CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 marzo 2024
Cassazione n. 24779/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/septrte le conclusioni del PG V - )uk c,G4 gert.( jf C_zj-t)à-0 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza resa in data 10 ottobre 2023 il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha respinto le domande di applicazione di misure alternative introdotte da [OSCURATO:PERSONA]. 1.1 In motivazione si rileva, in sintesi, che : a) il residuo pena è inferiore a due anni, per cessione di stupefacenti, con ultimo episodio del 2021; b) al contempo, risultano molti procedimenti pendenti anche per fatti commessi nel 2022 e per reati di una certa gravità. Si conclude, pertanto, per l'esistenza di un livello di pericolosità sociale tale da escludere l'accesso alle misure richieste. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è affidato a un unico motivo con cui si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. 2.1 La difesa del ricorrente evidenzia, in sintesi, che: a)il Tribunale avrebbe motivato in modo solo apparente, senza considerare che il domicilio indicato per l'eventuale detenzione domiciliare era pienamente idoneo; b) erano stati offerti precisi indicatori della volontà del Ciaccia di aderire alla proposta di recupero sociale, ingiustamente trascurati in una con la documentazione relativa alle condizioni di salute. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché proposto per motivi manifestamente infondati, per le ragioni che seguono. 3.1 va osservato che il nucleo centrale del percorso argomentativo di rigetto delle domande è rappresentato dalla considerazione di perdurante pericolosità sociale dell'istante, tale da non consentire la formulazione di prognosi favorevole ai sensi dell'art. 47 co.2 ord.pen., in punto di assicurazione dal pericolo di reiterazione. Sul punto, se è vero che è onere del Tribunale compiere una verifica esaustiva dei pretesi indicatori di permanente antisocialità (in tal senso Sez. I 27.10.1994, ric. Bonicoli, nonchè, tra le molte, Sez. I n. 31809 del 9.7.2009, rv 244332 ove si è precisato che la gravità del reato commesso non è di per sè sola ostativa alla concessione del beneficio) nel caso in esame tale verifica risulta realizzata. Il Tribunale ha infatti manifestato un complessivo giudizio negativo sulla personalità del richiedente, alimentato non soltanto dalla gravità del reato in espiazione ma da ulteriori elementi di conoscenza relativi al notevole numero dei procedimenti in corso, anche per condotte molto recenti. In tal senso, la valutazione non può dirsi irragionevole nè basata su dati di fatto erronei e le doglianze del ricorrente non consentono di individuare una frattura logica del percorso argomentativo sotteso alla decisione impugnata. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 8 marzo 2024 [OSCURATO:PERSONA]