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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 dicembre 1967

Cassazione n. 23849/2024

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26/12/1967 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/03/1962 [OSCURATO:PERSONA] nato il 21/10/1977 avverso la sentenza del 20/12/2023 del GIP TRIBUNALE di SAVONAdato avviso alle parti; i udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.BIBA Dritan, SANGIORGI Enzo e RIZZAR() Luigi ricorrono avverso la sen- tenza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale di Savona ha applicato loro la pena concordata con riferimento alle violazioni concernenti il traffico di sostanza stupefacente loro rispettivamente ascritte.

2. I ricorrenti deducono rispettivamente violazione di legge e vizio motivazionale in relazione all'assenza di un costrutto motivazionale a sostegno del riconosci- mento di responsabilità nei loro confronti.

La difesa del RIZZARO denuncia altresì difetto di motivazione in ordine al riconoscimento di responsabilità a suo carico in relazione al capo 6 della rubrica, in quanto non supportato da adeguati riscontri fattuali.

3. I profili di doglianza sopra richiamati sono inammissibili in quanto generici, privi di fondamento nonché esclusi dai motivi di impugnazione della sentenza di applicazione della pena su richiesta, come previsto dall'articolo 448 comma II bis cod.proc.pen., a seguito delle modifiche apportate dalla novella Orlando, applica- bile ratione temporis in presenza di richiesta formulata dopo la data del 3.8.2017. 3.1 In base a tale disposizione il pubblico ministero e l'imputato possano pro- porre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espres- sione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sen- tenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; 3.2 Orbene nessuno di tali temi risulta investito nel ricorso il quale si limita ad assumere la mancata esplicitazione della esclusione di cause di non punibilità, ov- vero carenze motivazionali ovvero erronea valutazione delle fonti di prova, lad- dove la pur sintetica motivazione, avuto riguardo alla (consapevole e volontaria) rinunzia alla contestazione delle prove dei fatti costituenti oggetto di imputazione, implicita nella domanda di patteggiamento, nonché alla speciale natura dell'accer- tamento devoluto al giudice del merito in sede di applicazione della pena su richie- sta delle parti che ne consegue, appare pienamente adeguata ai parametri indicati per tale genere di decisioni dalla ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità (cfr., tra le altre, Sez. un., n. 5777 del 27 marzo 1992, [OSCURATO:PERSONA], rv. 191135; Sez. un., n. 10372 del 27 settembre 1995, Serafino, rv. 202270; sez. un., n. 20 del 27 ottobre 1999, Fraccari, rv. 214637).4.

Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 15 maggio 2024 Il Consigliere estenso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26/12/1967 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/03/1962 [OSCURATO:PERSONA] nato il 21/10/1977 avverso la sentenza del 20/12/2023 del GIP TRIBUNALE di SAVONAdato avviso alle parti; i udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.BIBA Dritan, SANGIORGI Enzo e RIZZAR() Luigi ricorrono avverso la sen- tenza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale di Savona ha applicato loro la pena concordata con riferimento alle violazioni concernenti il traffico di sostanza stupefacente loro rispettivamente ascritte. 2. I ricorrenti deducono rispettivamente violazione di legge e vizio motivazionale in relazione all'assenza di un costrutto motivazionale a sostegno del riconosci- mento di responsabilità nei loro confronti. La difesa del RIZZARO denuncia altresì difetto di motivazione in ordine al riconoscimento di responsabilità a suo carico in relazione al capo 6 della rubrica, in quanto non supportato da adeguati riscontri fattuali. 3. I profili di doglianza sopra richiamati sono inammissibili in quanto generici, privi di fondamento nonché esclusi dai motivi di impugnazione della sentenza di applicazione della pena su richiesta, come previsto dall'articolo 448 comma II bis cod.proc.pen., a seguito delle modifiche apportate dalla novella Orlando, applica- bile ratione temporis in presenza di richiesta formulata dopo la data del 3.8.2017. 3.1 In base a tale disposizione il pubblico ministero e l'imputato possano pro- porre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espres- sione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sen- tenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; 3.2 Orbene nessuno di tali temi risulta investito nel ricorso il quale si limita ad assumere la mancata esplicitazione della esclusione di cause di non punibilità, ov- vero carenze motivazionali ovvero erronea valutazione delle fonti di prova, lad- dove la pur sintetica motivazione, avuto riguardo alla (consapevole e volontaria) rinunzia alla contestazione delle prove dei fatti costituenti oggetto di imputazione, implicita nella domanda di patteggiamento, nonché alla speciale natura dell'accer- tamento devoluto al giudice del merito in sede di applicazione della pena su richie- sta delle parti che ne consegue, appare pienamente adeguata ai parametri indicati per tale genere di decisioni dalla ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità (cfr., tra le altre, Sez. un., n. 5777 del 27 marzo 1992, [OSCURATO:PERSONA], rv. 191135; Sez. un., n. 10372 del 27 settembre 1995, Serafino, rv. 202270; sez. un., n. 20 del 27 ottobre 1999, Fraccari, rv. 214637).4. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15 maggio 2024 Il Consigliere estenso
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