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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 2 marzo 2022

Cassazione n. 12278/2022

Testo disponibile della fonte

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te SENTENZA sul ricorso 173-2020 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], 2022 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; 756 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N 72, presso lo studio i dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 99/2019 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 19/06/2019 R.G.N. 31/2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]' visto l art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha depositato conclusioni scritte.

Udienza pubblica del 2 marzo 2022 - Pres.

Berrino, rel.

Buffa - Causa numero 20 - INPS contro [OSCURATO:PERSONA] sentenza 3580/19, la Corte di Cassazione ha cassato con rinvio la decisione della corte territoriale che, nel riconoscere il diritto del contribuente in epigrafe alla riliquidazione della pensione con maggiorazione sulla base dei criteri del Fondo elettrici, aveva escluso la decadenza.

A seguito del rinvio, la Corte d'appello di Trieste, con sentenza del 19.6.19, ha applicato la decadenza (mobile) ai soliKper i quali era decorsa la prestazione, ma non a quest'ultima, calcolando il termine in relazione ai ratei maturati (e non in relazione alla precedente domanda di riliquidazione).

Avverso tale sentenza ricorre l'INPS per un motivo, illustrato da memoria, che lamenta violazione di legge in ragione dell'inapplicabilità della decadenza mobile alla riliquidazione, non essendovi domanda amministrativa né ricorso.

Resiste il contribuente con controricorso.

Il ricorso è infondato.

Questa Corte ha infatti già precisato (Sez.

L - , Sentenza n. 17430 del 17/06/2021, Rv. 661517) che, in riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza triennale di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, come modificato dall'art. 38, comma 1, lett. d), del d.l. n. 98 del 2011, conv., con modif., dalla

I. n. 111 del 2011, si applica solo alle differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale.

Ne deriva il rigetto del ricorso.

Spese secondo soccombenza.

Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. p.q.m. rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre spese al 15 % ed accessori di legge, con distrazione in favore degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso nella camera di consiglio del 2 marzo 2022. [OSCURATO:PERSONA] consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] \ CORTE SCPRE2IA Dì ;,I;A:3A7

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te SENTENZA sul ricorso 173-2020 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], 2022 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; 756 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N 72, presso lo studio i dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 99/2019 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 19/06/2019 R.G.N. 31/2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]' visto l art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha depositato conclusioni scritte. Udienza pubblica del 2 marzo 2022 - Pres. Berrino, rel. Buffa - Causa numero 20 - INPS contro [OSCURATO:PERSONA] sentenza 3580/19, la Corte di Cassazione ha cassato con rinvio la decisione della corte territoriale che, nel riconoscere il diritto del contribuente in epigrafe alla riliquidazione della pensione con maggiorazione sulla base dei criteri del Fondo elettrici, aveva escluso la decadenza. A seguito del rinvio, la Corte d'appello di Trieste, con sentenza del 19.6.19, ha applicato la decadenza (mobile) ai soliKper i quali era decorsa la prestazione, ma non a quest'ultima, calcolando il termine in relazione ai ratei maturati (e non in relazione alla precedente domanda di riliquidazione). Avverso tale sentenza ricorre l'INPS per un motivo, illustrato da memoria, che lamenta violazione di legge in ragione dell'inapplicabilità della decadenza mobile alla riliquidazione, non essendovi domanda amministrativa né ricorso. Resiste il contribuente con controricorso. Il ricorso è infondato. Questa Corte ha infatti già precisato (Sez. L - , Sentenza n. 17430 del 17/06/2021, Rv. 661517) che, in riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza triennale di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, come modificato dall'art. 38, comma 1, lett. d), del d.l. n. 98 del 2011, conv., con modif., dalla I. n. 111 del 2011, si applica solo alle differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale. Ne deriva il rigetto del ricorso. Spese secondo soccombenza. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. p.q.m. rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre spese al 15 % ed accessori di legge, con distrazione in favore degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio del 2 marzo 2022. [OSCURATO:PERSONA] consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] \ CORTE SCPRE2IA Dì ;,I;A:3A7