro un termine ragionevole – Inosservanza del principio della parità di trattamento – Requisiti di ricevibilità – Diritto di agire – Nozione di “impresa unica” – Risarcimento del presunto danno subito dalla ricorrente – Responsabilità extracontrattuale dell’Unione derivante da una decisione emessa dal Tribunale dell’Unione europea»
I.
Introduzione
1.
Con le loro rispettive impugnazioni, l’Unione europea (
2
) e la [OSCURATO:PERSONA] (
3
) chiedono l’annullamento parziale della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 7 giugno 2017, [OSCURATO:PERSONA]/Unione europea (
4
), con la quale quest’ultimo, da un lato, ha condannato l’Unione a pagare un risarcimento di EUR 654523,43 alla [OSCURATO:PERSONA] a titolo del danno materiale subito da tale società per la violazione della durata ragionevole del processo nella causa sfociata nella sentenza del 27 settembre 2012, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
5
), e, dall’altro, ha respinto il ricorso quanto al resto.
2.
A seguito della sua rinuncia parziale del 7 gennaio 2019, nella causa Unione europea/[OSCURATO:PERSONA] (C‑447/17 P), l’Unione, rappresentata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, sostiene ormai solamente il secondo motivo della sua impugnazione, con il quale contesta al Tribunale di avere interpretato erroneamente, al punto 160 della sentenza impugnata, la nozione di «nesso di causalità», ritenendo, al punto 161 della medesima sentenza, la sussistenza di un nesso di causalità sufficientemente diretto tra la violazione del termine ragionevole di giudizio nella causa sfociata nella sentenza del Tribunale del 27 settembre 2012 e il danno subito dalla [OSCURATO:PERSONA] in conseguenza del pagamento di spese di garanzia bancaria aggiuntive nel periodo corrispondente al superamento di tale termine ragionevole.
3.
Questo secondo motivo, analogo a quello dedotto dall’Unione nelle cause Unione europea/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (
6
), Unione europea/Kendrion (
7
), nonché Unione europea/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (
8
), è stato accolto dalla Corte con sentenze del 13 dicembre 2018.
4.
Ciò premesso, il mio esame delle impugnazioni, nella parte in cui sollevano questioni di diritto nuove, si limiterà a quanto dedotto dalla [OSCURATO:PERSONA] nella causa [OSCURATO:PERSONA]/Unione europea (C‑479/17 P) e si concentrerà sul primo e sul quarto dei motivi dedotti da quest’ultima, vertenti sulla nozione di «impresa unica» (
9
), nonché sul sesto motivo, relativo alla responsabilità dell’Unione derivante da una decisione emessa dal Tribunale. Invece, illustrerò brevemente le ragioni per cui, a mio avviso, i mezzi di difesa dedotti in risposta al quarto motivo debbano essere respinti, dato che essi condizionano anche l’esame del sesto motivo.
5.
Pertanto, illustrerò le ragioni, per le quali ritengo che soltanto il primo e il quarto motivo siano fondati, salvo che nella parte in cui contestano la motivazione della sentenza impugnata relativa alla rappresentanza della [OSCURATO:PERSONA]. da parte della [OSCURATO:PERSONA], comportando, di conseguenza, l’annullamento parziale della sentenza impugnata.
II.
Fatti
6.
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 12 febbraio 2008, la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto un ricorso avverso la decisione C(2007) 5791 definitivo della [OSCURATO:PERSONA], del 28 novembre 2007, relativa ad un procedimento di applicazione dell’articolo [101 TFUE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/39.165 – Vetro piano) (
10
). Nel loro atto di ricorso, esse hanno chiesto, in sostanza, l’annullamento parziale di tale decisione nella parte in cui le riguardava e la riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta loro da detta decisione.
7.
Dopo che il Tribunale, con sentenza del 27 settembre 2012, aveva respinto tale ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] hanno impugnato tale decisione, con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 10 dicembre 2012.
8.
Con sentenza del 12 novembre 2014, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
11
), sostanzialmente la Corte, ha, in primo luogo, annullato la sentenza del Tribunale del 27 settembre 2012, nella parte in cui tale sentenza aveva respinto il motivo attinente alla violazione del principio di non discriminazione con riguardo al calcolo dell’importo dell’ammenda inflitta in solido alla [OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:PERSONA], e aveva condannato queste ultime alle spese. In secondo luogo, la Corte ha annullato l’articolo 2 della decisione C(2007) 5791 nella parte in cui fissava l’importo dell’ammenda inflitta in solido alla [OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:PERSONA] nella somma di EUR 148000000. In terzo luogo, la Corte ha fissato nella somma di EUR 103600000 l’importo dell’ammenda inflitta in solido alla [OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:PERSONA] per l’infrazione accertata all’articolo 1 della decisione C(2007) 5791. In quarto luogo, la Corte ha respinto l’impugnazione quanto al resto.
III.
Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata
9.
Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 19 novembre 2015, la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto un ricorso fondato sull’articolo 268 e sull’articolo 340, secondo comma, TFUE nei confronti dell’Unione, rappresentata dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, inteso ad ottenere il risarcimento del presunto danno che tale società avrebbe subito a causa, da un lato, della durata eccessiva del procedimento dinanzi al Tribunale, nell’ambito della causa sfociata nella sentenza del Tribunale del 27 settembre 2012, e, dall’altro, della violazione del principio della parità di trattamento commessa dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione C(2007) 5791 e dal Tribunale in tale sentenza.
10.
Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato e statuito quanto segue:
«1)
L’[Unione], rappresentata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, è condannata a pagare un risarcimento di EUR 654523,43 alla [[OSCURATO:PERSONA]] a titolo del danno materiale subito da tale società per la violazione della durata ragionevole del processo nella causa sfociata nella sentenza [del Tribunale del 27 settembre 2012]. Tale risarcimento sarà rivalutato mediante interessi compensativi, a decorrere dal 27 luglio 2010 e fino alla pronuncia della presente sentenza, al tasso d’inflazione annuo constatato, per il periodo di cui trattasi, dall’Eurostat (Ufficio statistico dell’Unione europea) nello Stato membro in cui tale società ha sede.
2)
Il risarcimento di cui al punto 1) sarà maggiorato degli interessi moratori, a decorrere dalla pronuncia della presente sentenza fino al completo pagamento, al tasso fissato dalla Banca centrale europea (BCE) per le sue operazioni principali di rifinanziamento, maggiorato di due punti percentuali.
3)
Il ricorso è respinto quanto al resto.
4)
[OSCURATO:PERSONA] sopporterà le spese sostenute dall’Unione, rappresentata dalla [[OSCURATO:PERSONA]].
5)
[OSCURATO:PERSONA], da una parte, e l’Unione, rappresentata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, dall’altra, sopporteranno le proprie spese».
IV.
Conclusioni delle parti
11.
Con l’impugnazione nella causa [OSCURATO:PERSONA]/Unione europea (C‑479/17 P), la [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia:
–
annullare la sentenza impugnata, nei limiti in cui il punto 3 del dispositivo ha parzialmente respinto la domanda di risarcimento danni, da essa presentata e basata sull’articolo 268 e sull’articolo 340, secondo comma, TFUE;
–
condannare l’Unione al risarcimento del danno da essa subito per la violazione, da parte del Tribunale, dei requisiti connessi al rispetto del termine ragionevole di giudizio, tramite versamento dei seguenti importi, oltre, da un lato, agli interessi compensativi a decorrere dal 27 luglio 2010 fino alla data della pronuncia sulla presente impugnazione, al tasso annuo dell’inflazione determinato, per il periodo di cui trattasi, da Eurostat nello Stato membro in cui la [OSCURATO:PERSONA] ha sede, e, dall’altro, agli interessi di mora a decorrere dalla data della pronuncia sulla presente impugnazione, al tasso fissato dalla BCE per le sue principali operazioni di rifinanziamento, aumentato di due punti percentuali:
–
EUR 1388000 a titolo di danno emergente o lucro cessante;
–
EUR 143675,78 a titolo di spese di garanzia bancaria, e
–
a titolo di danno non patrimoniale, l’importo equivalente a un’adeguata percentuale dell’ammenda inflitta alla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione C(2007) 5791;
–
condannare l’Unione a risarcire il danno da essa subito a causa della violazione, da parte della [OSCURATO:PERSONA] e del Tribunale, del principio della parità di trattamento, mediante versamento dei seguenti importi, oltre, da un lato, agli interessi compensativi a decorrere dal 19 novembre 2010 fino alla data della pronuncia sulla presente impugnazione, al tasso annuo dell’inflazione determinato, per il periodo di cui trattasi, da Eurostat nello Stato membro in cui la [OSCURATO:PERSONA] ha sede e, dall’altro, ad interessi di mora a decorrere dalla data della pronuncia sulla presente impugnazione, al tasso fissato dalla BCE per le sue principali operazioni di rifinanziamento, aumentato di due punti percentuali:
–
EUR 7712000 a titolo di danno emergente o lucro cessante e
–
a titolo di danno non patrimoniale, l’importo equivalente a un’adeguata percentuale dell’ammenda inflitta alla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione C(2007) 5791;
–
in subordine, rinviare la causa al Tribunale perché si pronunci sulle domande precedenti, e
–
condannare la [OSCURATO:PERSONA] e la Corte di giustizia dell’Unione europea alle spese.
12.
L’Unione, rappresentata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, chiede che la Corte voglia:
–
respingere l’impugnazione, e
–
condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
13.
L’Unione, rappresentata dalla [OSCURATO:PERSONA], chiede che la Corte voglia:
–
respingere l’impugnazione nei limiti in cui è diretta nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], e
–
condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle proprie spese e a quelle della [OSCURATO:PERSONA].
14.
L’Unione, rappresentata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, ha proposto impugnazione incidentale e chiede che la Corte voglia:
–
annullare la decisione di rigetto dell’eccezione di irricevibilità della domanda di risarcimento del lucro cessante;
–
dichiarare irricevibile la domanda di risarcimento del lucro cessante formulata dalla [OSCURATO:PERSONA], e
–
condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
15.
[OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia:
–
respingere l’impugnazione incidentale, e
–
condannare l’Unione alle spese.
V.
Sul primo, sul quarto e sul sesto motivo dell’impugnazione principale, nonché sul motivo unico dell’impugnazione incidentale
A.
Osservazioni preliminari
16.
Occorre sottolineare, da un lato, che, in considerazione del loro oggetto, ossia la nozione di «impresa unica», il primo e il quarto motivo devono, anzitutto, essere esaminati congiuntamente, poiché vertono sul diritto di agire della [OSCURATO:PERSONA] tanto in nome della [OSCURATO:PERSONA] quanto a causa del danno lamentato dalla [OSCURATO:PERSONA] (
12
).
17.
Occorre precisare, dall’altro lato, che l’analisi della questione sollevata dal sesto motivo dell’impugnazione principale, relativa alle condizioni che determinano il sorgere della responsabilità dell’Unione (
13
) a causa del contenuto di una decisione emessa dal Tribunale, è subordinata al rigetto della contestazione dei motivi della sentenza impugnata attinenti ad altre eccezioni di irricevibilità.
18.
Infatti, la [OSCURATO:PERSONA] ha opposto un argomento vertente sull’obbligo che ha la Corte di sollevare d’ufficio il motivo attinente alla prescrizione della domanda di risarcimento danni della [OSCURATO:PERSONA] fondata sulla violazione del principio della parità di trattamento nella decisione C(2007) 5791 (
14
). La Corte di giustizia dell’Unione europea, tramite un’impugnazione incidentale ricevibile (
15
), ha sostenuto che il Tribunale aveva commesso un errore nella qualificazione giuridica dei fatti sottoposti alla sua valutazione, al punto 64 della sentenza impugnata, e aveva pertanto erroneamente respinto, al punto 65 di tale sentenza, l’eccezione di irricevibilità basata sul fatto che il risarcimento del lucro cessante addotto avrebbe azzerato gli effetti giuridici di una decisione definitiva (
16
).
19.
Poiché l’oggetto di tali motivi non giustifica la presentazione di osservazioni dettagliate nelle presenti conclusioni, preciserò, in maniera succinta, le ragioni per cui la sentenza impugnata, nella parte in cui ha respinto tali eccezioni di irricevibilità, non deve essere annullata dalla Corte.
20.
Per quanto riguarda l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] relativo alla prescrizione della domanda della [OSCURATO:PERSONA], occorre rilevare che la [OSCURATO:PERSONA] non ha proposto un’impugnazione incidentale nei confronti della sentenza impugnata che ha respinto tale eccezione di irricevibilità da essa sollevata. Siffatta circostanza è sufficiente, a mio avviso, a non replicare al medesimo tenuto conto delle disposizioni di cui agli articoli 174, 176 e 178 del regolamento di procedura della Corte. Del resto, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, la Corte non rileva d’ufficio un motivo fondato sulla prescrizione qualora esso non sia di ordine pubblico (
17
).
21.
Per quanto riguarda il motivo relativo al fatto che il risarcimento del lucro cessante addotto azzererebbe gli effetti di una decisione definitiva, la Corte di giustizia dell’Unione europea sostiene che la domanda della [OSCURATO:PERSONA] avrebbe lo stesso effetto e lo stesso oggetto di un ricorso di annullamento che quest’ultima avrebbe dovuto esperire per contestare l’importo del rimborso della parte dell’ammenda indebitamente pagata, maggiorata degli interessi, in esecuzione della sentenza del 12 novembre 2014, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
18
). Essa ritiene, infatti, che tale domanda sia intesa, in realtà, ad ottenere il risarcimento della perdita del godimento di detta somma ad un tasso superiore a quello utilizzato dalla [OSCURATO:PERSONA].
22.
È pacifico che la domanda della [OSCURATO:PERSONA] è intesa ad ottenere il risarcimento del lucro cessante connesso alla differenza fra gli interessi rimborsati dalla [OSCURATO:PERSONA] sulla parte dell’importo dell’ammenda rimborsatale, da un lato, e i redditi che essa avrebbe potuto ottenere se, invece di pagare alla [OSCURATO:PERSONA] la somma dichiarata alla fine non dovuta dalla Corte, la ricorrente l’avesse investita nelle sue attività (
19
).
23.
A mio avviso, dato l’oggetto, tale domanda si distingue, come rilevato correttamente dal Tribunale, da quella intesa ad ottenere il risarcimento del danno causato dal periodo di tempo durante il quale la somma rimborsata non era disponibile (
20
), domanda già soddisfatta dal pagamento di interessi moratori.
24.
Infatti, si deve operare una simile distinzione, giacché, da un lato, la Corte ha già dichiarato che il versamento di interessi moratori costituisce un provvedimento di esecuzione della sentenza di annullamento, ai sensi dell’articolo 266, primo comma, TFUE, in quanto mira a risarcire forfettariamente la privazione del godimento di un credito e a spingere il debitore ad eseguire quanto prima la sentenza di annullamento (
21
).
25.
Dall’altro lato, l’articolo 266, secondo comma, TFUE prevede che l’obbligo dell’istituzione da cui emana l’atto annullato di prendere i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza stessa comporta, fra i quali figura il versamento di interessi moratori, non pregiudichi quello eventualmente risultante dall’applicazione dell’articolo 340 TFUE.
26.
L’articolo 266, secondo comma, TFUE riflette pertanto il principio secondo il quale gli interessi moratori non sono destinati a risarcire la totalità dei danni che possono essere stati causati dalla privazione del godimento di una somma indebitamente pagata.
27.
Date tali circostanze, ritengo che il ricorso per risarcimento danni basato sull’articolo 340 TFUE, proposto dalla [OSCURATO:PERSONA], sia ricevibile e che, pertanto, l’impugnazione incidentale debba essere respinta.
B.
Sul primo e sul quarto motivo dell’impugnazione principale proposta dalla [OSCURATO:PERSONA]
1.
Argomenti delle parti
a)
Primo motivo
28.
Con il primo motivo, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nell’interpretare la nozione di «impresa unica» nel diritto dell’Unione concludendo, ai punti 153 e 154 della sentenza impugnata, che la ricorrente non aveva subito alcun lucro cessante in conseguenza della violazione del termine ragionevole di giudizio da parte del Tribunale.
29.
Precisamente, la [OSCURATO:PERSONA] contesta la conclusione del Tribunale, contenuta ai punti 103 e 153 della sentenza impugnata, secondo la quale, non facendosi personalmente carico dell’onere connesso al pagamento dell’ammenda, la [OSCURATO:PERSONA] non aveva subito un danno reale e certo, fra il 12 febbraio 2010 e il 27 settembre 2012, consistente nella differenza fra gli interessi rimborsati dalla [OSCURATO:PERSONA] sulla parte dell’importo dell’ammenda dichiarata alla fine non dovuta dalla Corte nella sentenza del 12 novembre 2014, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
22
), da un lato, e i redditi che essa avrebbe potuto ricavare se, invece di pagare la somma in questione alla [OSCURATO:PERSONA], l’avesse investita nelle sue attività, dall’altro.
30.
[OSCURATO:PERSONA] fa valere, anzitutto, che, nell’ambito del procedimento amministrativo sfociato nella decisione C(2007) 5791, il gruppo [OSCURATO:PERSONA] è stato trattato come un’«impresa unica» ai sensi del diritto dell’Unione. Pertanto, l’ammenda inflitta alla [OSCURATO:PERSONA] è stata calcolata sulla base del valore delle vendite della [OSCURATO:PERSONA] quale «impresa» nella sua interezza e non su quello della [OSCURATO:PERSONA] o della [OSCURATO:PERSONA], le vendite di quest’ultima non essendo rilevanti per il periodo considerato.
31.
[OSCURATO:PERSONA] ne desume che anche il Tribunale, adito al fine di valutare le conseguenze della violazione dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea nell’ambito del precedente ricorso di annullamento, avrebbe dovuto considerare la [OSCURATO:PERSONA] come un’«impresa unica» ai sensi del diritto dell’Unione nell’ambito del ricorso per responsabilità extracontrattuale.
32.
[OSCURATO:PERSONA] precisa poi, in primo luogo, che tale nozione di «impresa unica» è ampiamente ammessa nel diritto dell’Unione, applicabile, segnatamente, in materia di protezione dei dati, di appalti pubblici e tributaria.
33.
In secondo luogo, dopo aver sottolineato che essa deteneva la totalità delle quote delle controllate operative in questione, la [OSCURATO:PERSONA] specifica che il danno subito da una società di un gruppo economico incide necessariamente sull’utile della totalità di tale gruppo e sulle decisioni di investimento che possono essere prese all’interno di detto gruppo. Nel caso del gruppo [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] era il principale destinatario della decisione C(2007) 5791, avverso la quale essa ha proposto un ricorso congiuntamente alla sua società madre, la [OSCURATO:PERSONA]. Poiché la [OSCURATO:PERSONA] aveva subito gli effetti della diminuzione delle risorse destinate all’investimento in Europa a causa dell’ammenda inflitta dalla [OSCURATO:PERSONA], essa ha proposto il ricorso per risarcimento danni in nome proprio e in nome del gruppo.
34.
[OSCURATO:PERSONA] chiede, infine, che, in caso di annullamento della sentenza impugnata, la Corte statuisca essa stessa sull’importo del risarcimento preteso.
35.
Nel controricorso, la Corte di giustizia dell’Unione europea sostiene che il Tribunale ha correttamente dichiarato, ai punti 153 e 154 della sentenza impugnata, che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva subito un danno reale e certo risultante da un lucro cessante.
36.
La Corte di giustizia dell’Unione europea fa valere, anzitutto, che la nozione di «impresa unica» applicata nel diritto della concorrenza al fine di determinare l’importo di un’ammenda non è applicabile in caso di un ricorso per risarcimento danni fondato sull’articolo 340, secondo comma, TFUE.
37.
La Corte di giustizia dell’Unione europea precisa, quindi, che una persona fisica o giuridica è legittimata a proporre un ricorso per risarcimento danni nei confronti dell’Unione solo qualora possa far valere in giudizio o un interesse proprio o un diritto al risarcimento ceduto da altre persone. Qualora la ricorrente non dimostri di avere un qualsivoglia interesse ad agire, il ricorso per risarcimento danni deve essere respinto (
23
).
38.
Infine, la Corte di giustizia dell’Unione europea ricorda che la [OSCURATO:PERSONA] è una persona giuridica distinta da ciascuna delle sue controllate così come dalla sua società madre, la [OSCURATO:PERSONA]. Essa ne desume che la [OSCURATO:PERSONA] poteva unicamente proporre un ricorso per risarcimento danni a concorrenza del danno effettivamente subito dalla medesima, non essendo avvenuta alcuna cessione dei diritti al risarcimento della società madre o delle sette controllate.
39.
Nella memoria di replica, la [OSCURATO:PERSONA] fa valere che la giurisprudenza citata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea a sostegno della sua linea argomentativa non consente di affermare che il fatto di appartenere ad uno stesso gruppo economico non è sufficiente a dimostrare un interesse ad agire nell’ambito di un ricorso per risarcimento danni ai sensi dell’articolo 340, secondo comma, TFUE.
40.
La ricorrente sottolinea, a tal riguardo, che non risulta dalla sentenza del 4 ottobre 1979, Ireks-Arkady/CEE (
24
) – la quale verteva sulla cessione di credito risarcitorio a seguito della riorganizzazione di un gruppo – che fosse necessaria una prova di una siffatta cessione, la quale ha potuto essere informale o implicita. Inoltre, in tale sentenza, la Corte non ha indicato che una siffatta cessione era necessaria nel contesto di un gruppo economico.
41.
[OSCURATO:PERSONA] contesta parimenti l’argomento della Corte di giustizia dell’Unione europea, secondo il quale la sola persona che ha subito un danno è la persona giuridica che ha pagato l’ammenda inflitta nella decisione C(2007) 5791. A tal riguardo, la ricorrente fa valere di avere subito un danno, da un lato, in quanto essa era il principale destinatario di tale decisione e, dall’altro, in quanto il gruppo [OSCURATO:PERSONA] ha dovuto dirottare una parte significativa delle sue risorse europee per pagare l’ammenda, modificando la sua capacità di investimento per sostenere e sviluppare le sue attività europee (
25
).
42.
Nella controreplica, la Corte di giustizia dell’Unione europea ribadisce che la giurisprudenza da essa citata conferma che solo una persona, fisica o giuridica, la quale abbia un interesse personale ad agire, è legittimata a proporre un ricorso per risarcimento danni. Sebbene sia possibile cedere la causa della propria azione, cosicché il cessionario può proporre il ricorso in nome proprio, non esistono tuttavia altre circostanze nelle quali la Corte ha ammesso che un singolo abbia il diritto di proporre un ricorso concernente un danno subito da un altro singolo. Poiché la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] e le sue controllate sono tutte società distinte, nessuna di tali società avrebbe il diritto di proporre un ricorso per risarcimento danni in nome di una delle altre società per il danno subito da quest’ultima, se manca la cessione di un siffatto diritto.
43.
La Corte di giustizia dell’Unione europea aggiunge che, secondo tale giurisprudenza, la circostanza che una società appartenga ad un gruppo economico non conferisce automaticamente ad una persona giuridica un interesse personale ad agire nell’ambito di un ricorso nel quale un’altra persona giuridica facente parte dello stesso gruppo economico abbia un interesse personale.
44.
Per quanto riguarda l’argomento della [OSCURATO:PERSONA], secondo il quale la Corte di giustizia dell’Unione europea riterrebbe, al punto 10 del suo controricorso, che la persona che ha subito un danno sia la persona giuridica che ha pagato l’ammenda inflitta nella decisione C(2007) 5791, tale convenuta ricorda che il Tribunale ha dichiarato, ai punti 103 e 153 della sentenza impugnata, che, poiché la [OSCURATO:PERSONA] non aveva sopportato personalmente l’onere collegato al pagamento dell’ammenda, essa non poteva sostenere di aver subito un danno reale e certo equivalente a un lucro cessante. La Corte di giustizia dell’Unione europea ritiene che la [OSCURATO:PERSONA] non dimostri l’inesattezza giuridica di tale affermazione del Tribunale.
b)
Sul quarto motivo
45.
Con il quarto motivo, la [OSCURATO:PERSONA] contesta alla sentenza impugnata di aver travisato, ai punti da 99 a 107, la nozione di «impresa unica» nel diritto dell’Unione, per aver dichiarato che la violazione del principio della parità di trattamento nella decisione C(2007) 5791 e nella sentenza del Tribunale del 27 settembre 2012 non ha comportato un lucro cessante per la [OSCURATO:PERSONA].
46.
[OSCURATO:PERSONA] ha precisato che gli argomenti presentati a sostegno di tale motivo sono identici a quelli del primo motivo.
47.
La ricorrente ha ricordato che il suo ricorso per risarcimento danni faceva seguito alla sentenza della Corte che aveva constatato l’errore della [OSCURATO:PERSONA] in sede di calcolo delle ammende nella decisione C(2007) 5791 e il fatto che tale errore continuasse a sussistere per effetto della sentenza del Tribunale del 27 settembre 2012.
48.
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che, al punto 103 della sentenza impugnata, il Tribunale ha deciso erroneamente che essa «non [aveva] sopportato personalmente l’onere collegato al pagamento dell’ammenda inflitta dalla decisione C(2007) 5791» e che «non può dunque (…) sostenere di aver subito un danno reale e certo». Ritenendo che la violazione del principio della parità di trattamento da parte della decisione C(2007) 5791 e della sentenza del Tribunale del 27 settembre 2012 abbia comportato il pagamento di un’ammenda superiore a quella che la stessa avrebbe dovuto pagare, il che le avrebbe impedito di accedere prima agli importi non dovuti, la [OSCURATO:PERSONA] valuta il suo danno a EUR 7712000 e chiede alla Corte di statuire essa stessa sull’importo del risarcimento che le sarebbe dovuto prendendo in considerazione l’importo del risarcimento reclamato nell’ambito del primo motivo.
49.
Nel controricorso, la Corte di giustizia dell’Unione europea fa valere che tale motivo deve essere respinto per le stesse ragioni che giustificano il rigetto del primo motivo.
50.
Nel controricorso, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene, in via principale, che la domanda della [OSCURATO:PERSONA] è irricevibile per due motivi, l’uno principale, l’altro in subordine (
26
).
51.
In subordine, la [OSCURATO:PERSONA] chiede, anzitutto, in caso di ricevibilità delle domande della [OSCURATO:PERSONA], la conferma della decisione di rigetto della Corte fondata sull’assenza di danno per la ricorrente come conseguenza del pagamento provvisorio dell’ammenda. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la ricorrente, la [OSCURATO:PERSONA], non era stata trattata come un’impresa unica ai sensi del diritto dell’Unione nella decisione C(2007) 5791 ai fini della determinazione dell’ammenda, poiché solo i soggetti dotati di personalità giuridica possono essere considerati personalmente responsabili di violazioni (
27
).
52.
Qualora, poi, dovesse tuttavia essere ammesso che la [OSCURATO:PERSONA] possa rivendicare un danno, la [OSCURATO:PERSONA] chiede alla Corte di confermare la decisione del Tribunale al punto 107 della sentenza impugnata, secondo la quale non è dimostrato il lucro cessante rivendicato dalla [OSCURATO:PERSONA] per un’asserita violazione sufficientemente qualificata del principio della parità di trattamento commessa nella decisione C(2007) 5791. Essa sostiene che, poiché la [OSCURATO:PERSONA] non aveva proceduto a vendite vincolate, l’applicazione di un metodo di calcolo delle ammende che includa tali vendite non avrebbe modificato in alcun modo l’importo della sua ammenda. Tale metodo di calcolo avrebbe unicamente comportato, in realtà, una maggiorazione delle ammende inflitte agli altri destinatari. Di conseguenza, l’errore della [OSCURATO:PERSONA] ha consentito alla ricorrente di ottenere una riduzione della propria ammenda, della quale, altrimenti, non avrebbe potuto beneficiare.
53.
Infine, qualora il motivo della [OSCURATO:PERSONA] dovesse essere accolto, la [OSCURATO:PERSONA] fa valere che non sono soddisfatte le condizioni per consentire alla Corte di valutare l’importo del risarcimento che sarebbe dovuto alla ricorrente.
54.
Nella replica, la [OSCURATO:PERSONA], rispondendo all’argomento della [OSCURATO:PERSONA], secondo il quale la [OSCURATO:PERSONA] non è stata trattata come un’impresa unica ai sensi del diritto dell’Unione nella decisione C(2007) 5791 ai fini della determinazione dell’ammenda, sottolinea che l’individuazione della persona giuridica responsabile dell’infrazione avviene prima della fissazione dell’ammenda. In tal senso, la [OSCURATO:PERSONA], quando fissa l’ammenda, tiene conto del fatturato di tutto il gruppo economico. Nel caso di specie, essa ha tenuto conto del valore delle vendite realizzate dal gruppo [OSCURATO:PERSONA].
55.
In risposta all’argomento della [OSCURATO:PERSONA] relativo alla sussistenza del suo danno, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] descrive in maniera inesatta l’esito e la motivazione della sentenza del 12 novembre 2014, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
28
). Orbene, essa non può reiterare argomenti esaminati nell’ambito del ricorso di annullamento. Essa rileva, più specificamente, che l’argomento relativo al metodo di calcolo è stato respinto dalla Corte ai punti 70 e 71 di tale sentenza.
56.
In risposta all’argomento della [OSCURATO:PERSONA] sulla necessità di una valutazione degli elementi di prova da essa prodotti, la [OSCURATO:PERSONA] rileva che la [OSCURATO:PERSONA] non può opporre per la prima volta dinanzi alla Corte l’insufficienza probatoria da essa invocata.
2.
Valutazione
a)
Sull’irricevibilità parziale del quarto motivo sollevata d’ufficio
57.
[OSCURATO:PERSONA] addebita al Tribunale di avere travisato, ai punti da 99 a 107 della sentenza impugnata, la nozione di «impresa unica» nel diritto dell’Unione, dichiarando che la violazione del principio della parità di trattamento nella decisione C(2007) 5791, e nella sentenza del Tribunale del 27 settembre 2012 non ha comportato un lucro cessante per la [OSCURATO:PERSONA].
58.
Tuttavia, la domanda di risarcimento dei presunti danni subiti dalla [OSCURATO:PERSONA], incluso il lucro cessante, a causa della violazione di detto principio in tale sentenza è stata respinta ai punti da 122 a 125 della sentenza impugnata, per motivi diversi, contestati dal sesto motivo.
59.
Di conseguenza, tale motivo è ricevibile solo nella parte in cui riguarda la decisione C(2007) 5791.
b)
Nel merito
60.
Con il primo motivo e con il quarto motivo parzialmente ricevibile, la [OSCURATO:PERSONA] chiede, in sostanza, alla Corte, di pronunciarsi sulla propria legittimazione e sul proprio interesse ad agire, i quali sono connessi nell’ambito del ricorso per risarcimento danni fondato sull’articolo 340 TFUE, esercitato da quest’ultima (
29
).
61.
È pacifico che, a seguito dell’ammenda inflitta in solido alla [OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:PERSONA], diverse somme sono state versate direttamente alla [OSCURATO:PERSONA]. Nel marzo del 2008, sono state pagate dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente, le somme di EUR 20000000 e di EUR 91000000. Nel luglio del 2013, ciascuna delle sette controllate operative della [OSCURATO:PERSONA] ha pagato una parte della somma di EUR 48263003, corrispondente al resto dovuto alla [OSCURATO:PERSONA], facente oggetto della garanzia bancaria costituita dalla [OSCURATO:PERSONA], maggiorato degli interessi di mora.
62.
Di conseguenza, occorre distinguere la questione della ricevibilità nella parte in cui essa verte sulla domanda avanzata dalla [OSCURATO:PERSONA] o a titolo della parte del risarcimento pagato direttamente alla [OSCURATO:PERSONA] dalla medesima, nonché dalle sue controllate, o a titolo di quello pagato dalla [OSCURATO:PERSONA]. Sebbene tali questioni risultino dall’esame nel merito della domanda da parte del Tribunale e ne dipendano strettamente in materia di ricorso per responsabilità extracontrattuale, mi sembra opportuno, nella parte in cui vertono sul diritto di agire della [OSCURATO:PERSONA], esaminarle in via preliminare, al fine di determinare i limiti della controversia.
63.
[OSCURATO:PERSONA] fa valere il fatto che il ricorso per risarcimento danni da essa proposto si colloca nella scia di un procedimento per infrazione al diritto della concorrenza, il quale ricorre alla nozione di «impresa unica».
64.
La difficoltà è legata al fatto che tale nozione è intesa a individuare l’autore della violazione (
30
), a prescindere dallo status giuridico di tale soggetto e dalle sue modalità di finanziamento (
31
).
65.
Di conseguenza, si pone la questione di quale persona giuridica abbia la legittimazione e l’interesse ad agire, in nome del soggetto giuridico che è stato sanzionato e che ha versato l’ammenda, per chiedere il risarcimento del danno causato dalla violazione del termine ragionevole di giudizio.
66.
In primo luogo, occorre ricordare che la Corte ha sottolineato la specificità di tale nozione di «impresa unica» nel contesto del diritto della concorrenza (
32
), distinguendola espressamente dalla nozione di «società» o di «persona giuridica» di diritto civile.
67.
La Corte ha, infatti, affermato che «[l]a nozione di impresa è stata precisata dal giudice dell’Unione e designa un’unità economica, anche qualora, sotto il profilo giuridico, tale unità economica sia costituita da più persone fisiche o giuridiche» (
33
).
68.
In secondo luogo, nell’ambito dei ricorsi per risarcimento danni fondati sull’articolo 340, secondo comma, TFUE, non è stata finora fatta alcuna eccezione al principio secondo il quale il ricorrente deve dimostrare un interesse ad agire, ossia che lo stesso è stato pregiudicato (
34
).
69.
È vero che la Corte e il Tribunale hanno statuito in circostanze diverse da quelle del ricorso in esame. Nel caso delle sentenze citate dalla Corte di giustizia dell’Unione europea allorché eccepisce il difetto di interesse ad agire della [OSCURATO:PERSONA], occorre sottolineare che esse sono state pronunciate in casi nei quali il ricorrente agiva per ottenere il risarcimento di un danno che non aveva direttamente subito (
35
) oppure senza essere stato delegato ad agire in giudizio (
36
) o in nome di un’associazione professionale (
37
) o, ancora, a seguito di una cessione di diritti (
38
).
70.
Ne consegue, cionondimeno, che, secondo una giurisprudenza costante della Corte, in primo luogo, una persona ha il diritto di avviare un’azione giudiziaria ai sensi dell’articolo 340 TFUE solo se è in grado di far valere o un interesse particolare proprio o un diritto al risarcimento attribuitole da terzi.
71.
In secondo luogo, occorre dunque verificare se il danno per il quale il ricorrente chiede il risarcimento sia stato arrecato personalmente al medesimo (
39
).
72.
In terzo luogo, se il ricorrente deve poter far valere un diritto al risarcimento ceduto da altri, ciò implica la produzione di un atto giuridico specifico di cessione fra la persona che ha subito il danno lamentato e il ricorrente (il che significa che il primo ha trasferito il proprio diritto al secondo) o di un espresso mandato legale a proporre un’azione, che sia stato appositamente esteso dalla persona che ha subito il danno (
40
).
73.
Tali principi derivano direttamente dai presupposti in osservanza dei quali può essere esercitato il ricorso per risarcimento danni, che è un’azione di diritto comune (
41
), disciplinata da norme procedurali generali, soggette, eventualmente, ai principi risultanti dal diritto delle società, indipendenti dalla logica della responsabilità con riferimento al diritto in materia di intese.
74.
Nel caso di specie, il ricorso per risarcimento danni proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] è fondato in parte sull’ammenda inflitta alla [OSCURATO:PERSONA]. Poiché il Tribunale ha constatato l’assenza di cessione dei diritti di quest’ultima o di un mandato esplicito a stare in giudizio, prodotto dalla [OSCURATO:PERSONA] (
42
), la domanda di quest’ultima è parzialmente irricevibile.
75.
Per quanto riguarda la domanda della [OSCURATO:PERSONA] relativa alle somme versate alla [OSCURATO:PERSONA] dalla medesima e dalle sue controllate, occorre ricordare che esse sono state pagate in esecuzione di un’ammenda inflitta alla [OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:PERSONA], che solo queste ultime potevano contestare. Pertanto, solo le medesime potevano chiedere il risarcimento di un danno subito a causa della violazione dei termini ragionevoli di giudizio o del principio della parità di trattamento.
76.
Date tali circostanze, è indubbio che il pagamento delle somme dovute alla [OSCURATO:PERSONA] dalla [OSCURATO:PERSONA] costituisce un interesse particolare al risarcimento richiesto, ai sensi della giurisprudenza della Corte richiamata supra.
77.
Non mi sembra che tale analisi possa essere messa in discussione dal fatto accertato che le controllate della [OSCURATO:PERSONA] hanno contribuito al pagamento dell’ammenda da parte di quest’ultima indirettamente o direttamente alla [OSCURATO:PERSONA].
78.
Infatti, il Tribunale ha constatato, al punto 101 della sentenza impugnata, sulla base dei documenti da esso richiesti (
43
), che tale contributo delle controllate nel marzo del 2008 risultava da accordi di finanziamento conclusi con la [OSCURATO:PERSONA], la loro società madre. Al punto 102 di tale sentenza, esso ha rilevato che talune somme erano state pagate direttamente dalle sette controllate della [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA].
79.
Tuttavia, da un lato, non si devono confondere il contributo al debito e il suo pagamento. Dall’altro, sebbene il Tribunale abbia rilevato che la [OSCURATO:PERSONA] sosteneva che «tutte le somme [erano] state pagate da entità facenti parte dell’impresa [OSCURATO:PERSONA]» (
44
) ai sensi della decisione C(2007) 5791, esso non ha tratto le conseguenze legali da quanto ha affermato circa gli accordi intervenuti fra la [OSCURATO:PERSONA] e le sue controllate. Inoltre, se è vero che quest’ultima aveva fatto ricorso alla nozione di «impresa unica», essa aveva sostenuto altresì che controllava tali controllate al 100%. Orbene, tale circostanza rafforza l’irrilevanza di qualsiasi ricerca sul contributo al debito, poiché l’impoverimento delle controllate costituisce un rischio finanziario sopportato dalla società, dalla quale esse dipendono totalmente (
45
).
80.
In altri termini, il riconoscimento di un interesse particolare ad agire delle controllate che hanno pagato direttamente una parte dell’ammenda alla [OSCURATO:PERSONA] presupporrebbe che tale sanzione sia stata inflitta loro in solido e, a fortiori, che esse non abbiano proceduto al pagamento della medesima su richiesta della società madre.
81.
Tuttavia, nell’ambito del procedimento pendente, il fatto che le controllate abbiano versato un contributo al pagamento di una parte dell’ammenda non è del tutto irrilevante. Ritengo che tale circostanza debba essere presa in considerazione nella fase dell’esame del merito della domanda di risarcimento del danno invocato dalla [OSCURATO:PERSONA], poiché quest’ultima deve dimostrare la sussistenza del danno e la portata delle conseguenze del lucro cessante addotto in relazione all’attività delle sue controllate. A tal riguardo, ritengo che il calcolo del costo medio ponderato del capitale, che era stato sottoposto dalla [OSCURATO:PERSONA] alla valutazione del Tribunale (
46
), non sia soddisfacente alla luce di tali requisiti in materia di prova. Infatti, considerata la natura del danno lamentato dalla [OSCURATO:PERSONA], sebbene tale calcolo del costo medio ponderato del capitale costituisca un valore di riferimento per gli investitori, esso non è idoneo, a mio avviso, a dimostrare un lucro cessante connesso alle prospettive economiche e finanziarie dell’impresa.
82.
Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, concludo, da un lato, che, rilevando che la ricorrente non ha sopportato personalmente l’onere collegato al pagamento dell’ammenda, il Tribunale è incorso in un errore di diritto che deve sfociare nell’annullamento della sentenza impugnata su tale punto.
83.
Dall’altro lato, in mancanza di elementi sufficienti, la Corte dovrà rinviare tale parte della causa al Tribunale affinché quest’ultimo valuti tanto la sussistenza del danno quanto il nesso di causalità fra il medesimo e le violazioni addotte (
47
).
C.
Sul sesto motivo
1.
Argomenti delle parti
84.
Con il sesto motivo, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto, ai punti da 122 a 125 della sentenza impugnata, in risposta alla sua domanda di risarcimento dei danni subiti a causa di un’asserita violazione sufficientemente qualificata del principio della parità di trattamento commessa nella sentenza del Tribunale del 27 settembre 2012, alla luce di una consolidata giurisprudenza relativa all’obbligo di tenere conto delle vendite interne. Esso avrebbe erroneamente ritenuto che solo una sentenza emessa da un giudice di ultimo grado sia idonea a far sorgere la responsabilità extracontrattuale dell’Unione a causa di una violazione del diritto di quest’ultima.
85.
[OSCURATO:PERSONA] fa valere, in primo luogo, che la giurisprudenza della Corte non esclude espressamente la possibilità che una decisione di un giudice di grado inferiore possa dare luogo ad un ricorso per risarcimento danni per violazione del diritto dell’Unione. Essa si fonda, al riguardo, sulla sentenza del 30 settembre 2003, Köbler (
48
), e sostiene che la sentenza del 6 ottobre 2015, Târşia (
49
), citata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea (
50
), non può giustificare la tesi contraria espressa da quest’ultima.
86.
In secondo luogo, in subordine, la [OSCURATO:PERSONA] fa valere che, nell’ipotesi in cui solo una decisione emessa in ultimo grado fosse idonea a far sorgere la responsabilità dell’Unione per violazione del diritto dell’Unione, la specializzazione del Tribunale in materia dovrebbe giustificare un regime di responsabilità particolare.
87.
In terzo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] rileva che, poiché la Corte non può commettere, per definizione, una violazione del diritto dell’Unione in una sentenza, il punto 122 della sentenza impugnata avrebbe come conseguenza che gli organi giurisdizionali dell’Unione non sarebbero mai considerati responsabili di una violazione del diritto dell’Unione.
88.
Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] addebita al Tribunale di avere ritenuto, al punto 124 della sentenza impugnata, che la stessa non avesse addotto disfunzioni giurisdizionali gravi, segnatamente di natura procedurale o amministrativa.
89.
La ricorrente contesta tale constatazione, adducendo di avere rilevato, nelle sue memorie dinanzi al Tribunale, non solo gli errori commessi da quest’ultimo, ma anche, a titolo di disfunzione, il fatto che il Tribunale non aveva analizzato la giurisprudenza costante esistente, la quale impone di includere le vendite vincolate al fine di calcolare le ammende degli altri partecipanti all’intesa, pena la concessione di un vantaggio indebito ai produttori integrati verticalmente.
90.
[OSCURATO:PERSONA] chiede alla Corte, in caso di annullamento della sentenza impugnata su tali punti, di dichiarare che la sentenza del Tribunale del 27 settembre 2012 fa sorgere la responsabilità dell’Unione.
91.
Nel controricorso, la Corte di giustizia dell’Unione europea sostiene che il Tribunale ha correttamente considerato, al punto 122 della sentenza impugnata, che la responsabilità dell’Unione non può essere determinata dal contenuto di una decisione giurisdizionale che non è stata emessa da un organo giurisdizionale dell’Unione di ultima istanza e che poteva pertanto essere impugnata.
92.
La Corte di giustizia dell’Unione europea sottolinea che si evince dalle sentenze del 30 settembre 2003, Köbler (
51
), e del 6 ottobre 2015, Târşia (
52
), nonché dalla sentenza del 15 marzo 2017, Aquino (
53
), che la responsabilità extracontrattuale di uno Stato membro può sorgere unicamente a causa di una decisione emessa da un organo giurisdizionale di ultimo grado. Pertanto, nessuna domanda volta a far valere la responsabilità extracontrattuale può essere diretta nei confronti dell’istituzione costituita dalla Corte di giustizia dell’Unione europea per una sentenza che non è stata emessa in ultimo grado, poiché essa ha potuto essere oggetto di riforma grazie all’esercizio dei mezzi di ricorso.
93.
La Corte di giustizia dell’Unione europea contesta parimenti l’affermazione della ricorrente, secondo la quale la domanda di quest’ultima rilevava l’esistenza di disfunzioni giurisdizionali gravi. Infatti, la violazione contestata dalla ricorrente riguardava il contenuto della sentenza che è stata corretta nella fase dell’impugnazione dinanzi alla Corte.
2.
Analisi
94.
In via preliminare, occorre specificare, da un lato, che la domanda di risarcimento della [OSCURATO:PERSONA] è fondata sulla motivazione della sentenza del Tribunale del 27 settembre 2012, contenuta ai punti da 104 a 106 relativi all’assenza di violazione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], del principio di non discriminazione. Infatti, tale motivazione è stata contestata dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA] nella loro impugnazione del 10 dicembre 2012 con un motivo che è stato accolto dalla Corte nella sentenza del 12 novembre 2014, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
54
).
95.
Dall’altro lato, risulta dalla motivazione di tale sentenza che la Corte ha annullato la decisione del Tribunale su tale punto sulla base del rilievo che quest’ultimo aveva violato principi giurisprudenziali costanti (
55
). Di conseguenza, essa ha ritenuto che non fosse necessario pronunciarsi sulla censura relativa al difetto di motivazione di tale decisione, invocata dalla [OSCURATO:PERSONA] (
56
).
96.
Ciò premesso, con il sesto motivo d’impugnazione, la [OSCURATO:PERSONA] contesta alla sentenza impugnata di avere dichiarato, ai punti 122 e 123, che la responsabilità dell’Unione non può essere determinata dall’errore commesso dal Tribunale, poiché esso è stato rettificato dalla Corte grazie all’esercizio dei mezzi di ricorso.
97.
Pertanto, la Corte è invitata a pronunciarsi, in sostanza, sulle condizioni di attuazione del principio del risarcimento, da parte dell’Unione, dei danni causati da una delle sue istituzioni, previsto all’articolo 340 TFUE, in occasione dell’esercizio di funzioni giurisdizionali. La domanda della [OSCURATO:PERSONA] presenta un carattere inedito nella misura in cui verte non sulle condizioni, alle quali tali funzioni sono state esercitate da uno degli organi giurisdizionali dell’Unione, bensì sul loro risultato, ossia il contenuto di una decisione da esso emessa (
57
).
98.
Infatti, per quanto riguarda le condizioni, alle quali l’attività giurisdizionale viene esercitata, in particolare in caso di superamento del termine ragionevole di giudizio, la Corte ha dichiarato che il ricorso per risarcimento danni è «un rimedio effettivo e di applicazione generale per far valere e sanzionare tale violazione» (
58
). Il regime di responsabilità preso in considerazione è fondato su una responsabilità oggettiva risultante dalla constatazione di una lunghezza eccessiva del giudizio alla luce delle caratteristiche di una causa (
59
).
99.
Per quanto attiene al compito del giudice, anche se il caso della responsabilità sorta a causa di una violazione del diritto dell’Unione commessa da un giudice è stato esaminato dalla Corte, esso riguardava unicamente organi giurisdizionali nazionali (
60
). Pertanto, questa impugnazione induce la Corte a definire adesso le condizioni, alle quali la responsabilità dell’Unione possa sorgere allorché una simile violazione risulti da una sentenza del Tribunale.
100.
Al punto 123 della sentenza impugnata, il Tribunale ha rilevato che l’esercizio del mezzo di ricorso offerto alla ricorrente, ossia l’impugnazione, aveva consentito di rettificare l’errore commesso nella sentenza del Tribunale del 27 settembre 2012. Come risulta dai punti 122 e 124 della sentenza impugnata, il Tribunale ha privilegiato un principio di responsabilità fondato non sulla valutazione dell’origine della carenza dell’atto giurisdizionale, bensì su quella del buon funzionamento del sistema giudiziario, la cui organizzazione è appunto intesa a correggere gli errori risultanti da decisioni emesse in primo grado.
101.
Una siffatta concezione della sussistenza della responsabilità dell’Unione derivante dall’attività giurisdizionale, la quale porta a verificare se i mezzi di ricorso siano stati esercitati e se abbiano consentito di assicurare una tutela giurisdizionale effettiva dei diritti conferiti ai singoli dal diritto dell’Unione, mi sembra poter essere chiaramente desunta dalla sentenza del 28 luglio 2016, Tomášová (
61
).
102.
Infatti, specificamente, in tale sentenza, la Corte risponde alla questione delle condizioni, alle quali lo Stato membro di cui trattasi possa essere chiamato a rispondere per una violazione del diritto dell’Unione risultante da una decisione giudiziale emanata da un organo giurisdizionale che non è un organo giurisdizionale supremo (
62
).
103.
La Corte ha ricordato, anzitutto, che il principio della responsabilità dello Stato per danni causati ai singoli per qualsiasi violazione del diritto dell’Unione ad esso imputabile, valido per qualsiasi ipotesi di violazione e a prescindere dalla pubblica autorità che l’ha commessa, è altresì applicabile, a certe condizioni, quando la violazione di cui trattasi deriva da una decisione di un organo giurisdizionale nazionale chiamato a pronunciarsi in ultimo grado (
63
).
104.
La Corte ha poi invitato il giudice del rinvio a verificare se le decisioni controverse dell’Okresný súd Prešov (tribunale distrettuale di Prešov, Slovacchia) fossero state pronunciate in ultimo grado (
64
).
105.
Infine, la Corte ha dichiarato che «[l]a responsabilità di uno Stato membro per danni cagionati ai singoli da una violazione del diritto dell’Unione mediante una decisione di un organo giurisdizionale nazionale può essere riconosciuta
soltanto
se tale decisione promani da un organo giurisdizionale di tale Stato membro che si pronuncia in ultimo grado (…)» (
65
).
106.
Pertanto, a mio avviso, la sentenza del 28 luglio 2016, Tomášová (
66
), rimuove le incertezze relative alla portata delle sentenze citate dalle parti, le quali riguardavano unicamente decisioni emesse da organi giurisdizionali supremi, in particolare la sentenza del 30 settembre 2003, Köbler (
67
), che ha stabilito che «il principio secondo cui gli Stati membri sono obbligati a risarcire i danni causati ai singoli da violazioni del diritto comunitario ad essi imputabili è applicabile anche allorché la violazione di cui trattasi deriva da una decisione di un organo giurisdizionale di ultimo grado, sempreché la norma di diritto comunitario violata sia preordinata ad attribuire diritti ai singoli, la violazione sia sufficientemente caratterizzata e sussista un nesso causale diretto tra questa violazione e il danno subito dalle parti lese. Al fine di determinare se la violazione sia sufficientemente caratterizzata allorché deriva da una tale decisione, il giudice nazionale competente deve, tenuto conto della specificità della funzione giurisdizionale, accertare se tale violazione presenti un carattere manifesto» (
68
).
107.
Sebbene la portata della sentenza del 30 settembre 2003, Köbler (
69
), sia stata precisata nella sentenza del 13 giugno 2006, Traghetti del Mediterraneo (
70
), il testo del punto 36 di quest’ultima sentenza poteva ancora alimentare il dubbio (
71
), specialmente in considerazione della riformulazione, operata, dalla Corte, della questione pregiudiziale vertente sulla responsabilità dei giudici derivante dalla loro attività giudiziaria, che statuissero o meno in ultimo grado (
72
).
108.
Il principio del previo esaurimento dei mezzi di ricorso precisato dalla sentenza del 28 luglio 2016, Tomášová (
73
), per riservare il sorgere della responsabilità di uno Stato membro ai casi in cui spettava all’organo giurisdizionale chiamato a pronunciarsi in ultimo grado vigilare sull’applicazione del diritto dell’Unione e, se del caso, adire la Corte di giustizia dell’Unione europea in caso di dubbio, in applicazione dell’articolo 267 TFUE, è tratto dall’affermazione del «ruolo essenziale svolto dal potere giudiziario nella tutela dei diritti conferiti ai singoli dalle norme dell’Unione e della circostanza che un organo giurisdizionale di ultimo grado costituisce, per definizione, l’ultima istanza dinanzi alla quale i singoli possono far valere i diritti ad essi riconosciuti da tali norme» (
74
).
109.
Tale principio, fondato sull’esistenza di mezzi di ricorso, è altresì adeguato alla specificità dell’attività giurisdizionale e alle legittime esigenze della certezza del diritto che portano a fissare dei limiti al sorgere della responsabilità a causa del contenuto di una decisione giudiziaria (
75
).
110.
Di conseguenza, poiché l’organizzazione dei mezzi di ricorso è intesa a tutelare i diritti conferiti ai singoli dalle norme di diritto, segnatamente dell’Unione, l’esercizio del ricorso giurisdizionale costituisce la modalità appropriata di risarcimento dell’errore commesso da un giudice di primo grado (
76
). In altri termini, occorre distinguere l’eliminazione dell’errore, la quale può essere chiesta da chiunque avvii un processo, dal risarcimento di una violazione dei diritti conferiti dal diritto dell’Unione, la quale non possa più essere corretta o essere oggetto di una «riparazione» (
77
), a causa del mancato esercizio dei mezzi di ricorso, unica a poter fondare un ricorso per risarcimento danni (
78
).
111.
Si pone la questione se tale principio debba essere riservato in via esclusiva al sorgere della responsabilità degli Stati membri in caso di violazione del diritto dell’Unione. In altre parole, se la specializzazione del Tribunale e l’architettura dell’ordinamento giuridico dell’Unione, definito all’articolo 19, paragrafo 1, TUE, secondo il quale il Tribunale assicura, insieme alla Corte di giustizia, il rispetto del diritto nell’interpretazione e nell’applicazione dei trattati, giustifichino un’eccezione al medesimo.
112.
Ritengo di no. Infatti, se è vero che, nel sistema giurisdizionale istituito dai Trattati, destinato ad assicurare la coerenza e l’unità nell’interpretazione del diritto dell’Unione (
79
), il Tribunale contribuisce alla piena applicazione del diritto dell’Unione, nonché alla tutela giurisdizionale spettante ai singoli in forza di tale diritto (
80
), l’esistenza stessa della facoltà di proporre un’impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia per ottenere l’annullamento delle sue decisioni per violazione del diritto dell’Unione è sufficiente ad assimilare tale organo giurisdizionale a qualsiasi altro organo giurisdizionale di uno Stato membro che non statuisce in ultimo grado (
81
).
113.
Infatti, al pari dei giudici nazionali, il Tribunale statuisce «in prima linea» (
82
), poiché esso è chiamato a risolvere questioni nuove nel diritto dell’Unione, delle quali viene investito per primo, oppure ad adattare a situazioni diverse le soluzioni sancite dalla Corte.
114.
Cionondimeno, la differenza più rilevante risultante dal raffronto con i sistemi nazionali risiede nel fatto che il Tribunale non dispone di un meccanismo equivalente al rinvio pregiudiziale in caso di problemi inediti o di un dubbio sulla portata della giurisprudenza della Corte. Orbene, tale elemento è stato determinante nella ideazione del regime di responsabilità dei giudici che statuiscono in ultimo grado, sui quali grava l’obbligo di esperire il rinvio pregiudiziale (
83
). La Corte ha addirittura qualificato tale procedimento di rinvio la «chiave di volta del sistema giurisdizionale» dell’Unione (
84
). Pertanto, siffatto procedimento particolare giustifica, in parte, che il regime della responsabilità degli Stati membri e quello dell’Unione non si riducano a un parallelismo assoluto (
85
).
115.
Tale circostanza porta parimenti a dover sottolineare la difficoltà di valutazione di una violazione del diritto dell’Unione da parte del Tribunale, che si sarebbe verificata nonostante l’esistenza di una giurisprudenza ben consolidata in materia. Infatti, la mancata applicazione di una giurisprudenza costante può risultare dall’accertamento di circostanze di fatto diverse o da divergenze di valutazione o, ancora, dalla necessità di proporre un’evoluzione di tale giurisprudenza consolidata, sebbene ciò non si evinca esplicitamente dalla decisione riformata.
116.
Tale libertà di valutazione, che sostanzia l’ufficio stesso del giudice (
86
) e la dinamica della giurisprudenza, è delimitata dall’obbligo di motivazione, rafforzato qualora si prenda in considerazione un’inversione giurisprudenziale, a prescindere dal grado di giudizio nel quale il giudice statuisce. In base ad essa si giustifica fondamentalmente la scelta di non modificare i presupposti che fanno sorgere la responsabilità derivante dall’esercizio di funzioni giurisdizionali da parte di un giudice che non statuisce in ultimo grado, anche qualora, a posteriori, il giudice di grado superiore avrà annullato la decisione per un errore di diritto (
87
).
117.
Rimettere in discussione siffatto approccio porterebbe a creare un diritto acquisito ad una giurisprudenza costante, il che sarebbe contrario al principio enunciato, segnatamente, dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (
88
).
118.
Di conseguenza, al pari di numerosi regimi nazionali di responsabilità derivante dall’attività giudiziaria (
89
), non occorre discostarsi dalla logica derivante dall’esistenza di mezzi di ricorso, strettamente connessa al rispetto di termini ragionevoli di giudizio. A tal riguardo, ritengo che siano appunto il termine entro il quale la decisione riformata è stata emessa e l’eventuale violazione del diritto dell’Unione corretta a costituire il fatto generatore della responsabilità, e non l’errore di diritto commesso.
119.
Date tali circostanze e dato l’oggetto dell’impugnazione, ritengo inoperante l’argomento sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], il quale porta a far dipendere il regime di responsabilità dell’Unione derivante da decisioni emesse dal Tribunale dalla determinazione dei presupposti per rendere tale regime applicabile o meno alla Corte, incaricata del controllo giurisdizionale, quando l’esito dei ricorsi non è stato favorevole alla parte che li ha esperiti (
90
).
120.
Per quanto riguarda l’ultima critica formulata dalla [OSCURATO:PERSONA], concernente il punto 124 della sentenza impugnata, ritengo che il Tribunale abbia correttamente dichiarato che occorre fare salvi i casi, nei quali sia dimostrato che la tutela dei diritti conferiti ai singoli dalle norme di diritto dell’Unione è in definitiva intervenuta in condizioni che hanno loro recato un danno. Ciò potrebbe accadere, come ho già rilevato, nel caso di durata eccessiva del procedimento (
91
) o di qualsiasi altra disfunzione dell’organizzazione giudiziaria, la quale, ad esempio, abbia ostacolato l’esercizio dei mezzi di ricorso. Si deve necessariamente trattare di una disfunzione oggettiva, poiché, in caso di decisione impugnabile, gli inadempimenti gravi all’ufficio del giudice, i quali generano un’alea che il singolo non può ragionevolmente aspettarsi, costituiscono motivi di annullamento della decisione viziata da irregolarità (
92
).
121.
Nella specie, la [OSCURATO:PERSONA] ha invocato, a sostegno della sua domanda di risarcimento danni, la sola inosservanza manifesta della giurisprudenza della Corte, la quale, per i motivi illustrati supra, non è sufficiente a contraddistinguere una disfunzione. Di conseguenza, la critica della [OSCURATO:PERSONA] della decisione del Tribunale al punto 124 della sentenza impugnata non può essere accolta.
122.
Risulta dalle considerazioni che precedono che il sesto motivo deve essere respinto.
VI.
Sulle spese
123.
Poiché la causa deve essere rimessa dinanzi al Tribunale, occorre riservare le spese inerenti al presente procedimento d’impugnazione.
VII.
Conclusione
124.
Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di statuire come segue:
1)
La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 7 giugno 2017, [OSCURATO:PERSONA]/Unione europea (
T‑673/15
,
EU:T:2017:377
), è annullata parzialmente nella parte in cui il Tribunale ha respinto il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] con la motivazione che quest’ultima non aveva subito alcun lucro cessante a causa della violazione del termine ragionevole di giudizio da parte del Tribunale e del principio della parità di trattamento nella decisione C(2007) 5791 definitivo della [OSCURATO:PERSONA], del 28 novembre 2007, relativa ad un procedimento di applicazione dell’articolo [101 TFUE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/39.165 – Vetro piano).
2)
L’impugnazione è respinta quanto al resto.
3)
L’impugnazione incidentale è respinta.
4)
La causa è rinviata dinanzi al Tribunale dell’Unione europea.
5)
Le spese sono riservate.
(
1
) Lingua originale: il francese.
(
2
) Nella causa Unione europea/[OSCURATO:PERSONA] (C‑447/17 P).
(
3
) Nella causa [OSCURATO:PERSONA]/Unione europea (C‑479/17 P).
(
4
) T‑673/15; in prosieguo: la «sentenza impugnata»,
EU:T:2017:377
.
(
5
) T‑82/08; in prosieguo: la «sentenza del Tribunale del 27 settembre 2012»,
EU:T:2012:494
.
(
6
)
C‑138/17 P e C‑146/17 P
,
EU:C:2018:1013
.
(
7
)
C‑150/17 P
,
EU:C:2018:1014
.
(
8
)
C‑174/17 P e C‑222/17 P
,
EU:C:2018:1015
.
(
9
) Il secondo motivo, il quale verte parimenti su tale nozione di «impresa unica», nell’ambito della domanda della [OSCURATO:PERSONA] fondata sull’irragionevolezza del termine di giudizio, non sarà oggetto di un esame dettagliato, poiché la fondatezza della sua prima parte dipende strettamente da quella del primo motivo, nonché dalla decisione della Corte sull’impugnazione proposta dall’Unione. Per quanto riguarda la censura di travisamento fatta valere dalla ricorrente a sostegno della seconda parte di questo secondo motivo, v. paragrafo 74 e nota 42 delle presenti conclusioni.
(
10
) In prosieguo: la «decisione C(2007) 5791».
(
11
)
C‑580/12 P
,
EU:C:2014:2363
.
(
12
) A titolo informativo, per quanto riguarda il secondo motivo, v. paragrafo 4 delle presenti conclusioni. V., parimenti, per quanto riguarda i requisiti di ricevibilità, paragrafi 60 e 62 delle presenti conclusioni.
(
13
) [OSCURATO:PERSONA] una giurisprudenza costante, il sorgere della responsabilità extracontrattuale dell’Unione, ai sensi dell’articolo 340, secondo comma, TFUE, richiede la compresenza di vari presupposti, ossia l’illiceità del comportamento contestato all’istituzione dell’Unione, l’effettività del danno e l’esistenza di un nesso di causalità fra il comportamento dell’istituzione e il danno lamentato [v. sentenza del 13 dicembre 2018, Unione europea/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (
C‑138/17 P e C‑146/17 P
,
EU:C:2018:1013
, punto
67
e giurisprudenza ivi citata)].
(
14
) Si tratta dell’argomento sostenuto in via principale in risposta al quarto motivo dell’impugnazione della [OSCURATO:PERSONA], v. paragrafo 50 delle presenti conclusioni. Gli altri tre motivi dedotti in subordine sono richiamati alla nota 16, nonché ai paragrafi 51 e 52 delle presenti conclusioni.
(
15
) V., a tal riguardo, sentenza del 7 giugno 2007, Wunenburger/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑362/05 P
,
EU:C:2007:322
, punti da
37
a
40
e la giurisprudenza ivi citata).
(
16
) Occorre precisare che, in risposta al quarto motivo dell’impugnazione principale, la [OSCURATO:PERSONA] fa valere, in subordine, a sostegno di una seconda domanda, con la quale si chiede alla Corte di sollevare d’ufficio un motivo di ordine pubblico, un argomento che ha lo stesso fondamento del motivo unico dell’impugnazione incidentale. In tali circostanze, esso non deve pertanto essere esaminato.
(
17
) V. sentenze dell’8 novembre 2012, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑469/11 P
,
EU:C:2012:705
, punto
51
e giurisprudenza ivi citata), e del 14 giugno 2016, Marchiani/Parlamento (
C‑566/14 P
,
EU:C:2016:437
, punto
94
), nonché sentenze del 13 dicembre 2018, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (
T‑558/15
,
EU:T:2018:945
, punto
71
), e del 13 dicembre 2018, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (
T‑559/15
,
EU:T:2018:948
, punto
64
). V., altresì, Clausen, F.,
Les moyens d’ordre public devant la Cour de justice de l’Union européenne
, Bruylant, Bruxelles, 2018, pagg. da 109 a 111.
(
18
)
C‑580/12 P
,
EU:C:2014:2363
.
(
19
) Punto 61 della sentenza impugnata.
(
20
) V., per una sintesi dei principi applicabili in materia di interessi moratori, le mie conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA]/IPK [OSCURATO:PERSONA] (
C‑336/13 P
,
EU:C:2014:2170
, paragrafi
75
e da 77 a 79).
(
21
) V. sentenza del 12 febbraio 2015, [OSCURATO:PERSONA]/IPK [OSCURATO:PERSONA] (
C‑336/13 P
,
EU:C:2015:83
, punti
29
e
30
).
(
22
)
C‑580/12 P
,
EU:C:2014:2363
.
(
23
) La Corte di giustizia dell’Unione europea cita, segnatamente, le sentenze del 4 ottobre 1979, Ireks-Arkady/CEE (
238/78
,
EU:C:1979:226
, punto
5
), e del 9 novembre 1989, Briantex e [OSCURATO:PERSONA]/CEE e [OSCURATO:PERSONA] (
353/88
,
EU:C:1989:415
, punto
16
).
(
24
)
238/78
,
EU:C:1979:226
.
(
25
) [OSCURATO:PERSONA] fa valere di essere una controllata detenuta integralmente dalla [OSCURATO:PERSONA], incaricata del mercato europeo.
(
26
) Le eccezioni di irricevibilità invocate dalla [OSCURATO:PERSONA] sono esaminate ai paragrafi 18 e 20, nonché alla nota 16 delle presenti conclusioni.
(
27
) A tal riguardo, la [OSCURATO:PERSONA] si fonda sulla sentenza del 27 aprile 2017, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (
C‑516/15 P
,
EU:C:2017:314
, punti
50
e
57
).
(
28
)
C‑580/12 P
,
EU:C:2014:2363
.
(
29
) V., parimenti, su tale punto, per quanto riguarda le spese di garanzia bancaria, critica del secondo motivo relativa ai punti 158 e 159 della sentenza impugnata, nonché nota 9 delle presenti conclusioni.
(
30
) V., segnatamente, sentenza del 18 luglio 2013, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (
C‑501/11 P
,
EU:C:2013:522
, punto
102
).
(
31
) V. sentenza del 27 aprile 2017, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (
C‑516/15 P
,
EU:C:2017:314
, punto
47
e giurisprudenza ivi citata).
(
32
) V. sentenze del 18 luglio 2013, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (
C‑501/11 P
,
EU:C:2013:522
, punti
101
e
102
), e del 27 aprile 2017, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (
C‑516/15 P
,
EU:C:2017:314
, punto
46
).
(
33
) Sentenza del 18 luglio 2013, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (
C‑501/11 P
,
EU:C:2013:522
, punto
103
e giurisprudenza ivi citata). V., altresì, sentenza del 27 aprile 2017, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (
C‑516/15 P
,
EU:C:2017:314
, punto
48
).
(
34
) V., per i richiami dottrinali, Blumann, C., e Dubouis, L.,
Droit institutionnel de l’Union européenne
, 6
a
ed., LexisNexis, collection «Manuels», [OSCURATO:PERSONA], 2016, punto 954, pag. 741, nonché [OSCURATO:PERSONA], S.,
Le contrôle juridictionnel dans l’Union européenne
, 3
a
ed., [OSCURATO:PERSONA] de l’Université de Bruxelles, collection «Commentaire J. Mégret», Bruxelles, 2018, punto 330, p. 286.
(
35
) V. sentenza del 9 novembre 1989, Briantex e [OSCURATO:PERSONA]/CEE e [OSCURATO:PERSONA] (
353/88
,
EU:C:1989:415
, punto
6
), nonché ordinanze del 1o dicembre 2008, Işçi Partisi/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑219/08
, non pubblicata,
EU:T:2008:538
, punto
7
), e del 17 dicembre 2009, Işçi Partisi/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑223/09
, non pubblicata,
EU:T:2009:524
, punti
12
e
13
).
(
36
) V. sentenza del 30 giugno 2009, CPEM/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑444/07
,
EU:T:2009:227
, punti
39
e
40
), e ordinanza del 12 maggio 2010, CPEM/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑350/09 P
, non pubblicata,
EU:C:2010:267
, punto
61
).
(
37
) V. sentenza del 30 settembre 1998, Coldiretti e a./Consiglio e [OSCURATO:PERSONA] (
T‑149/96
,
EU:T:1998:228
, punti
57
e
59
, nonché la giurisprudenza ivi citata). V., parimenti a tal riguardo, sentenza del 18 marzo 1975, Union syndicale-Service public européen e a./Consiglio (
72/74
,
EU:C:1975:43
, punto
21
).
(
38
) V. sentenza del 4 ottobre 1979, Ireks-Arkady/CEE (
238/78
,
EU:C:1979:226
, punto
5
).
(
39
) V., segnatamente, fra le decisioni citate supra, ordinanza del 17 dicembre 2009, Işçi Partisi/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑223/09
, non pubblicata,
EU:T:2009:524
, punto
12
e giurisprudenza ivi citata).
(
40
) V., segnatamente, fra le decisioni citate supra, ordinanza del 17 dicembre 2009, Işçi Partisi/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑223/09
, non pubblicata,
EU:T:2009:524
, punto
13
e giurisprudenza ivi citata).
(
41
) V. Bonichot, J.‑C., «La réparation du délai excessif de jugement devant les juridictions de l’Union»,
Actualité juridique
:
droit administratif
, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2014, n. 12, pagg. da 683 a 687, in particolare pag. 686.
(
42
) V. punti 106 e 159 della sentenza impugnata. Detti punti sono contestati nella seconda parte del secondo motivo dell’impugnazione principale. [OSCURATO:PERSONA] lamenta il travisamento del memorandum interno del 13 novembre 2015 da essa prodotto, secondo me da respingere, poiché tale elemento di prova è stato oggetto di una valutazione, da parte del Tribunale, che non è manifestamente errata.
(
43
) V. punto 99 della sentenza impugnata.
(
44
) Punto 104 della sentenza impugnata.
(
45
) Per quanto riguarda i vincoli economici e organizzativi esistenti fra una società madre e una controllata, essi hanno la stessa natura di quelli considerati per imputare il comportamento illecito di una controllata alla società madre [v., segnatamente, sentenza del 27 aprile 2017, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (
C‑516/15 P
,
EU:C:2017:314
, punti
52
e
54
)].
(
46
) V. punto 12 dell’impugnazione.
(
47
) Per quanto riguarda la violazione sufficientemente qualificata del principio della parità di trattamento commessa nella sentenza del Tribunale del 27 settembre 2012, v. paragrafi 84 e 122 delle presenti conclusioni.
(
48
)
C‑224/01
,
EU:C:2003:513
.
(
49
)
C‑69/14
,
EU:C:2015:662
.
(
50
) V. paragrafo 92 delle presenti conclusioni.
(
51
)
C‑224/01
,
EU:C:2003:513
.
(
52
)
C‑69/14
,
EU:C:2015:662
.
(
53
)
C‑3/16
,
EU:C:2017:209
.
(
54
)
C‑580/12 P
,
EU:C:2014:2363
, punto
66
.
(
55
) V. sentenza del 12 novembre 2014, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑580/12 P
,
EU:C:2014:2363
, punto
65
e segnatamente il riferimento ai punti 61 e 62), in linea con le conclusioni dell’avvocato generale Wathelet nella causa [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑580/12 P
,
EU:C:2014:272
, paragrafi
38
e
65
), il quale aveva sottolineato il carattere inedito della decisione controversa della [OSCURATO:PERSONA] rispetto alla sua prassi abituale e alla giurisprudenza della Corte.
(
56
) V. sentenza del 12 novembre 2014, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑580/12 P
,
EU:C:2014:2363
, punto
66
).
(
57
) La questione era stata solamente menzionata in occasione della sentenza del 30 settembre 2003, Köbler (
C‑224/01
,
EU:C:2003:513
). V. osservazione formulata dalla Repubblica d’Austria e sesto argomento sostenuto dal governo del [OSCURATO:PERSONA] illustrati in tale sentenza, rispettivamente ai punti 21 e 28, sui quali la Corte non ha reputato necessario pronunciarsi. V., su tale punto, nota a tale sentenza di Rostane, M., «Chronique de jurisprudence du Tribunal et de la Cour de justice des Communautés européennes, Institutions et ordre juridique communautaire, Primauté du droit communautaire»,
Journal du droit international (Clunet)
, LexisNexis, [OSCURATO:PERSONA], aprile 2004, n. 2, pagg. da 552 a 559, e Adida‑Canac, H., «L’erreur du juge: entre réparation, indemnisation et responsabilité»,
[OSCURATO:PERSONA]
, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2009, n. 19, pagg. da 1288 a 1297, in particolare, pag. 1295 e nota 72.
(
58
) Sentenza del 26 novembre 2013, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑58/12 P
,
EU:C:2013:770
, punto
82
).
(
59
) V. Bonichot, J.‑C., op. cit., in particolare pag. 686.
(
60
) V, in particolare, sentenze citate ai paragrafi 101, 106 e 107 delle presenti conclusioni, nonché sentenza del 9 settembre 2015, Ferreira da Silva e Brito e a. (
C‑160/14
,
EU:C:2015:565
, punti
46
e segg.).
(
61
)
C‑168/15
,
EU:C:2016:602
.
(
62
) V. sentenza del 28 luglio 2016, Tomášová (
C‑168/15
,
EU:C:2016:602
, punto
11
, punto 15, paragrafo 2, e punto 16).
(
63
) V. sentenza del 28 luglio 2016, Tomášová (
C‑168/15
,
EU:C:2016:602
, punti da
18
a
20
, e giurisprudenza ivi citata).
(
64
) V. sentenza del 28 luglio 2016, Tomášová (
C‑168/15
,
EU:C:2016:602
, punto
21
).
(
65
) Sentenza del 28 luglio 2016, Tomášová (
C‑168/15
,
EU:C:2016:602
, punto
42
, paragrafo 1), il corsivo è mio.
(
66
)
C‑168/15
,
EU:C:2016:602
.
(
67
)
C‑224/01
,
EU:C:2003:513
. V., in tal senso, Simon, D., «La responsabilité des États membres en cas de violation du droit communautaire par une juridiction suprême (à propos de l’arrêt Köbler, CJCE, 30 sept. 2003, aff. C‑224/01)»,
[OSCURATO:PERSONA]
, LexisNexis, [OSCURATO:PERSONA], 2003, n. 11, pagg. da 3 a 6, in particolare pag. 4, che rileva che «la motivazione [della sentenza] non separa due dimostrazioni che avrebbero potuto essere distinte: (…) da un lato (…) provare il principio della responsabilità derivante da una decisione giurisdizionale e dall’altro (…) dimostrare che tale responsabilità interessa anche le sentenze degli organi giurisdizionali supremi. La seconda considerazione sembra imporsi, secondo la Corte, attraverso un ragionamento a fortiori». V., parimenti, quesiti espressi da Huglo, J.‑G., «La responsabilité des États membres du fait des violations du droit communautaire commises par les juridictions nationales: un autre regard»,
Gazette du [OSCURATO:PERSONA]
, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Moulineaux, 2004, n. 164, pagg. da 34 a 40, nonché Beutler, B., «[OSCURATO:PERSONA] for Breaches of [OSCURATO:PERSONA] by [OSCURATO:PERSONA]: Is the Requirement of a [OSCURATO:PERSONA] of the [OSCURATO:PERSONA] an [OSCURATO:PERSONA]?»,
[OSCURATO:PERSONA]
, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Rhin, 2009, vol. 46, n. 3, pagg. da 773 a 804, in particolare pag. 789, citato dall’avvocato generale Wahl nelle sue conclusioni nella causa Tomášová (
C‑168/15
,
EU:C:2016:260
, nota 15).
(
68
) V. punto 59 di tale sentenza.
(
69
)
C‑224/01
,
EU:C:2003:513
.
(
70
)
C‑173/03
,
EU:C:2006:391
, punti da
30
a
32
.
(
71
) Tale punto 36 così recita: «Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 52 delle sue conclusioni, escludere, in simili circostanze, ogni responsabilità dello Stato a causa del fatto che la violazione del diritto comunitario deriva da un’operazione di interpretazione delle norme giuridiche effettuata da un organo giurisdizionale equivarrebbe a privare della sua stessa sostanza il principio sancito dalla Corte nella (…) sentenza [del 30 settembre 2003, Köbler (
C‑224/01
,
EU:C:2003:513
)].
Tale constatazione vale, a maggior ragione, per gli organi giurisdizionali di ultimo grado
, incaricati di assicurare a livello nazionale l’interpretazione uniforme delle norme giuridiche». Il corsivo è mio.
(
72
) V. sentenza del 13 giugno 2006, Traghetti del Mediterraneo (
C‑173/03
,
EU:C:2006:391
, punto
24
), in linea con le conclusioni dell’avvocato generale Léger nella causa Traghetti del Mediterraneo (
C‑173/03
,
EU:C:2005:602
, paragrafo
39
).
(
73
)
C‑168/15
,
EU:C:2016:602
.
(
74
) V. sentenza del 28 luglio 2016, Tomášová [
C‑168/15
,
EU:C:2016:602
, punto
20
e giurisprudenza ivi citata, segnatamente, sentenza del 13 giugno 2006, Traghetti del Mediterraneo (
C‑173/03
,
EU:C:2006:391
, punto
31
)].
(
75
) V. sentenza del 13 giugno 2006, Traghetti del Mediterraneo (
C‑173/03
,
EU:C:2006:391
, punto
32
).
(
76
) V., in tal senso, nota 19 delle conclusioni dell’avvocato generale Léger nella causa Traghetti del Mediterraneo (
C‑173/03
,
EU:C:2005:602
): «Come ho già sottolineato nelle mie conclusioni nella citata causa Köbler [(
C‑224/01
,
EU:C:2003:207
, punto
38
)] se, in mancanza di possibilità di ricorso interno contro una decisione emessa dall’organo giurisdizionale supremo, l’azione per responsabilità dello Stato è l’unico rimedio che consente – in ultima ratio – di garantire il ripristino del diritto leso e, infine, di assicurare un livello adeguato all’effettiva tutela giurisdizionale dei diritti che i singoli derivano dall’ordinamento giuridico comunitario, ciò non vale per quanto attiene alle decisioni emanate dai giudici ordinari giacché queste ultime sono impugnabili mediante i ricorsi interni».
(
77
) Termine tratto, segnatamente, dalla sentenza del 24 ottobre 2018, XC e a. (
C‑234/17
,
EU:C:2018:853
, punto
58
).
(
78
) Sulle diverse forme di risarcimento, v. conclusioni dell’avvocato generale Wahl nelle cause riunite Unione europea/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (
C‑138/17 P e C‑146/17 P
,
EU:C:2018:620
, paragrafo
84
).
(
79
) V. parere 2/13, del 18 dicembre 2014 (
EU:C:2014:2454
, punto
174
), e sentenza del 24 ottobre 2018, XC e a. (
C‑234/17
,
EU:C:2018:853
, punto
39
).
(
80
) Occorre sottolineare che, a partire dall’entrata in vigore del trattato di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha operato una riforma significativa del sistema giurisdizionale, le competenze del Tribunale sono state ampliate in maniera considerevole. Ai sensi dell’articolo 256, paragrafo 1, TFUE, il Tribunale è competente a conoscere di quasi tutti i ricorsi, ad eccezione, principalmente, dei ricorsi per inadempimento. [OSCURATO:PERSONA], S., op. cit., punto 4, pag. 14 e punto 62, pag. 72, tale riforma ha trasformato il Tribunale «in un vero e proprio giudice amministrativo generale».
(
81
) V. articolo 256 TFUE (ex articolo 225 TCE che trae origine dalla modifica dell’ex articolo 168 A CEE da parte del Trattato di Maastricht), nonché articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, ai sensi del quale «[l]’impugnazione proposta dinanzi alla Corte di giustizia deve limitarsi ai motivi di diritto. Essa può essere fondata su motivi relativi all’incompetenza del Tribunale, a vizi della procedura dinanzi al Tribunale recanti pregiudizio agli interessi della parte ricorrente, nonché alla violazione del diritto dell’Unione da parte del Tribunale».
(
82
) V., per quanto riguarda i giudici nazionali, [OSCURATO:PERSONA], S., op.cit., punto 2, pag. 12.
(
83
) V. sentenza del 13 giugno 2006, Traghetti del Mediterraneo (
C‑173/03
,
EU:C:2006:391
, punto
32
), in linea con le conclusioni dell’avvocato generale Léger nella causa Traghetti del Mediterraneo (
C‑173/03
,
EU:C:2005:602
, paragrafi da
70
a
75
), e sentenze del 15 marzo 2017, Aquino (
C‑3/16
,
EU:C:2017:209
, punti da
31
a
34
), nonché del 4 ottobre 2018, [OSCURATO:PERSONA]/Francia (Anticipo d’imposta) (
C‑416/17
,
EU:C:2018:811
, punti
108
e
109
).
(
84
) V. parere 2/13, del 18 dicembre 2014 (
EU:C:2014:2454
, punto
176
), e sentenza del 24 ottobre 2018, XC e a. (
C‑234/17
,
EU:C:2018:853
, punto
41
).
(
85
) V., a tal riguardo, conclusioni dell’avvocato generale Léger nella causa Köbler (
C‑224/01
,
EU:C:2003:207
, paragrafo
94
).
(
86
) V. sentenza del 13 giugno 2006, Traghetti del Mediterraneo (
C‑173/03
,
EU:C:2006:391
, punto
34
).
(
87
) V., a titolo illustrativo delle cause di errori che possono essere commessi nell’esercizio dell’attività interpretativa del giudice, sentenza del 13 giugno 2006, Traghetti del Mediterraneo (
C‑173/03
,
EU:C:2006:391
, punto
35
).
(
88
) V., per quanto riguarda l’asserto che non esiste un diritto acquisito ad una giurisprudenza costante, Corte eur. D.U., 18 dicembre 2008, Unédic c. Francia (CE:ECHR:2008:1218JUD002015304, § 74), richiamata nell’ordinanza del 13 luglio 2010, Allen e a./[OSCURATO:PERSONA] (
F‑103/09
,
EU:F:2010:88
, punto
49
). V., altresì, guida relativa all’articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo – Diritto a un equo processo (parte civile), aggiornata il 31 dicembre 2018, disponibile al seguente indirizzo Internet: https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_6_FRA.pdf (punto 279).
(
89
) V., per una panoramica della legislazione e della giurisprudenza di taluni Stati membri, Guinchard, S., «Responsabilités encourues pour fonctionnement défectueux du service public de la justice»,
Répertoire de procédure civile, Encyclopédie juridique [OSCURATO:PERSONA]
, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], gennaio 2018, punto 34, in linea con l’esposizione figurante nelle conclusioni dell’avvocato generale Léger nella causa Köbler (
C‑224/01
,
EU:C:2003:207
, paragrafi
77
e segg.). Per quanto riguarda la legislazione italiana, v., parimenti, sentenza del 24 novembre 2011, [OSCURATO:PERSONA]/Italia (
C‑379/10
, non pubblicata,
EU:C:2011:775
). Per quanto riguarda il diritto positivo francese, preciso che l’articolo L.141-1 del codice dell’organizzazione giudiziaria prevede che la responsabilità dello Stato sorga unicamente per colpa grave o per diniego di giustizia. Dal 2001, la Cour de cassation (Corte di cassazione, Francia) privilegia una concezione oggettiva della colpa, ossia «costituisce colpa grave qualsiasi carenza caratterizzata da un fatto o da una serie di fatti che riflettono l’inattitudine del servizio pubblico della giustizia ad assolvere la funzione della quale è investito» [23 febbraio 2001, ass. plén., n. 99‑16.165 (Bulletin 2001, ass. plén., n. 5, pag. 10)]. Inoltre, secondo la giurisprudenza costante della Cour de cassation (Corte di cassazione, Francia), «la non idoneità del servizio pubblico della giustizia ad assolvere la funzione, della quale è investito [può] essere valutata solo nella misura in cui l’esercizio dei mezzi di ricorso non abbia consentito di risarcire il cattivo funzionamento lamentato» [sentenze del 6 maggio 2003, 1
ère
chambre civile (Prima Sezione Civile), n. 01‑02.543 (Bulletin 2003, I, n. 105, pag. 82), del 4 novembre 2010, 1
ère
chambre civile (Prima Sezione Civile), n. 09-15.869 (Bulletin 2010, I, n. 223), e del 5 settembre 2018, 1
ère
chambre civile (Prima Sezione Civile), n. 17‑21.206 (FR:CCASS:2018:C100793)]. Per quanto riguarda la giustizia amministrativa, il Conseil d’État (Consiglio di Stato, Francia) ha istituito un regime piuttosto simile a quello della responsabilità per fatto della giustizia ordinaria previsto dalla legge. Essa sorge soltanto in caso di colpa grave, la quale non deve risultare dal contenuto di una decisione giurisdizionale definitiva (sentenza del 29 dicembre 1978, Darmont, n. 96004, pubblicata nella Raccolta). È stato istituito un regime particolare, il quale consente di chiamare in causa la responsabilità dello Stato per lentezza ingiustificata dei giudici amministrativi a statuire, per la quale non è più chiesta la colpa grave (sentenza del 28 giugno 2002, ass., Garde des sceaux, ministre de la Justice c. Magiera, n. 239575, pubblicata nella Raccolta).
(
90
) A fini di completezza, si può precisare che l’esercizio di un siffatto mezzo di ricorso è già stato oggetto di esame da parte della Corte, quando essa ha statuito sull’impugnazione proposta avverso l’ordinanza del 23 gennaio 2018, Campailla/Unione europea (
T‑759/16
, non pubblicata,
EU:T:2018:26
), senza però, pronunciarsi sulla questione giuridica dei presupposti che fanno sorgere la responsabilità dell’Unione derivante da una decisione emessa dalla Corte (v. punti 33 e segg. di tale ordinanza). Infatti, la Corte ha confermato l’irricevibilità del ricorso per risarcimento danni e ha evidenziato che i motivi in esame, contestati dall’impugnazione, erano superflui, nell’ordinanza del 7 agosto 2018, Campailla/Unione europea (
C‑256/18 P
, non pubblicata,
EU:C:2018:655
, punti
43
,
46
e
47
).
(
91
) V., specificamente nella specie, sentenza del 12 novembre 2014, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑580/12 P
,
EU:C:2014:2363
, punto
20
).
(
92
) A titolo di esempio, può trattarsi di casi di violazione dei diritti della difesa, di mancato rispetto del contraddittorio, di assenza di motivazione o di una motivazione che riflette la parzialità del giudice.