CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 26 settembre 2022
Cassazione n. 24718/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale del riesame di Catanzaro ha rigettato il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA], avverso l'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere emessa in data 26/09/2022 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, in relazione a contestazioni ex artt. 73 e 74 d.P.R. 09 ottobre 1990, n. 309. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA]°, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo un motivo unico, che viene di seguito sintetizzato entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. e mediante il quale viene denunciata violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen., quanto alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari. 2.1. L'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. configura - in ipotesi difensiva - solo una presunzione di gravità delle esigenze cautelari, mentre non crea una presunzione di sussistenza delle stesse; queste vanno sempre individuate, dunque, attenendosi al dettato di valenza generale dell'art. 274 cod. proc. pen. La presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in ordine a determinate tipologie di delitti, peraltro, riveste la veste di presunzione iuris tantum; si impone al giudice, quindi, l'applicazione di tale provvedimento restrittivo della libertà personale, facendo però sempre salva l'eventuale acquisizione di difformi lumi, in forza dei quali possa eventualmente escludersi in radice la ricorrenza di esigenze cautelari. Il Tribunale del riesame, al contrario, avrebbe omesso di motivare sul punto inerente alla sussistenza delle esigenze cautelari, affidandosi ad una mera formula di stile; avrebbe poi adottato - quanto alla scelta operata, in favore della misura cautelare di massimo rigore - una motivazione soltanto apparente, tutta incentrata sulla mera valorizzazione del numero e della natura dei reati contestati, oltre che delle modalità del fatto e della personalità dell'indagato. 2.2. Ancor più nello specifico, evidenzia la difesa come i reati-fine ascritti al Serrao risalgano tutti all'anno 2017, non essendo emerse - in epoca successiva - condotte afferenti al traffico degli stupefacenti, che possano essere ricondotte all'indagato. Risulterebbe del tutto inesistente, pertanto, il profilo dell'attualità del pericolo di reiterazione. 3. Il Procuratore generale ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso, rilevandone l'estrema genericità e la manifesta infondatezza. i Quanto al primo motivo, il ricorrente non si rapporta alla motivazione dell'ordinanza impugnata, che al contrario analizza esaustivamente la sussistenza del pericolo di reiterazione, nella declinazione di pericolo c:oncreto e attuale. Il Tribunale ha evidenziato, infatti, l'attualità del pericolo di commissione di condotte di omogenea natura, desumibile sia dal radicato inserimento del Serrao in circuiti malavitosi di indubbio spessore, sia dalla dimostrata professionalità nel delinquere. Il tema della distanza temporale intercorsa, rispetto alla commissione delle condotte, risulta parimenti affrontato in modo congruo dal Tribunale del riesame, che ha fatto correttamente richiamo alla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la prognosi di pericolosità non deve essere parametrata esclusivamente all'operatività dell'associazione dedita al traffico delle sostanze stupefacenti, o alla data ultima di commissione dei reati fine della stessa, concernendo essa, al contrario, la possibile commissione di delitti espressivi di una analoga professionalità. 4. Il difensore ha fatto pervenire conclusioni scritte, a mezzo delle quali si è riportato ai motivi già dedotti nell'atto di impugnazione ed ha insistito per l'accoglimento del ricorso, con conseguente annullamento dell'ordinanza emessa dal Tribunale del Riesame di Catanzaro. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, proposto sulla base di censure manifestamente infondate ovvero generiche o non consentite, deve essere dichiarato inammissibile con ogni conseguenza di legge. 2. L'unico tema che il ricorso devolve alla sede di legil:timità, come detto, è quello attinente alla sussistenza delle esigenze cautelari. Può allora premettersi - quanto ai presupposti voluti dalla vigente normativa, ai fini dell'applicazione delle misure cautelari personali - che la legge 16 aprile 2015, n. 47, introducendo nel testo dell'art. 274, lettera c), cod. proc. pen. l'elemento dell'attualità, in ordine al pericolo di reiterazione del reato, ha inteso sottolineare l'obbligo di specifica ponderazione di tale requisito, in capo al giudice che emetta il provvedimento restrittivo, con riferimento anche al tema della sopravvivenza del pericolo di recidiva al momento della adozione della misura cautelare, in relazione al tempo trascorso dal fatto contestato ed alle peculiarità della vicenda cautelare. La giurisprudenza riteneva peraltro - già in epoca antecedente rispetto a tale novella - che l'attualità altro non fosse, se non una caratteristica intrinseca del requisito della concretezza, già prima preteso dalla norma. In tempi successivi alla suddetta riforma, la giurisprudenza di legittimità ha affermato come, perché si possa ritenere che un pericolo "concreto" di reiterazione di condotte criminose appaia anche "attuale", non possa più esser sufficiente stabilire - con certezza o, almeno, con alto grado di probabilità - che il soggetto tornerà a delinquere in presenza di una occasione propizia, dovendosi invece poter prevedere - ancora secondo i medesimi canoni della certezza, ovvero della alta probabilità - che un'occasione propizia per la commissione di nuovi delitti abbia effettivamente a presentarsi. Può quindi in generale affermarsi che - in materia di misure coercitive - la distanza temporale intercorrente tra i fatti contestati e il momento dell'adozione del provvedimento restrittivo della libertà personale, potendosi porre una tendenziale distonia rispetto all'attualità del pericolo, obblighi il giudice ad adottare una motivazione particolarmente rigorosa, sia in ordine appunto all'attualità, sia quanto al profilo concernente la sc&ta della misura. Deve però anche rammentarsi che, allorquando venga adottato un provvedimento cautelare personale relativamente ad uno dei modelli legali indicati dagli artt. 51, comma 3-bis e 275, comma 3„ cod. proc. pen. (e nel caso di specie, vi è misura cautelare anche per contestazione ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990), non occorre che l'ordinanza cautelare motivi anche in relazione alla rilevanza del tempo trascorso, fra la perpetrazione del fatto e la decisione cautelare, conformemente al dettato dell'art. 292, comma 2, lettera c) cod. proc. pen. Vale per tali reati, infatti, la presunzione di cui al predetto art. 275 cod. proc. pen., che impone di ritenere sussistenti le esigenze cautelari, salva l'acquisizione di prova contraria e fermo restando che il tempus commissi delicti può rappresentare fattore evocativo della insussistenza delle esigenze cautelari. Si potrà vedere, sul punto, il dictum di Sez. 3, n. 23367 del 17/12/2015, Marzoli, Rv. 267341 - 01, a mente della quale: «In tema di misure coercitive disposte per il reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in relazione a condotte risalenti nel tempo, l'affievolimento delle esigenze cautelari, confacente a superare la presunzione di adeguatezza della sola custodia in carcere, deve risultare da specifici elementi di fatto idonei a dimostrare lo scioglimento del gruppo ovvero il recesso individuale e il ravvedimento del soggetto sottoposto alla misura», nonché Sez. 3, n. 40672 del 27/04/2016, Gagliardi, Rv. 267894 - 01, secondo la quale: «Qualora sia stata applicata la misura della custodia in carcere per uno dei delitti indicati nell'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen. (nella specie, art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), non è necessario che l'ordinanza cautelare motivi anche in ordine alla rilevanza del tempo trascorso dalla commissione del fatto, così come richiesto dall'art. 292, comma secondo, lett. c), dello stesso 4 IL codice, in quanto per tali reati vale la presunzione di adeguatezza di cui al predetto art. 275, che impone di ritenere sussistenti le esigenze c:autelari salvo prova contraria, fermo restando che il "tempus commissi delicti" può costituire un elemento specifico dal quale desumere l'insussistenza delle esigenze cautelari» e infine Sez. 2, n. 19341 del 21/12/2017, Musumeci, Rv. 273434 - 01 , che ha così statuito: «In tema di misure coercitive, quando si procede per un delitto per il quale opera una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della misura carceraria, ai fini della prova contraria, occorrono elementi idonei ad escludere la sussistenza di ragionevoli dubbi posto che la presunzione detta un criterio da applicarsi proprio in caso di incertezza; ne deriva che, per giungere al superamento di tale presunzione, il tempo trascorso tra i fatti per cui si procede e l'esecuzione della misura, pur valutabile, deve essere tale da consentire il superamento della situazione di dubbio». 3. Tanto premesso al fine di inquadrare la questione di diritto sottoposta al vaglio della Corte, giova anzitutto precisare come - nel provvedimento impugnato - si trovi una ampia e dettagliata disamina della situazione cautelare concernente il Serrao. 3.1. Il Tribunale del riesame di Catanzaro ha infatti desunto la sussistenza delle esigenze cautelari, necessarie per l'emissione della relativa ordinanza restrittiva, in primo luogo evidenziando la ricorrenza di un pericolo di reiterazione di condotte criminose del medesimo tenore di quelle per le quali si procede. Tale deduzione è ancorata - stando a quanto sussunto nel provvedimento ora al vaglio di questa Corte - alla considerazione dell'avere il Serrao operato alle strette dipendenze di un soggetto posto in posizione apicale, all'interno dell'organigramma del sodalizio criminale nei confronti del quale si procede. Una compagine che viene definita strutturata ed organizzata, ossia ancora pienamente operativa all'attualità; del resto, la contestazione di reato associativo presenta - nella concreta fattispecie - un carattere "aperto", in quanto temporalmente definita con l'ampia dizione "con condotte protrattesi nell'attualità". Ulteriore elemento posto dal Tribunale, a fondamento della ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari attinenti alla recidiva nel reato, è quello dell'essere il Serrao gravemente indiziato di numerosi reati fine, relativi allo spaccio di sostanza stupefacente. Viene inoltre sottolineato trattarsi di persona già indagata, nell'ambito di altra operazione. Il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione è, in sostanza, oggetto di specifico esame, nel provvedimento impugnato. Qui infatti, con motivazione coerente e adeguata, si desume la sussistenza di tale profilo dalla radicata /1 compenetrazione del soggetto nel circuito del traffico di stupefacenti, oltre che dai legami con gli altri sodali. 3.2. Anche il tema della scelta della misura cautelare è adeguatamente affrontato dal Tribunale, che mostra - anche sul punto specifico - di saper fare buon governo dei principi di diritto sopra enucleati. Non vi è infatti prova in ordine all'adeguatezza della meno afflittiva misura detentiva domicikare, in quanto questa - seppur con l'ausilio di dispositivo elettronico - evidenzierebbe l'allontanamento del soggetto dal domicilio, senza però scongiurare in radice la possibile prosecuzione dell'attività illecita, mediante lo sfruttamento dei margini di movimento inevitabilmente connessi ad una misura che, sebbene di carattere restrittivo della libertà personale, postula un rigoroso autogoverno da parte del soggetto. Trattasi di motivazione congrua e logica, quindi immune da possibili censure in sede di legittimità. 3.3. In ipotesi difensiva, infine, risulterebbe omessa (rectius, affidata a vacue formule di stile e, pertanto, meramente apparente) la valutazione in ordine all'incidenza della risalente collocazione temporale dei reati fine, rispetto alla attualità del pericolo di reiterazione, connesso alla gravità indiziaria in ordine al contestato reato associativo. È in effetti noto come - in materia di provvedimenti di natura coercitiva, adottati in relazione al reato associativo ex art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - l'esistenza delle esigenze cautelari, a fronte di un agire materialmente risalente nel tempo, necessiti dell'esaltazione di specifici elementi fattuali, atti a manifestarne l'attualità. Tale tipologia di fattispecie associativa, infatti, è essenzialmente parametrata sulla sussistenza dei reati scopo, non postulando essa necessariamente i caratteri strutturali derivanti dal tipo di vincolo, che è invece intrinsecamente connesso al paradigma associativo di tipo rnafioso. Risulta in tal caso impraticabile, pertanto, l'adozione della regola di comune esperienza giudiziaria, elaborata con riferimento al modello legale di cui all'art. 416-bis cod. proc. pen., basata sulla tendenziale permanenza del sodalizio, in carenza di difformi lumi in grado di attestare alternativamente o il recesso del singolo, ovvero lo scioglimento della stessa organizzazione (Sez. 6, n. 3096 del 28/12/2017, Busillo, Rv. 272153 - 01). Occorre però evitare di cadere in un errore di tipo teorico, consistente nel sovrapporre idealmente - fino addirittura a confonderli fra loro - i due diversi concetti dell'attualità e della concretezza delle esigenze cautelari e, invece, dell'attualità e della concretezza delle condotte criminose emerse. È pienamente legittimo, quindi, desumere la sussistenza del pericolo di reiterazione di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., attraverso il collegamento logico delle /1 f modalità connotanti le condotte contestate, pur se risalenti nel tempo, ove permangano atteggiamenti che appaiano sintomatici di proclività verso la specifica tipologia delittuosa, nonché collegamenti con il contesto ambientale all'interno del quale sono maturati i fatti (Sez. 2, n. 9501 del 23/02/2016, Stannegna, Rv. 267785 - 01). 3.4. E la valutazione operata dal Tribunale - incentrata come detto sulla valorizzazione delle modalità dei fatti, oltre che sulla permanenza e stabilità dei contatti del soggetto con i sodali - si sottrae a qualsivoglia stigma da parte di questa Corte, non apparendo essa né apparente, né incongrua e nemmeno in alcun modo illogica o contraddittoria. 3.5. Giova rammentare, sul punto specifico, come restino precluse alla Corte di cassazione tanto una nuova lettura dei dati fattuali posti a fondamento della decisione impugnata, quanto l'autonoma scelta in ordine a differenti parametri di ricostruzione e valutazione del fatto, che vengano indicati dal ricorrente come dotati di una maggior plausibilità o attitudine esplicativa, rispetto ai parametri adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, Perelli, Rv. 280601). 3.6. L'ordinanza impugnata, come detto, è del resto sorretta da ampia e convincente motivazione, frutto di percorso concettuale logico e lineare. Trattasi, in defintivia, di un apparato argomentativo immune da censure in sede di legittimità. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, essendo esso sostanzialmente finalizzato a invocare una nuova lettura degli elementi di valutazione e conoscenza già vagliati, oltre che ad auspicare una valutazione di tipo sostitutivo, ad opera di questa Corte. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e rilevato che - nella fattispecie - non ricorrono elementi che possano indurre a ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria di inammissibilità non può che conseguire, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, oltre che al versamento - in favore della Cassa delle ammende - di una somma che si stima equo fissare in euro tremila. Copia del presente provvedimento deve essere trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario competente, a norma dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di e