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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 04510/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CREMONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Cremona, quale giudice dell'esecuzione, ha dichiarato revocata la sospensione condizionale della pena concessa a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza dello stesso Tribunale in data 25/05/2018, definitiva il 5/07/2018.

2. Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione Osayande, tramite il proprio difensore d'ufficio, deducendo nullità dell'ordinanza impugnata per omessa citazione del condannato.

La difesa rileva che: - nel decreto di fissazione dell'udienza dinanzi al Giudice dell'esecuzione veniva indicato il condannato come elettivamente domiciliato presso il difensore, in assenza di elezione di domicilio in relazione alla fase esecutiva (sussistente, invero, per la sola fase di cognizione); - il predetto decreto di fissazione veniva, quindi, notificato a mezzo pec al sottoscritto difensore come tale e come domiciliatario del condannato.

La difesa lamenta, pertanto, che il Tribunale di Cremona non ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui l'elezione di domicilio relativa alla fase della cognizione non estende i propri effetti alla fase esecutiva.

E insiste per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

L'elezione di domicilio presso lo studio del difensore, fatta dall'imputato nel procedimento di cognizione, cessa di avere efficacia con la pronuncia della sentenza irrevocabile e, conseguentemente, non è utilizzabile per la fase esecutiva della pena e nel procedimento di sorveglianza (Sez. 1, n. 46265 del 23/10/2007, Colantoni, Rv. 238769; in senso conforme).

E' nulla, pertanto, la notifica all'interessato effettuata mediante consegna al difensore presso il domicilio eletto nel corso del giudizio di cognizione, perchè la sua efficacia non si estende al giudizio di esecuzione (Sez. 3, n. 22778 del 11/04/2018, Scicolone, Rv. 273154).Come appunto nel caso in esame, in cui, come ha avuto modo di riscontrare il Collegio, la notifica del decreto di fissazione dell'udienza all'interessato risulta effettuata presso il difensore d'ufficio, nonostante dagli atti non emerga un'elezione di domicilio presso lo studio di detto difensore per il procedimento esecutivo.

Ne deriva, attesa l'equiparabilità all'ipotesi di omesso avviso all'interessato della fissazione della data di udienza, una nullità di ordine generale e di carattere assoluto, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, per effetto della estensiva applicazione delle regole dettate per l'omessa citazione dell'imputato e del suo difensore nei casi in cui ne sia obbligatoria la presenza (Sez. 3, n. 404 del 11/11/2020, dep. 2021, D'Alfonso, Rv. 280189).

2. Vanno pertanto disposti l'annullamento dell'ordinanza impugnata ed il rinvio, per nuovo giudizio, alla luce del principio sopra affermato, al Tribunale di Cremona.

P. Q. M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Cremona.

Così deciso in R

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CREMONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Cremona, quale giudice dell'esecuzione, ha dichiarato revocata la sospensione condizionale della pena concessa a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza dello stesso Tribunale in data 25/05/2018, definitiva il 5/07/2018. 2. Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione Osayande, tramite il proprio difensore d'ufficio, deducendo nullità dell'ordinanza impugnata per omessa citazione del condannato. La difesa rileva che: - nel decreto di fissazione dell'udienza dinanzi al Giudice dell'esecuzione veniva indicato il condannato come elettivamente domiciliato presso il difensore, in assenza di elezione di domicilio in relazione alla fase esecutiva (sussistente, invero, per la sola fase di cognizione); - il predetto decreto di fissazione veniva, quindi, notificato a mezzo pec al sottoscritto difensore come tale e come domiciliatario del condannato. La difesa lamenta, pertanto, che il Tribunale di Cremona non ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui l'elezione di domicilio relativa alla fase della cognizione non estende i propri effetti alla fase esecutiva. E insiste per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. L'elezione di domicilio presso lo studio del difensore, fatta dall'imputato nel procedimento di cognizione, cessa di avere efficacia con la pronuncia della sentenza irrevocabile e, conseguentemente, non è utilizzabile per la fase esecutiva della pena e nel procedimento di sorveglianza (Sez. 1, n. 46265 del 23/10/2007, Colantoni, Rv. 238769; in senso conforme). E' nulla, pertanto, la notifica all'interessato effettuata mediante consegna al difensore presso il domicilio eletto nel corso del giudizio di cognizione, perchè la sua efficacia non si estende al giudizio di esecuzione (Sez. 3, n. 22778 del 11/04/2018, Scicolone, Rv. 273154).Come appunto nel caso in esame, in cui, come ha avuto modo di riscontrare il Collegio, la notifica del decreto di fissazione dell'udienza all'interessato risulta effettuata presso il difensore d'ufficio, nonostante dagli atti non emerga un'elezione di domicilio presso lo studio di detto difensore per il procedimento esecutivo. Ne deriva, attesa l'equiparabilità all'ipotesi di omesso avviso all'interessato della fissazione della data di udienza, una nullità di ordine generale e di carattere assoluto, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, per effetto della estensiva applicazione delle regole dettate per l'omessa citazione dell'imputato e del suo difensore nei casi in cui ne sia obbligatoria la presenza (Sez. 3, n. 404 del 11/11/2020, dep. 2021, D'Alfonso, Rv. 280189). 2. Vanno pertanto disposti l'annullamento dell'ordinanza impugnata ed il rinvio, per nuovo giudizio, alla luce del principio sopra affermato, al Tribunale di Cremona. P. Q. M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Cremona. Così deciso in R
Decreto Cassazione n. 04510/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris