CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 18473/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 8/7/2021 della Corte d'appello di Genova;. udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto dei ricorsi; uditi per gli imputati gli avv.ti, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi proposti nell'interesse dei rispettivi assistiti.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Genova ha confermato la condanna, pronunziata in giudizio abbreviato, di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per essere concorsi nel reato di bancarotta impropria da reato societario ad oggetto la fittizia formazione del capitale di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., entrambe fallite nel corso del 2011. In parziale riforma della pronunzia di primo grado la Corte territoriale ha invece provveduto a rimodulare l'entità delle pene accessorie fallimentari applicate agli imputati. Già in primo grado, invece era stato dichiarato non doversi procedere nei confronti degli imputati per il concorrente reato di cui all'art. 377 c.p., per come loro originariamente contestato in virtù del combinato disposto degli artt. 2465 e 2343 c.c. e 64 c.p.c., in quanto estinto per prescrizione. La vicenda, per come ricostruita dalla sentenza impugnata, riguarda il fallimento di alcune società del gruppo Geo, facente capo a [OSCURATO:PERSONA]. Questi, per arginare l'allarmante situazione finanziaria della capogruppo, Geo s.r.I., decideva di avviare un piano di ristrutturazione del gruppo che prevedeva l'aumento del capitale delle due società menzionate in precedenza da realizzarsi attraverso il conferimento del patrimonio di Geo alle stesse, concentrando su quest'ultima le passività del gruppo. In tal modo il Nucera intendeva preservare gli asset della capogruppo, pesantemente esposta con il sistema bancario, e garantire l'operatività del gruppo attraverso GGI e GSI. Per la realizzazione del piano il Nucera si rivolgeva quindi allo [OSCURATO:PERSONA] di Genova per la consulenza necessaria all'esecuzione delle operazioni societarie necessarie ed alla [OSCURATO:SOCIETA]. per la valutazione del valore di mercato dei beni immobili che sarebbero stati trasferiti alle due società menzionate in quanto rientranti nei rami d'azienda oggetto di conferimento. A Raeg, però, Nucera imponeva criteri di stima funzionali alla sopravvalutazione dei singoli cespiti e, dunque, ad esagerare il valore dei futuri conferimenti. In tale contesto al Palazzolo ed alla Dagnino - rispettivamente associato dello studio Centore e sostanzialmente dipendente del medesimo - veniva affidata la redazione della stima giurata dei beni destinati al conferimento prevista dall'art. 2465 c.c., di cui viene loro contestata la falsità ideologica in quanto riportante valori, in parte mutuati dalla valutazione compiuta da Raeg, non conformi a quelli effettivamente attribuibili ai beni oggetto di conferimento, e conseguentemente la funzionalità alla fittizia formazione del capitale di GGI e GSI, ritenuta dai giudici del merito aver esplicato efficienza causale nell'aggravamento del dissesto di queste ultime. 2. Avverso la sentenza ricorrono gli imputati con unico atto a firma del comune difensore articolando sette motivi.2.1. Con i primi tre vengono dedotti vizi di motivazione in merito alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo necessario per affermare il concorso degli imputati come extraneí nella realizzazione reato. 2.1.1. I ricorrenti lamentano che la Corte territoriale avrebbe desunto il dolo concorsuale ricorrendo ad una praesumptio de praesumpto in assenza di elementi in grado di comprovare l'effettiva consapevolezza degli imputati del disegno fraudolento sotteso all'operazione di aumento del capitale, nonché della reale situazione economica e patrimoniale delle società del [OSCURATO:PERSONA]. In tal senso i giudici del merito avrebbero anzitutto illogicamente ritenuto il Palazzolo e la Dagnino partecipi di tale disegno per il solo fatto di lavorare nello [OSCURATO:PERSONA], come se questo costituisse un corpo necessariamente unitario, senza considerare quanto rilevato in proposito con il gravame di merito in ordine al fatto che l'assistenza al Nucera era stata prestata dai titolari del medesimo e soprattutto dal socio fondatore Galleani e che gli imputati erano stati invece coinvolti nello svolgimento dell'operazione solo in una fase successiva, ma all'esclusivo fine di effettuare le stime richieste dall'art. 2465 c.c., venendo all'uopo scelti proprio in ragione del fatto della loro estraneità ad ogni rapporto intrattenuto dallo studio con il [OSCURATO:PERSONA], come sostanzialmente riconosciuto dalla stessa sentenza impugnata. In secondo luogo la Corte avrebbe assunto come dato certo la mera presunzione della consapevolezza da parte del Galleani della natura fraudolenta dell'operazione di aumento di capitale; assunto invero indimostrato e smentito dalle dichiarazioni rilasciate dal medesimo in sede di indagini difensive, nel corso delle quali aveva sottolineato che il menzionato gruppo sembrava godere di stabilità finanziaria e non rivelava alcun segnale d'allarme, anche alla luce di quanto evidenziato nei bilanci, peraltro certificati da società di primo livello. Su tale dato presuntivo la sentenza avrebbe infine fondato l'ulteriore sillogismo induttivo per cui il Galleani necessariamente avrebbe comunicato agli imputati le reali finalità della valutazione estimatoría dei conferimenti, rendendo dunque questi ultimi consapevoli del programma criminoso del Nucera. 2.1.2. Tale ultimo passaggio del ragionamento della Corte sarebbe peraltro comunque viziato dall'apodittica convinzione che gli imputati fossero nelle condizioni di mettere in discussione la valutazione degli immobili effettuata dai rappresentanti di Raeg, l'utilizzazione dei cui risultati non era assoggettata a limitazione alcuna, come invece sostenuto dai giudici del merito. Convincimento che peraltro non terrebbe conto dello specifico oggetto della valutazione estimatoria affidata agli stessi imputati, ossia i rami d'azienda di Geo da conferire in Gli e GSI. Parimenti apodittica sarebbe quindi la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che necessariamente il Galleani avrebbe reso partecipi il Palazzolo e la Dagnino degli scopi dell'operazione, essendo inverosimile che egli si fosse esposto ai rischi di una valutazione estimatoria effettivamente indipendente che ne avrebbe pregiudicato l'esito. Affermazione che avrebbe omesso di confrontarsi con i molteplici elementi prospettati con il gravame di merito al fine di evidenziare quanto meno il ragionevole dubbio che gli imputati avessero agito in buona fede, ignorando sia l'inattendibilità delle valutazioni operate dai tecnici di Raeg, che i piani del Nucera. 2.1.3. Ancora i ricorrenti lamentano che illogicamente la Corte avrebbe argomentato il proprio giudizio sulla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato in riferimento al presunto conflitto di interessi tra gli imputati ed il Nucera, essendo i primi intranei allo [OSCURATO:PERSONA] cui il secondo si era rivolto per strutturare l'operazione di aumento di capitale delle fallite. Argomentazione che si fonderebbe sostanzialmente sull'erronea equiparazione dell'esperto estimatore cui il conferente deve rivolgersi per la valutazione dei beni conferiti in natura ai sensi dell'art. 2465 c.c., al perito nominato dal giudice e per il quale gli artt. 222 e 223 c.p.p. prevedono specifiche cause di incompatibilità con l'incarico e doveri di astensione. In tal senso si osserva che il rapporto instaurato tra l'esperto e il conferente ha natura esclusivamente privatistica ed è soggetto esclusivamente al limite della scelta del nominativo del primo tra quelli iscritti in un apposito registro. In altri termini quello che si instaura con l'esperto è un rapporto di assistenza professionale che per definizione non presupporrebbe il requisito dell'indipendenza dello stesso dal conferente. Ne conseguirebbe pertanto l'inconferenza del fatto che gli imputati abbiano assunto l'incarico in favore di un cliente dello studio professionale in cui prestavano la propria opera. 2.2 Con il quarto motivo viene eccepita violazione di legge in relazione alla valorizzazione delle dichiarazioni del Rolando sulla sopravvalutazione dei beni stimati da Raeg su incarico di Nucera. La Corte si sarebbe infatti limitata alla mera valutazione di attendibilità intrinseca del narrato del dichiarante nonostante, per come ammesso dalla stessa sentenza impugnata, egli fosse imputato di reato connesso in relazione alla falsa attestazione del valore di uno dei cespiti poi conferiti, senza individuare alcun riscontro esterno alle sue dichiarazioni, come invece richiesto dall'art. 192 comma 3 c.p.p. 2.3 Con il quinto motivo vengono dedotti erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in merito alla qualificazione degli imputati come concorrenti extranei nel delitto di bancarotta da reato societario. La Corte territoriale non avrebbe tenuto conto della struttura della fattispecie contestata, che si qualifica come reato di evento, ed in tal senso non avrebbe chiarito in che termini l'inesattezza delle stime degli imputati sarebbe stata causalmente efficiente nella produzione del dissesto di Gli e di GSI, addebitabile invece alle autonome e successive scelte imprenditoriali del Nucera.Carenza motivazionale che si rifletterebbe anche sull'accertamento dell'elemento soggettivo del reato, giacchè la sentenza impugnata non avrebbe precisato le ragioni per cui il Palazzolo e la Dagnino sarebbero stati consapevoli di concorrere nella determinazione dell'evento del reato. 2.4 Con il sesto motivo vengono dedotti ancora vizi di motivazione in merito alla confutazione dei contenuti della consulenza tecnica della difesa. In particolare la Corte avrebbe omesso di considerare che, come eccepito con il gravame di merito, il consulente tecnico della difesa aveva evidenziato la correttezza dei criteri valutativi utilizzati da Raeg, ispirati al valore corrente e non a quello potenziale dei singoli immobili, nonché del recepimento dei risultati conseguenti alla loro applicazione da parte degli imputati ai fini della stima dei rami d'azienda oggetto di conferimento di cui i suddetti beni facevano parte. Allo stesso modo il giudice dell'appello non avrebbe tenuto conto di un ulteriore passaggio della consulenza, nel quale era stato evidenziato come il Palazzolo avesse erroneamente omesso di rettificare le poste contabili dei beni oggetto di lease-back, ma come tale errore si fosse tradotto non solo nella mancata eliminazione dei risconti attivi, ma altresì di quelli passivi, con effetto sostanzialmente neutro sull'esito della stima dei suddetti beni, come peraltro ammesso nella stessa relazione del curatore fallimentare di GGI. Circostanza la cui rilevanza sarebbe stata trascurata dalla Corte anche ai fini del giudizio sulla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. 2.5 Con il settimo ed ultimo motivo i ricorrenti lamento erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in merito al denegato riconoscimento dell'attenuante del risarcimento del danno. In proposito si osserva che la Corte non avrebbe tenuto conto della natura soggettiva della suddetta attenuante, concentrando il proprio giudizio sulla ritenuta incongruità del risarcimento, peraltro affermata in maniera del tutto apodittica, e considerando irrilevante, in quanto tardiva, la transazione intervenuta, oltre che con quello GGI, anche con il fallimento GSI. Tale ultima argomentazione sarebbe peraltro frutto di un errore, atteso che la transazione risalirebbe al 2018, mentre nel corso del giudizio d'appello sarebbe intervenuta solo la revoca della costituzione di parte civile da parte della curatela, la cui inerzia non potrebbe determinare effetti sfavorevoli per gli imputati. Non di meno la Corte nemmeno avrebbe considerato come dagli atti di transazione emerga chiaramente che il risarcimento effettuato dal Palazzolo e dalla Dagnino abbia assunto il carattere dell'integralità in relazione alla quota del danno loro ritenuto imputabile a seguito della rinunzia alla solidarietà ex art. 1311 c.c. da parte delle curatele. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi sono fondati nei limiti di seguito esposti. 2. Pregiudiziale è l'esame del quarto e del sesto motivo che si rivelano in realtà inammissibili. Quanto alla valorizzazione delle dichiarazioni del Rolando le doglianze dei ricorrenti sono manifestamente infondate e generiche. La Corte territoriale non si è infatti limitata a valutare, come sostenuto, l'attendibilità intrinseca del dichiarante, ma ha altresì indicato come il suo narrato abbia trovato sostanziale conferma in quello del Cavallo e dello Spreafico, evidenziando come quest'ultimo abbia svolto, congiuntamente al Rolando, l'attività di valutazione degli immobili poi confluiti nei rami d'azienda oggetto di conferimento. Che la Corte territoriale non abbia espressamente evocato la disciplina di cui all'art. 192 comma 3 c.p.p. è dunque irrilevante, avendola di fatto applicata. E con la motivazione della sentenza sul punto invero i ricorrenti hanno omesso di confrontarsi, non avendo per l'appunto considerato il riferimento alle dichiarazioni del Cavallo e dello Spreafico, né confutato specificamente il valore attribuitogli dai giudici di merito. Mere censure in fatto sono invece quelle formulate con il sesto motivo, che risultano altresì generiche nella misura in cui si limitano ad evocare alcune delle considerazioni svolte dal consulente della difesa, senza però evidenziare in che termini le stesse sarebbero decisive e, soprattutto, non sarebbero state confutate dalla sentenza impugnata laddove ha in maniera articolata spiegato le ragioni della ritenuta inadeguatezza delle valutazioni compiute dagli imputati e l'inconferenza dei rilievi formulati dalla menzionata consulenza, apparato argomentativo con il quale i ricorrenti non si sono sostanzialmente confrontati. Ancor più generica e versata in fatto è poi l'obiezione fondata sugli asseriti errori commessi dagli imputati nella redazione delle proprie stime e sul carattere sostanzialmente neutro della valutazione relativa al lease- back. Che tali circostanze sarebbero indicative della loro buona fede anche nella acritica ricezione dei dati forniti da Raeg è infatti una mera ipotesi difensiva e non già una conseguenza logicamente imposta dalla loro eventuale dimostrazione, fondandosi sul paralogismo per cui, se Palazzolo e Dagnino avessero voluto realmente favorire il committente, non avrebbero riportato certi dati o li avrebbero manipolati. 3. I primi tre motivi ed il quinto possono essere esaminati congiuntamente, avendo come comune denominatore la critica al giudizio sulla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato ai ricorrenti. Critica che per alcuni versi coglie nel segno. 3.1 In realtà inammissibili sono i rilievi attraverso i quali viene contestata la consapevolezza da parte degli imputati dell'inattendibilità ai fini della stima loro demandata dei valori attribuiti da Raeg ai beni immobili confluiti nei rami d'azienda destinati al conferimento. Si tratta infatti di censure generiche, fondate sul presupposto che Palazzolo e Dagnino non fossero stati messi al corrente dei limiti di utilizzabilità della valutazione compiuta dai tecnici Raeg, circostanza che invece i giudici del merito hanno ritenuto provato, ancorando tale convinzione a precisamente risultanze probatorie solo assertivamente contestate dai ricorrenti. Ma la sentenza impugnata ha altresì evidenziato, con motivazione logica e facendo riferimento nuovamente a specifiche risultanze, come l'intrinseca espressività dei valori acriticamente recepiti dagli imputati debba ritenersi indicativa della loro eterodirezione e della volontaria rinunzia da parte dei medesimi a svolgere fedelmente l'incarico ricevuto. Ed anche con tale apparato argomentativo il ricorso non si è cimentato, limitandosi a prospettare, in maniera solo apodittica peraltro, la possibilità che Palazzolo e Dagnino abbiano agito con superficialità e facendo affidamento in buona fede sui dati forniti dalla committenza. 3.2 Affidamento che peraltro la Corte territoriale, alla luce del contenuto dei dati forniti da Raeg e della effettiva consistenza dei beni conferiti, ha ritenuto logicamente incompatibile con la stessa natura dell'incarico assunto dagli imputati. Se, infatti, non vi è dubbio che l'esperto investito della valutazione dei beni di cui all'art. 2645 c.c. agisce su nomina del conferente che lo sceglie, non è meno vero che egli non agisce nel suo esclusivo interesse. La previsione della stima risponde infatti ad una esigenza di certezza, per ragioni che trascendono quelle della società e dei soci, sulla effettiva ed integrale formazione del capitale al fine di garantire che la conferitaria può disporre di beni il cui valore complessivo è pari almeno al "numero" indicato a capitale all'atto della sua costituzione o dell'aumento dello stesso. Ed in tal senso la disposizione citata, pur non replicando per le s.r.l. le forme previste per le s.p.a., impone all'esperto prescelto di rilasciare una relazione giurata contenente l'attestazione che il valore attribuito ai beni oggetto di conferimento «è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale». L'esperto è dunque portatore di obblighi di verità nell'espletamento dell'incarico che trascendono la relazione con il suo committente ed infatti, attraverso il rinvio operato dal citato art. 2645 al secondo comma dell'art. 2343 c.c., risponde autonomamente dei danni cagionati a causa del suo operato anche nei confronti dei terzi e, sempre in forza del citato rinvio che si estende alla disposizione di cui all'art. 64 c.p.c., risponde anche penalmente delle false dichiarazioni o attestazioni rese, nonché per colpa grave nell'esecuzione dell'incarico. E' allora evidente come la tesi difensiva presupponga una interpretazione riduttiva del ruolo dell'esperto, quasi che questo si esaurisca in quello di mero passivo ricettore della volontà del committente e di quanto da questi dichiarato sul valore dei beni oggetto di conferimento. Né rileva l'obiezione relativa all'asserita omessa considerazione dell'oggetto della stima commissionata agli imputati, ossia dei rami d'azienda. La Corte invero non ha sottovalutato tale aspetto, ma ha altresì sottolineato come i beni immobili della cui valutazione si tratta non erano meri beni strumentali, bensì la componente essenziale dell'attività economica dei suddetti rami d'azienda. 3.3 Non hanno fondamento nemmeno le censure proposte con il terzo motivo. Infatti la Corte territoriale non ha inteso giustificare l'affermazione della responsabilità degli imputati quale precipitato di un presunto conflitto d'interessi tra gli stessi ed il conferente, legato al fatto che quest'ultimo era cliente dello studio incaricato di prestare la consulenza necessaria per eseguire l'operazione di aumento del capitale delle fallite presso cui il Palazzolo e la Dagnino lavoravano. La "coincidenza" è stata invece evocata dai giudici di merito al solo fine di avvalorare le proprie conclusioni sulla volontà del Galleani di esercitare un controllo sull'esito della stima (profilo sul quale si tornerà in seguito). Ma è la stessa motivazione della sentenza a riconoscere quanto già si è accennato in precedenza, ossia che il conferente non ha vincoli nella scelta dell'esperto cui affidare la valutazione dei beni da conferire e che dunque non è mai sussistito alcun conflitto di interessi in senso proprio inteso nel caso di specie in grado di dimostrare in maniera autonoma il dolo dei reati contestati. 3.4 In definitiva deve ritenersi che motivatamente la Corte territoriale abbia considerato raggiunta la prova della consapevolezza da parte degli imputati della falsità della loro relazione e, dunque, della sopravvalutazione dei conferimenti e del conseguente annacquamento del capitale delle fallite. Il che non lascerebbe spazio di dubbio alcuno circa l'affermazione della loro penale responsabilità, qualora oggetto di contestazione fosse stato esclusivamente il reato di cui all'art. 2632 c.c. 4. Colgono invece nel segno le obiezioni sollevate sia nel primo, che nel quinto motivo, alla tenuta del discorso giustificativo articolato dal giudice dell'appello in merito all'integrazione dell'elemento soggettivo dei reati fallimentari invece contestati agli imputati. 4.1 Come noto la fattispecie di bancarotta impropria da reato societario integra un reato autonomo rispetto ai reati societari richiamati dall'art. 223, comma 2, n. 1) legge fall., come reso definitivamente inequivoco dall'introduzione nel tessuto della medesima, ad opera del d.lgs. n. 61 del 2002, di un evento rappresentato dal dissesto, posto in rapporto di derivazione causale con il "fatto" integrante l'illecito penale societario richiamato. Il dissesto della società deve essere conseguenza del comportamento dell'agente e presenta tutte le caratteristiche dell'evento consumativo del reato. Di riflesso, il dolo necessario per la sua sussistenza abbraccia tanto la commissione del "fatto" societario, quanto la causazione del dissesto. In altri termini nell'oggetto del dolo rientrano sia gli elementi costitutivi del "fatto" societario, sia quelli che caratterizzano la fattispecie fallimentare, ossia l'evento ed il suo collegamento causale con il "fatto" medesimo. Ed in tal senso, secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, il dolo della bancarotta impropria da reato societario presuppone una volontà protesa al dissesto, da intendersi non già quale intenzionalità di insolvenza, bensì quale consapevole rappresentazione della probabile diminuzione della garanzia dei creditori e del connesso squilibrio economico (ex multis Sez. 5, Sentenza n. 50489 del 16/05/2018, Nicosia, Rv. 274449; Sez. 5, Sentenza n. 42257 del 06/05/2014, Solignani, Rv. 260356; Sez. 5, Sentenza n. 23091 del 29/03/2012, Baraldi, Rv. 252804). 4.2 La rappresentazione dell'evento quale conseguenza della condotta alla cui realizzazione presta il proprio consapevole e volontario contributo è poi elemento costitutivo anche del dolo dell'extraneus che concorre nel reato. Ed infatti oggetto quantomeno di rappresentazione da parte del concorrente deve essere l'intero fatto tipico previsto dalla disposizione incriminatrice, pena altrimenti la sua imputazione a mero titolo oggettivo, come peraltro costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento alla fattispecie di concorso dell'estraneo nei reati fallimentari che contemplano il dissesto come evento (ex multis Sez. 5, Sentenza n. 16388 del 23/03/2011, Barbato, Rv. 250108). 4.3 Calando questi principi al caso di specie, non è dunque sufficiente che gli imputati abbiano consapevolmente contribuito, attraverso le false attestazioni motivatamente loro addebitate, al fittizio aumento del capitale delle due società fallite, ma deve essere altresì dimostrato che gli stessi si fossero rappresentati la ragionevole probabilità che l'operazione cagionasse o concorresse a cagionare il dissesto delle medesime ovvero ad aggravare un dissesto già eventualmente in atto. Consapevolezza che la sentenza impugnata non ha autonomamente dimostrato, facendo discendere in maniera apodittica dalla consapevolezza della sopravvalutazione dei conferimenti la rappresentazione della concreta probabilità dell'esito finale di una operazione di aumento del capitale fraudolenta. Automatismo che è plasticamente smentito dalla stessa previsione di distinte fattispecie incriminatrici per il caso che alla frode nella formazione del capitale segua o meno il dissesto della società. In altri termini già l'assetto normativo rivela come il legislatore non abbia assunto l'inevitabilità di un rapporto consequenziale tra annacquamento del capitale e dissesto, come del resto l'esperienza giudiziaria dimostra. Né quanto affermato dalla Corte in merito al ruolo del Galleani nella vicenda è sufficiente a colmare la lacuna motivazionale evidenziata. Anche a prescindere dalle obiezioni della difesa sul ricorso da parte dei giudici del merito ad una praesumptio de praesumpto al fine di dimostrare che questi avrebbe "concordato" con gli imputati il contenuto delle relazioni (sulle quali si tornerà in seguito), la sentenza non affronta in alcun modo il tema di quante e quali informazioni il suddetto Galleani avrebbe effettivamente veicolato al Palazzolo ed alla Dagnino in merito agli scopi dell'operazione e in che termini, tenuto conto dello specifico oggetto dell'incarico ricevuto, questi ultimi potevano rendersi conto della situazione e delle prospettive delle conferitarie. Infatti, a dover essere dimostrata non è la rappresentazione del probabile dissesto della conferente (desumibile dallo stesso ricorso ad una sorta di spin off dissimulato attraverso la fraudolenta operazione di aumento del capitale delle controllate), ma delle due società destinatarie dei conferimenti. Ed in tal senso la Corte non ha spiegato sulla base di quali elementi la situazione economica e finanziaria delle stesse dovesse loro apparire tale, al momento della redazione delle relazioni giurate, da renderli consapevoli del rilievo che veniva ad assumere, nella prospettiva della causazione o di un aggravamento del loro dissesto, l'annacquamento del capitale delle medesime. 4.4 Come accennato, la difesa lamenta altresì che il giudice dell'appello si sarebbe servito di una doppia presunzione per ricostruire il contenuto dell'interlocuzione tra Galleani e gli imputati al momento dell'affidamento dell'incarico. Anche questa obiezione è fondata nei limiti di seguito esposti. Anzitutto va ricordato che, secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, il giudice, che ben può partire da un fatto noto per risalire ad uno ignoto, non può, in alcun caso, porre quest'ultimo come fonte di un'ulteriore presunzione sulla base della quale motivare una pronuncia di condanna, in quanto la praesumptío de praesumpto contrasta con la regola della certezza dell'indizio, la quale è espressione del requisito della precisione, normativamente previsto dall'art. 192 ,comma secondo, c.p.p. (ex multís Sez. 6, Sentenza n. 37108 del 02/12/2020, Frunza, Rv. 280195; Sez. 1, n. 4434 del 06/11/2013, dep. 2014, Cianfardino e altri, Rv. 259138). Deve dunque convenirsi che la ritenuta conoscenza da parte del Galleani del complessivo disegno ordito dal Nucera sia frutto di una presunzione, peraltro fondata su solide basi logiche idonee a resistere alle censure svolte in proposito dai ricorrenti ed alle dichiarazioni di segno contrario dello stesso Gallenai, che non si confrontano compiutamente con la motivazione della sentenza, la quale ha evidenziato come si sia nel tempo evoluto il rapporto di consulenza instauratosi tra lo studio Centore ed il dominus del gruppo Geo. Che il citato Galleani abbia comunicato agli imputati nei suoi dettagli il piano sotteso al progettato aumento di capitale delle controllate imponendo loro di addomesticare le valutazioni relative ai cespiti destinati al conferimento si rivela dunque una ulteriore presunzione, non priva di logicità, ma che risulta irrimediabilmente fondata su un dato probatorio ottenuto attraverso il menzionato processo presuntivo e dunque non idonea a giustificare le conclusioni assunte dalla Corte territoriale. Va altresì evidenziato come l'eventualità che il Palazzolo e la Dagnino abbiano comunque acquisito le conoscenze in grado di consentirgli di rappresentarsi l'evento dei reati loro contestati in ragione della loro mera militanza nello studio Centore, cui pure la sentenza impugnata ha fatto cenno, si rivela invece sostanzialmente apodittica, non avendo i giudici dell'appello precisato su quali elementi di fatto si basi tale convincimento, né confutato i rilievi di segno contrario svolti dalla difesa con il gravame di merito. Per completezza va in ogni caso ribadito come le lacune ed incongruenze rilevate nell'apparato motivazionale della sentenza non ne compromettano la tenuta quanto alla ritenuta consapevolezza degli imputati circa la infedeltà delle attestazioni di congruità dei conferimenti, che, come già ampiamente precisato, è stata comunque giustificata in maniera comunque autonoma in relazione al contenuto delle valutazioni espresse ed all'acritico recepimento dei dati forniti da Raeg. 5. Deve dunque concludersi che la motivazione della sentenza impugnata non corrisponde ai canoni di logicità e completezza imposti dalla legge processuale nella parte relativa all'affermata sussistenza dell'el