CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 07932/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata sentenza, la Corte d'Appello di Bari ha, in parziale riforma della sentenza di primo grado, concesso le circostanze attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante, e ha rideterminato la pena inflitta a Angelo ARBORITANZA in anni 2 mesi 3 di reclusione in relazione al reato di incendio boschivo continuato (e reati satellite). 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, lamentando, con unico motivo, vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo, anche in considerazione della mancata riduzione di un terzo per effetto del riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto svolge motivi non consentiti in sede di legittimità ed è, comunque, manifestamente infondato. La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt.132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre, avendo la Corte congruamente motivato (pag. 3) la mancata riduzione per le generiche nella massima estensione. 4. Per queste ragioni, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così decis