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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 18 giugno 2026

Cassazione n. 20640/2026

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dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e PaoloZucchinali, con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia;-controricorrente--ricorrente incidentale-avverso la sentenza n. 884/2025 emessa dalla CORTE D'APPELLO diPALERMOVista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti.Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrenteabbia chiesto la decisione del ricorso.Numero registro generale 1121/2026Numero sezionale 780/2026Numero di raccolta generale 20640/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,Data pubblicazione 18/06/2026c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391c.p.c.Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo.

Quanto al ricorso incidentale, si evidenza che questaCorte ha precisato (Cass. n. 4074/2014, Cass. n. 7553/2025) che,in caso di inammissibilità del ricorso principale, il ricorso incidentaletardivo è inefficace ai sensi dell’art. 334, secondo comma, c.p.c., conla conseguenza che la soccombenza va riferita alla sola partericorrente in via principale, restando irrilevante se sul ricorsoincidentale vi sarebbe stata soccombenza del controricorrente,all’esame dell’impugnazione incidentale e dunque l’applicazione delprincipio di causalità con riferimento al “decisum” evidenzia chel’instaurazione del giudizio è da addebitare soltanto alla partericorrente principale.

P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente principale al pagamento, in favore dellaparte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, cheliquida in Euro 2.200,00 per compensi professionali, oltre alle speseforfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 17 giugno 2026dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e PaoloZucchinali, con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia;-controricorrente--ricorrente incidentale-avverso la sentenza n. 884/2025 emessa dalla CORTE D'APPELLO diPALERMOVista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti.Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrenteabbia chiesto la decisione del ricorso.Numero registro generale 1121/2026Numero sezionale 780/2026Numero di raccolta generale 20640/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,Data pubblicazione 18/06/2026c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391c.p.c.Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo. Quanto al ricorso incidentale, si evidenza che questaCorte ha precisato (Cass. n. 4074/2014, Cass. n. 7553/2025) che,in caso di inammissibilità del ricorso principale, il ricorso incidentaletardivo è inefficace ai sensi dell’art. 334, secondo comma, c.p.c., conla conseguenza che la soccombenza va riferita alla sola partericorrente in via principale, restando irrilevante se sul ricorsoincidentale vi sarebbe stata soccombenza del controricorrente,all’esame dell’impugnazione incidentale e dunque l’applicazione delprincipio di causalità con riferimento al “decisum” evidenzia chel’instaurazione del giudizio è da addebitare soltanto alla partericorrente principale. P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente principale al pagamento, in favore dellaparte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, cheliquida in Euro 2.200,00 per compensi professionali, oltre alle speseforfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 17 giugno 2026dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 20640/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris