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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 febbraio 2023

Cassazione n. 27588/2023

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/08/2022 del TRIBUNALE di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto, con requisitoria scritta, lelinammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e léannullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], con trasmissione degli atti al Tribunale di Caltanissetta. [OSCURATO:PERSONA]

1. Vengono in esame i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Udine pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. ed applicativa della pena concordata con la [OSCURATO:PERSONA] per il reato di concorso nei delitti di furto aggravato (capi 7 e 8) e furto in abitazione aggravato (capi 10 e 11).

1.1. I difensori dei ricorrenti hanno depositato successive memorie con le quali - ai sensi della novella introdottQ dal d.lgs. n. 150 del 2022, entrato in vigore il 31 dicembre 2022, con cui si è disposto il Auovo regime di procedibilità dei reati di furto, ancorchè aggravati ai sensi dell'art. 625 (tranne che nelle ipotesi di aggravanti relative! al comma 7 -bis ed al comma 7, in relazione alle cose destinate a pubblico servizio o esistenti in uffici oppure in stabilimenti pubblici.) - si chiede che venga dichiarata l'improcedibilità dei reati di cui ai capi 5 (relativo a Giannone) e 7 (relativo a Samparisi), per i quali è intervenuta già anche scarcerazione dalla misura cautelare in esecuzione, in ragione della mancata proposizione della querela da parte delle persone offese dei reati, pur avvisate formalmente di tale facoltà, consentita dalla disciplina transitoria della novella normativa predetta (come risulta espressamente dai provvedimenti del Tribunale di Caltanissetta datati 19.1.2023).

In particolare, Samparisi, con motivi del 12.4.2023, ha rappresentato che la persona offesa del reato di cui al capo 7, [OSCURATO:PERSONA], non ha inteso sporgere querela ancorchè avvisato.

Invece, successivamente all'udienza del 8 febbraio 2023, fissata dinanzi alla Settima Sezione Penale, all'esito della quale il processo è stato rinviato alla presente udienza, è pervenuta la querela di [OSCURATO:PERSONA], persona offesa del reato di cui al capo 5, ad integrazione della denuncia sporta al momento del reato subito, raccolta dalla [OSCURATO:PERSONA] di Caltanissetta in data 9.2.2023, di seguito all'avviso notificatogli (tempestivamente rispetto all'indicazione della disciplina transitoria).

2. [OSCURATO:PERSONA] Fimiani ha chiesto, con requisitoria scritta, l'inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], con trasmissione degli atti al Tribunale di Caltanissetta. [OSCURATO:PERSONA]

1. Entrambe le impugnazioni principali sono inammissibili; tuttavia, con i motivi aggiunti, si è rappresentata la necessità di verificare la procedibilità dei reati ascritti agli imputati e, in relazione al capo 7, risulta la volontà della persona offesa di non sporgere querela nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nonostante l'avviso ricevuto.2.

Quanto ai motivi principali di entrambi i ricorsi, con i quali si contesta violazione di legge o vizio della motivazione della sentenza impugnata in relazione alla mancata pronuncia di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., errata qualificazione giuridica ed erronea valutazione delle prove, le ragioni proposte sono inammissibili, poiché si collocano al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile per soli motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

In tema di patteggiamento, pertanto, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2 -bis limita l'impugnabilità della pronuncia, come poc'anzi precisato, alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (cfr., tra le tante, Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337; Sez.

F, ord. n. 28742 del 25/8/2020, Messnaoui, Rv. 279761).

Orbene, i ricorrenti non deducono l'erronea qualificazione del fatto di reato bensì la mancanza di elementi di prova, congrui alla affermazione di responsabilità.

Quanto alla erronea qualificazione giuridica, il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] neppure evidenzia a cosa si riferisca, sicchè la ragione di ricorso rimane meramente enunciata e si scontra con le affermazioni condivise della giurisprudenza di legittimità cui il Collegio aderisce, secondo cui, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50 della legge 23 giugno 2017 n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione (Sez. 5, n. 33145 del 8/10/2020, Cari, Rv. 279842): tale evenienza non solo non si rivela nel caso di specie, ma neppure è invocata dal ricorrente.

2.1. Anche i motivi aggiunti proposti da [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili, superati, in relazione alla richiesta di parziale declaratoria di improcedibilità relativa al reato di cui al capo 5, dalla proposizione della querela da parte della persona offesa del reato, nei termini dettati dall'art. 85 d.lgs. n. 150 del 2022, come modificato dal dl. n. 162 del 2022, convertito con legge n. 199 del 30 dicembre 2022.

E' pervenuta, infatti, a questa Corte, la querela del 9.2.2023 sporta da [OSCURATO:PERSONA] dinanzi a personale della [OSCURATO:PERSONA] di Caltanissetta, ad integrazione della iniziale denuncia di furto subita, relativamente all'asportazione di tubi di rame (pluviali) presso la chiesa di S. Spirito, reato commesso in data 29.8.2020.

2.2. Quanto, invece, al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], deve rilevarsene la fondatezza, nella misura in cui chiede l'improcedibilità del reato contestatogli al capo 7, in relazione al quale non risulta agli atti che sia stata sporta querela di parte, nonostante l'avviso notificato alla persona offesa, ai sensi della disciplina transitoria del d.lgs. n. 150 del 2022, tanto che la misura cautelare in esecuzione nei suoi confronti è stata dichiarata cessata dal Tribunale di Caltanissetta limitatamente a tale imputazione, preso atto della mancata querela successiva all'avviso.

La sentenza impugnata, di conseguenza, deve essere annullata senza rinvio trattandosi di decisione di applicazione pena ex art. 444 cod. proc. pen., dalla quale deve essere espunto - fatti salvi ulteriori diversi risultati istruttori, in sede di merito, in ordine alla questione della procedibilità - il reato in relazione al quale manca la querela, vale a dire il capo 7 dell'imputazione, inserito all'interno del computo della continuazione criminosa come determinata sulla base dell'accordo tra le parti (cfr. pag. 7 della sentenza di patteggiamento).

3. Per i suddetti motivi, deve dichiararsi inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro

3.000. La sentenza impugnata, invece, deve essere annullata senza rinvio con riguardo a [OSCURATO:PERSONA], con trasmissione degli atti al Tribunale di Caltanissetta per l'ulteriore corso.

P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Caltanissetta per l'ulteriore corso.

Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/08/2022 del TRIBUNALE di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto, con requisitoria scritta, lelinammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e léannullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], con trasmissione degli atti al Tribunale di Caltanissetta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Vengono in esame i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Udine pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. ed applicativa della pena concordata con la [OSCURATO:PERSONA] per il reato di concorso nei delitti di furto aggravato (capi 7 e 8) e furto in abitazione aggravato (capi 10 e 11). 1.1. I difensori dei ricorrenti hanno depositato successive memorie con le quali - ai sensi della novella introdottQ dal d.lgs. n. 150 del 2022, entrato in vigore il 31 dicembre 2022, con cui si è disposto il Auovo regime di procedibilità dei reati di furto, ancorchè aggravati ai sensi dell'art. 625 (tranne che nelle ipotesi di aggravanti relative! al comma 7 -bis ed al comma 7, in relazione alle cose destinate a pubblico servizio o esistenti in uffici oppure in stabilimenti pubblici.) - si chiede che venga dichiarata l'improcedibilità dei reati di cui ai capi 5 (relativo a Giannone) e 7 (relativo a Samparisi), per i quali è intervenuta già anche scarcerazione dalla misura cautelare in esecuzione, in ragione della mancata proposizione della querela da parte delle persone offese dei reati, pur avvisate formalmente di tale facoltà, consentita dalla disciplina transitoria della novella normativa predetta (come risulta espressamente dai provvedimenti del Tribunale di Caltanissetta datati 19.1.2023). In particolare, Samparisi, con motivi del 12.4.2023, ha rappresentato che la persona offesa del reato di cui al capo 7, [OSCURATO:PERSONA], non ha inteso sporgere querela ancorchè avvisato. Invece, successivamente all'udienza del 8 febbraio 2023, fissata dinanzi alla Settima Sezione Penale, all'esito della quale il processo è stato rinviato alla presente udienza, è pervenuta la querela di [OSCURATO:PERSONA], persona offesa del reato di cui al capo 5, ad integrazione della denuncia sporta al momento del reato subito, raccolta dalla [OSCURATO:PERSONA] di Caltanissetta in data 9.2.2023, di seguito all'avviso notificatogli (tempestivamente rispetto all'indicazione della disciplina transitoria). 2. [OSCURATO:PERSONA] Fimiani ha chiesto, con requisitoria scritta, l'inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], con trasmissione degli atti al Tribunale di Caltanissetta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Entrambe le impugnazioni principali sono inammissibili; tuttavia, con i motivi aggiunti, si è rappresentata la necessità di verificare la procedibilità dei reati ascritti agli imputati e, in relazione al capo 7, risulta la volontà della persona offesa di non sporgere querela nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nonostante l'avviso ricevuto.2. Quanto ai motivi principali di entrambi i ricorsi, con i quali si contesta violazione di legge o vizio della motivazione della sentenza impugnata in relazione alla mancata pronuncia di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., errata qualificazione giuridica ed erronea valutazione delle prove, le ragioni proposte sono inammissibili, poiché si collocano al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile per soli motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. In tema di patteggiamento, pertanto, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2 -bis limita l'impugnabilità della pronuncia, come poc'anzi precisato, alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (cfr., tra le tante, Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337; Sez. F, ord. n. 28742 del 25/8/2020, Messnaoui, Rv. 279761). Orbene, i ricorrenti non deducono l'erronea qualificazione del fatto di reato bensì la mancanza di elementi di prova, congrui alla affermazione di responsabilità. Quanto alla erronea qualificazione giuridica, il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] neppure evidenzia a cosa si riferisca, sicchè la ragione di ricorso rimane meramente enunciata e si scontra con le affermazioni condivise della giurisprudenza di legittimità cui il Collegio aderisce, secondo cui, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50 della legge 23 giugno 2017 n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione (Sez. 5, n. 33145 del 8/10/2020, Cari, Rv. 279842): tale evenienza non solo non si rivela nel caso di specie, ma neppure è invocata dal ricorrente. 2.1. Anche i motivi aggiunti proposti da [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili, superati, in relazione alla richiesta di parziale declaratoria di improcedibilità relativa al reato di cui al capo 5, dalla proposizione della querela da parte della persona offesa del reato, nei termini dettati dall'art. 85 d.lgs. n. 150 del 2022, come modificato dal dl. n. 162 del 2022, convertito con legge n. 199 del 30 dicembre 2022. E' pervenuta, infatti, a questa Corte, la querela del 9.2.2023 sporta da [OSCURATO:PERSONA] dinanzi a personale della [OSCURATO:PERSONA] di Caltanissetta, ad integrazione della iniziale denuncia di furto subita, relativamente all'asportazione di tubi di rame (pluviali) presso la chiesa di S. Spirito, reato commesso in data 29.8.2020. 2.2. Quanto, invece, al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], deve rilevarsene la fondatezza, nella misura in cui chiede l'improcedibilità del reato contestatogli al capo 7, in relazione al quale non risulta agli atti che sia stata sporta querela di parte, nonostante l'avviso notificato alla persona offesa, ai sensi della disciplina transitoria del d.lgs. n. 150 del 2022, tanto che la misura cautelare in esecuzione nei suoi confronti è stata dichiarata cessata dal Tribunale di Caltanissetta limitatamente a tale imputazione, preso atto della mancata querela successiva all'avviso. La sentenza impugnata, di conseguenza, deve essere annullata senza rinvio trattandosi di decisione di applicazione pena ex art. 444 cod. proc. pen., dalla quale deve essere espunto - fatti salvi ulteriori diversi risultati istruttori, in sede di merito, in ordine alla questione della procedibilità - il reato in relazione al quale manca la querela, vale a dire il capo 7 dell'imputazione, inserito all'interno del computo della continuazione criminosa come determinata sulla base dell'accordo tra le parti (cfr. pag. 7 della sentenza di patteggiamento). 3. Per i suddetti motivi, deve dichiararsi inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000. La sentenza impugnata, invece, deve essere annullata senza rinvio con riguardo a [OSCURATO:PERSONA], con trasmissione degli atti al Tribunale di Caltanissetta per l'ulteriore corso. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Caltanissetta per l'ulteriore corso. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
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