CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 30252/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o di:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 13/11/2025 del TRIBUNALE di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del P.G., in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 13.11.2025 il Tribunale di Caltanissetta, in riforma dellasentenza emessa dal locale Giudice di Pace, che aveva ritenuto Di LegamiVincenzo colpevole del reato di cui all’art. 590 cod.pen. condannandolo alla penadi Euro 300,00 di multa, ha invece assolto l’imputato dal reato a lui ascrittoperché il fatto non costituisce reato.2. L’addebito colposo mosso all’imputato, nella qualità di responsabile dellamanutenzione del cimitero del Comune di [OSCURATO:PERSONA], é quello di non aver effettuato ilavori di manutenzione ordinaria della strada interna del cimitero, così omettendodi prevenire la formazione di una buca nel manto stradale o di ripristinare lostato dei luoghi, cagionando a [OSCURATO:PERSONA], la quale inciampava sullapredetta buca rovinando al suolo, lesioni personali consistite in “frattura dell’ulnae del radio destro” con prognosi superiore a giorni quaranta.3. Dalla ricostruzione offerta da entrambe le sentenze di merito si evince che indata 8.4.2022 in [OSCURATO:PERSONA], mentre si trovava all’interno delcimitero di [OSCURATO:PERSONA], nel guardare in direzione di un loculo di una sua amica, cadevaall’interno di una buca che non era segnalata e, nel rovinare a terra, sbattevacon tutta la parte destra del corpo, ovvero con il gomito destro e con la spalladestra venendo soccorsa nell’immediatezza da [OSCURATO:PERSONA] e dal custode LaIacona [OSCURATO:PERSONA].Condotta al pronto Soccorso, le venivano riscontrate lesioni consistenti in fratturadell’ulna e del radio dell’avambraccio destro.Dall’esame della delibera sindacale n. 06 del 14.2.2022 emergeva cheresponsabile dell’area [OSCURATO:PERSONA] era il [OSCURATO:PERSONA] eche, soltanto in caso di assenza o di impedimento di questi, le funzioni venivanosvolte dal [OSCURATO:PERSONA].Alla luce del compendio probatorio costituito dalle dichiarazioni testimoniali resedalla persona offesa e dai soggetti intervenuti, il giudice di primo grado, ritenevaacclarata la responsabilità dell’odierno imputato, in qualità di responsabile delComune, per le lesioni riportate dalla [OSCURATO:PERSONA], non risultando nessunaricostruzione alternativa dell’evento.La Corte d’appello ha ribaltato la sentenza di primo grado, rilevando, in primoluogo, che il Comune aveva stipulato un contratto di appalto per la manutenzionedelle aree cimiteriali e che era stato designato un funzionario dell’ufficio conl’incarico di R.U.P. il quale era delegato al compimento delle relative attività.Riteneva inoltre che comunque sul dirigente dell’ufficio tecnico non potessegravare un obbligo di vigilanza continua sui luoghi, dovendo lo stesso ritenersiresponsabile solo in presenza di precise circostanze, indimostrate nel caso inesame, rispetto alle quali l’evento potesse ritenersi prevedibile, concludendoquindi, stante la mancanza di prova dell’elemento soggettivo, per l’assoluzionedell’imputato perché il fatto con costituisce reato.4. Avverso detta sentenza il Procuratore Generale presso la Corte d’appello diCaltanissetta ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi.Con il primo deduce ai sensi dell’art. 606, lett. b) ed e), cod.proc.pen. laviolazione di legge ed il vizio di motivazione per travisamento della prova nellaparte in cui il Tribunale di Caltanissetta, in funzione di giudice dell’appello, haescluso la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] sul presupposto dell’esistenza di uncontratto di appalto, che avrebbe integralmente trasferito all’appaltatore icompiti di manutenzione delle aree cimiteriali con conseguente venir meno diqualsivoglia posizione di garanzia in capo all’imputato.Si assume che la sentenza si è fondata su una interpretazione del contratto diappalto del tutto erronea e non conforme a quanto emerso dagli atti. Ed invero,l’oggetto dell’appalto era dettagliatamente indicato nel capitolato d’oneri“nell’esecuzione dei servizi cimiteriali, di manutenzione ordinaria e pulizia delCimitero Comunale di [OSCURATO:PERSONA]” individuandosi all’art. 2 le prestazioni chel’appaltatore era tenuto ad eseguire, tra cui non era compresa la manutenzionedelle aree cimiteriali. Al contrario detta attività era attribuita ai compitiistituzionali dell’odierno prevenuto.Con il secondo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione perl’erronea esclusione della posizione di garanzia in capo al [OSCURATO:PERSONA].Si assume che il Tribunale ha errato nell’escludere la responsabilità dell’imputato,basando la propria decisione sull’assunto che fosse già stato nominato un R.U.P.al quale risultava effettivamente delegato il compimento delle attività dimanutenzione dell’area cimiteriale di [OSCURATO:PERSONA], atteso che la nomina venivaeffettuata in un periodo successivo rispetto all’evento di danno verificatosi indata 8.4.2022, mentre la nomina é dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA].Nel periodo antecedente vi era una diversa determina che affidava le funzionidirigenziali al [OSCURATO:PERSONA], di talché la sentenza impugnata risulta affetta datravisamento della prova nella parte in cui considera il R.U.P. nominato condetermina dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] come soggetto esclusivo della gestione dell’areacimiteriale.Peraltro che il [OSCURATO:PERSONA] fosse il responsabile della manutenzione all’interno delCimitero del Comune di [OSCURATO:PERSONA] risulta dall’esito della delega di indaginidell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] nonché dalle dichiarazioni rese dal teste [OSCURATO:PERSONA].Il giudice ha ritenuto che la nomina del R.U.P., intervenuta in epoca successiva alsinistro, fosse idonea ad escludere la responsabilità dell’imputato per condotteintervenute durante il periodo di vigenza della precedente determina datata14.2.2022.Occorre altresì tenere conto del consolidato orientamento di legittimità secondocui in tema di responsabilità per colpa sussiste in capo all’ente proprietario diuna strada una posizione di garanzia che non viene meno per effetto della stipuladi un contratto di appalto avente ad oggetto lavori di manutenzione esorveglianza ed inoltre più volte é stato chiarito che il pubblico amministratorecommittente non perde, in conseguenza dell’appalto, l’obbligo di vigilanza la cuiomissione é fonte di responsabilità allorché concorrano la conoscenza delpericolo, l’evitabilità dell’evento e l’omesso intervento volto alla sua eliminazione.Nella specie, anche a volere valorizzare il contratto di appalto, residuava in capoall’imputato una posizione di garanzia, atteso che egli era tenuto a verificare ilcorretto svolgimento della manutenzione ordinaria e ad attivare gli interventi dimanutenzione straordinaria necessari a rimuovere situazioni di pericolo per icittadini.L’esclusione della responsabilità penale del prevenuto si fonda, quindi, su untravisamento del contenuto della prova documentale e su un erroneo governo deiprincipi giuridici in materia di responsabilità colposa.Con il terzo motivo deduce la violazione e la falsa applicazione della legge penaleai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod.proc.pen. in relazione al combinatodisposto degli artt. 40, comma 2, e 590 cod.pen.Si censura la sentenza impugnata per aver fatto malgoverno dei principi di cuiagli artt. 40, comma 2 e 590 cod.pen. pervenendo ad una ingiustificataesclusione di responsabilità in capo all’imputato; all’epoca dei fatti lo stesso eral’unico responsabile dell’ufficio tecnico e rivestiva il ruolo di responsabile confunzioni dirigenziali dell’area dei servizi urbanistici ed attività produttive delComune di [OSCURATO:PERSONA].Non pare dubbio che l’imputato abbia violato gli obblighi di protezione/ controlloconsunstanziali alla posizione di garanzia assunta e rivestita nell’organizzazionecomunale.Tra l’altro, l’obbligo di manutenzione e di intervento non é subordinato allaricezione di segnalazioni da parte dei cittadini ma, al contrario, il responsabile hail dovere di attivarsi autonomamente attraverso il controllo continuo e l’adozionedi misure preventive per evitare danni derivanti da condizioni di degrado dellestrutture pubbliche.5. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnatoconclusioni scritte con cui ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenzaimpugnata.6. La parte civile ha depositato conclusioni scritte.7. La difesa dell’imputato ha depositato memoria difensiva e conclusioni.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Va preliminarmente rilevato che l’odierno ricorso va valutato limitatamente aiprofili integranti una violazione di legge, in quanto i profili dedotti come vizi dimotivazione sono inammissibili ai sensi dell’art. 606, comma 2 bis, cod.proc.pen.Le censure, nei limiti precisati, sono nel complesso fondate nei termini che sivanno ad esplicitare, premettendo che nella vicenda che occupa non sonooggetto di contestazione la ricostruzione dello stato dei luoghi, la dinamica dellacaduta e le lesioni occorse a [OSCURATO:PERSONA] quale conseguenza del sinistro,consistite in una “frattura dell’ulna e del radio destro”, ma il profilo dellaresponsabilità per l’evento de quo che ha condotto a diversi esiti nei due gradidel giudizio di merito.1.1. Ciò premesso, il primo motivo di ricorso é inammissibile.Ed invero la censura, con cui ci si duole dell’erronea interpretazione del contrattodi appalto stipulato dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto “l’esecuzione deiservizi cimiteriali, la manutenzione ordinaria e la pulizia del Cimitero di [OSCURATO:PERSONA]”,anche sub specie di travisamento della prova, appare diretta a contestare lavalutazione operata dal giudice di merito sull’oggetto del contratto di appalto dicui all’art. 2, in particolare prospettando la rilettura del contenuto e degliobblighi rimessi all’appaltatore, come tale inammissibile in sede di legittimità,trattandosi di valutazioni fattuali sindacabili solo in sede di merito, salvo che ilgiudizio valutativo sia frutto di un ragionamento illogico o manifestamentecontraddittorio, che nel caso di specie non si riscontra.La doglianza, in altri termini, sollecita una diversa interpretazione delle clausolecontrattuali al fine di ridisegnare le sfere di competenza del Comune edell’appaltatore con specifico riguardo alla manutenzione delle aree cimiteriali.2. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso, da scrutinarsi congiuntamente inquanto strettamente connessi, sono, invece, fondati.La sentenza impugnata ha fondato il verdetto assolutorio sul rilievo che, puressendo il [OSCURATO:PERSONA] all’epoca dei fatti il responsabile con funzioni dirigenzialidell’Area dei servizi urbanistici ed attività produttive del Comune di [OSCURATO:PERSONA],comprendente la manutenzione del patrimonio comunale (in base alladeterminazione del Sindaco del Comune di Resi del 14.2.2022 che gli affidava lefunzioni dirigenziali fino al 30.6.2022) tuttavia, a seguito della stipula da partedel Comune di [OSCURATO:PERSONA] del contratto di appalto già menzionato era stato individuatoun funzionario dell’Ufficio con l’incarico di R.U.P., nella persona del GeometraLombardo [OSCURATO:PERSONA], ruolo che, dalle testimonianze assunte, risultava di fattoesercitato.Poste tali premesse, la Corte di merito ha quindi ritenuto che fosse onere delR.U.P. designato attivarsi con il dirigente dell’ufficio e con l’impresa appaltatriceper provvedere alla manutenzione del manto stradale, segnalando la presenza dibuche e provvedendo al relativo ripristino.Tale ricostruzione risulta tuttavia contraddetta dalla circostanza che la nominadel R.U.P. per i lavori di manutenzione delle aree cimiteriali era avvenuta in data1.10.2024 (doc. 2 allegato al ricorso), quindi in epoca successiva all’evento percui é giudizio, avvenuto in data 8.4.2022, periodo in cui era vigente una diversadelibera datata 14.2.2022, di talché all’epoca dei fatti tale funzione non potevaritenersi attribuita al [OSCURATO:PERSONA] con conseguente diverso regime di attribuzionedelle responsabilità e dei poteri. Pertanto, per tale profilo, la sentenzaimpugnata, é affetta dal vizio di travisamento della prova nei termini denunciatidal ricorrente.La sentenza impugnata é censurabile anche per altri profili ed in particolareladdove non ha considerato la specifica posizione di garanzia rivestitadall’odierno imputato nell’organizzazione comunale in virtù del ruolo assunto diresponsabile tecnico del Comune di [OSCURATO:PERSONA], e ciò a prescindere dalla nomina di unR.U.P..Ed invero, in tema di responsabilità per colpa, sussiste in capo all'Enteproprietario di una strada, destinata ad uso pubblico, una posizione di garanziada cui deriva l'obbligo di vigilare affinché quell'uso si svolga senza pericolo,anche in caso di concessione di appalto per l'esecuzione di lavori dimanutenzione e sorveglianza stradale (Sez. 4, n. 16754 del 21/2/2023, Rv.284564-01, in cui, in applicazione del principio la Corte ha ritenuto sussistente laresponsabilità del funzionario incaricato della gestione e della esecuzione delcontratto di appalto per la manutenzione ordinaria e straordinaria della reteviaria provinciale per l'omicidio colposo conseguente a sinistro stradaleverificatosi per la mancata predisposizione di idonea segnaletica stradale e diilluminazione in un tratto curvilineo pericoloso).Giova altresì ribadire, contrariamente a quanto statuito dal giudice dell’appello,che compito cautelare del soggetto onerato della manutenzione di una strada èproprio quello di rimuovere quelle situazioni di irregolarità, da cui è prevedibilepossano sorgere problemi per la circolazione degli utenti, di talché il sindaco ed ilresponsabile dell'ufficio tecnico del comune, in virtù di una generale norma didiligenza che impone agli organi (rappresentativi o tecnici) dell'amministrazionecomunale di vigilare, nell'ambito delle rispettive competenze, sull'incolumità deicittadini, sono titolari della posizione di garanzia avente ad oggetto l'adeguatamanutenzione ed il controllo dello stato delle strade comunali.La sentenza impugnata, pertanto, non fa buon governo di tali principi, laddoveafferma che l’obbligo di manutenzione e di intervento sia subordinato allaricezione di segnalazioni e reclami da parte dei cittadini, dovendosi al contrarioribadire la necessità di un autonomo dovere di attivarsi in capo al titolare di unaposizione di garanzia.Ed invero la posizione di garanzia che il Sindaco e il responsabile dell'UfficioTecnico del Comune assumono sulla base di una generale norma di diligenza cheimpone loro di vigilare nell'ambito delle rispettive competenze per evitaresituazioni di pericolo ai cittadini, derivanti dalla non adeguata manutenzione edal non adeguato controllo dello stato delle strade comunali richiedono il lorole informazioni necessarie sullo stato delle strade comunali nonché per adottare iprovvedimenti organizzativi generali e dispositivi specifici per la eliminazione deipericoli accertati o comunque segnalati (vedi Sez. 4, n. 36475 del 15 gennaio2008, n.m.).3. Alla stregua di quanto fin qui esposto, la sentenza impugnata va annullata conrinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Caltanissetta, in diversa persona fisica,cui demanda altresì la regolamentazione delle spese tra le parti relativamente alpresente giudizio di legittimità. P.Q.Mannulla la sentenza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, al Tribunale diCaltanissetta in diversa persona fisica, cui demanda altresì la regolamentazionedelle spese tra le parti relativamente al presente giudizio di legittimità.Oscuramento dati della persona offesa.Così deciso il 17 giugno 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMarina [OSCURATO:PERSONA]