CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 19717/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; , 7, t letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché si fonda su motivi generici e aspecifici sia in relazione al giudizio di responsabilità — che attinge in forza di un asserito e non altrimenti precisato difetto di motivazione a fronte di argomentazioni puntuali e coerenti alle emergenze istruttorie-, sia con riferimento alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui - I all'ad .131 bis cp nonché delle generiche, giudizi contestati senza precisare gli argomenti che avrebbero dovuto supportare una diversa conclusione di merito; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31/3