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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 gennaio 1963

Cassazione n. 22404/2026

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1. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

3. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

4. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2025 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e per l'inammissibilità dei ricorsi di Di marzo e [OSCURATO:PERSONA]; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma, in sostituzione degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma, difensore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] del foro di Palermo, difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], entrambi del foro di Palermo, difensori di [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA] del foro di Palermo, difensore di [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi dei ricorsi chiedendone l'accoglimento l'[OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Palermo, a seguito di annullamento con rinvio disposto con sentenza della Corte di cassazione n. 2787/2023, in parziale riforma della sentenza del Giudice dell'udienza preliminare di Palermo resa in data 28/09/2020, già parzialmente riformata dalla Corte di Appello di Palermo con sentenza resa in data 11/04/2022: ha ridotto per [OSCURATO:PERSONA] la pena determinata a titolo di continuazione esterna con i reati di cui alla sentenza resa dalla Corte di Appello di Palermo in data 24/05/2006 (irrevocabile il 29/10/2007) in anni sei di reclusione e, per l'effetto, ha rideterminato la pena complessiva in anni venti e mesi quattro di reclusione, di cui anni quattordici e mesi quattro di reclusione per i reati, già tra loro unificati per continuazione, oggetto di giudizio, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dal reato di estorsione loro ascritto in concorso al capo 11) perché il fatto non sussiste e, per l'effetto, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in complessivi anni undici e mesi quattro di reclusione e la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in complessivi anni dieci e mesi otto di reclusione; ha rideterminato la pena per [OSCURATO:PERSONA] in complessivi anni sei e mesi otto di reclusione, con revoca delle statuizioni civili a suo carico nei confronti di tutte le parti civili fatta eccezione per la "[OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] A. [OSCURATO:PERSONA]".

2. Avverso la sentenza sopra indicata hanno proposto ricorso per cassazione, con distinti atti sottoscritti dai rispettivi difensori, [OSCURATO:PERSONA]', [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], articolando, ciascuno, i motivi di ricorso, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.

Con il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è stata dedotta, con un unico motivo, violazione di legge in relazione all'art. 81 cod. pen. per avere l'impugnata sentenza applicato, nell'ambito del calcolo operato ai fini dell'aumento per la continuazione esterna, una pena di anni quattro e mesi nove di reclusione per il delitto associativo, sebbene nella precedente statuizione di condanna del 24/05/2006, irrevocabile il 29/10/2007, fosse stata irrogata per tale reato una pena, in continuazione, inferiore ad anni due di reclusione.

La pronuncia rescindente aveva annullato la sentenza di appello n. 2819/2022, che, in riforma della statuizione resa dal Giudice dell'Udienza preliminare, aveva disposto la continuazione tra i reati oggetto del presente procedimento e quelli già giudicati 2dalla Corte di Appello di Palermo con sentenza del 24/05/2006, aumentando di conseguenza la pena di anni otto, mesi sei, giorni venti di reclusione e rideterminando, per l'effetto, la pena in anni ventidue, mesi dieci e giorni venti di reclusione.

L'annullamento era intervenuto in ragione dell'omessa motivazione quanto ai singoli aumenti di pena relativi ai reati satellite.

La sentenza impugnata, in sede di giudizio di rinvio, ha correttamente distinto le pene da applicare per i singoli reati satellite di cui alla precedente sentenza da unificare sotto il vincolo della continuazione esterna, ma ha totalmente disatteso - stravolgendolo - quanto già statuito con la sentenza irrevocabile del 24/05/2006 irrogando, a titolo di aumento per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. (già giudicato), anni quattro e mesi nove di reclusione, laddove nella sentenza irrevocabile, l'aumento per il medesimo reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., calcolato sul reato estorsivo, assunto in quel processo come reato più grave, era pari ad anni due di reclusione.

E' stata dunque irrogata una pena illegale non solo in violazione del principio di proporzionalità che presiede la determinazione di ciascun aumento per i reati satellite ma anche in violazione del principio, affermato dalla giurisprudenza in relazione alla fase esecutiva, ma applicabile anche alla fase di cognizione, in forza del quale la rideterminazione della porzione di pena incontra il limite posto dal divieto di reformatio in peius, nel senso che il giudice non può quantificare gli aumenti di pena per i reati satellite già giudicati in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabile di condanna.

4. Con il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], sono stati dedotti, con un unico motivo, violazione di legge in relazione all'art.62-bis cod. pen. e vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, per avere la Corte di appello pretermesso la valutazione della personalità del ricorrente, incentrando l'apparente motivazione sul titolo di reato, ovvero la partecipazione all'associazione di stampo mafioso. ritenuto l'imputato, erroneamente indicato come pregiudicato, non meritevole delle circostanze attenuanti generiche in ragione della asserita assenza di resipiscenza.

La Corte non ha tenuto conto dell'incensuratezza di [OSCURATO:PERSONA] né della circostanza che, nonostante l'iniziale contestazione anche del reato estorsivo, da cui è poi stato assolto, dopo meno di un anno dall'inizio della custodia cautelare in carcere, egli è stato posto agli arresti domiciliari con parere favorevole dell'Ufficio di Procura.

5. Con il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] sono stati dedotti violazione c/di legge in relazione all'art. 62-bis cod. pen. e vizio di motivazione in ordine al / diniego delle circostanze attenuanti generiche.

La pronuncia rescindente avevacensurato la motivazione della sentenza cassata tanto con riferimento alla consumazione del reato di estorsione di cui al capo 11), dal quale poi [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto, quanto con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

Tale diniego è stato confermato dalla sentenza impugnata con motivazione carente ed anzi apparente, essendosi limitata la Corte di appello ad affermare che il [OSCURATO:PERSONA] è soggetto sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per la durata di anni tre e mesi sei e che vi è stata totale assenza di resipiscenza manifestata dall'imputato nel corso del giudizio, ad ulteriore dimostrazione della rimarchevole personalità negativa.

La Corte non ha dunque tenuto in alcun conto il fatto che [OSCURATO:PERSONA] è soggetto incensurato, mai sottoposto a misura di prevenzione personale e posto agli arresti domiciliari dopo meno di un anno dall'applicazione della custodia cautelare con il parere favorevole dell'ufficio di procura, ciò che conferma la positiva personalità di [OSCURATO:PERSONA], peraltro condannato per il solo reato associativo, essendo stato assolto dall'unico reato fine contestato.

5. Con il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] sono stati articolati quattro motivi.

5.1. Con il primo motivo è stata dedotta violazione di legge, in relazione agli artt.110-416-bis e 418 cod. pen.

La Corte di appello si è sottratta all'onere di riesaminare non solo il punto specifico oggetto di annullamento, concernente il trattamento sanzionatorio, ma anche tutte le questioni logicamente connesse e assorbite dalla pronuncia cassata.

In particolare, il giudice del rinvio avrebbe dovuto rivalutare la posizione dell'imputato sotto il profilo concernente la materialità del contributo fornito dall'imputato e la sua capacità di influenzare le dinamiche operative dell'associazione mafiosa, a fronte di un compendio probatorio assolutamente contrastante e contraddittorio, inidoneo, perciò, a supportare il giudizio di responsabilità dell'imputato per concorso esterno nel reato associativo, ed al più sufficiente ad affermare la responsabilità per il meno grave reato di cui all'art. 418 cod. pen. 5.2.

Con il secondo motivo sono stati dedotti violazione di legge in relazione agli artt. 62-bis e 69 cod. pen. e vizio di motivazione.

La Corte di appello, considerata la condotta contestata e il corretto comportamento processuale dell'imputato, soggetto incensurato e senza alcun carico pendente, che da sempre ha posto in essere un comportamento processuale corretto, avrebbe dovuto riconoscere le attenuanti generiche nella massima ampiezza, al fine di adeguare la pena al fatto concreto, nel rispetto del principio d ragionevolezza e della finalità rieducativa della pena.

45.3. Con il terzo motivo sono stati dedotti violazione di legge in relazione agli artt 132,133 cod. pen. e 125 e 546 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena.

La Corte di appello ha ridotto la pena ad anni sei e mesi otto di reclusione, partendo dalla pena base di anni dieci, pari al minimo edittale di cui al primo comma dell'art. 416-bis cod. pen., poi ridotta di un terzo per il rito, non tenendo conto del fatto che le condotte attribuite a [OSCURATO:PERSONA] sono contestate sino al 2016, epoca in cui la pena minima per il reato associativo era pari ad anni sette di reclusione.

Difetta poi la motivazione in ordine ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen. essendosi la Corte -di appello limitata ad affermare che, in ossequio alle coordinate ermeneutiche delineate dalla pronuncia rescindente, tenuto conto della riqualificazione della condotta di partecipazione in concorso esterno, il trattamento sanzionatorio doveva essere rideterminato in me/ius.

5.4. Con il quarto motivo sono stati dedotti violazione di legge in relazione al risarcimento del danno alla parte civile "[OSCURATO:PERSONA] lotta contro illegalità e mafie A. [OSCURATO:PERSONA]" ed alla rifusione delle spese di costituzione.

La Corte di appello ha, illogicamente, ritenuto definitive, per effetto della decisione della Corte di cassazione, le statuizioni civili in favore dell'[OSCURATO:PERSONA], affermando di dover revocare tutte le altre statuizioni civili nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] perché, come evidenziato nella pronuncia rescindente, le parti civili non si erano costituite anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che non aveva, tuttavia, mosso alcuna censura in ordine alle statuizioni in favore della detta associazione.

Si tratta di argomentazione illogica perché dall'affermazione della mancanza di titolo anche in capo a tale associazione doveva, necessariamente, derivare la revoca anche delle statuizioni civili relative all'associazione medesima, così come richiesto con l'atto di appello. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è fondato, mentre sono complessivamente inammissibili i ricorsi proposti dagli altri ricorrenti

2. La sentenza impugnata è stata pronunciata all'esito dell'annullamento con rinvio della sentenza pronunciata dalla Corte di Appello di Palermo in data 11/04/2022, disposto dalla Corte di cassazione con sentenza n. 2787/2023.

Le questioni rimesse alla valutazione di questa Corte impongono di chiarire, preliminarmente, l'ambito del giudizio di rinvio delineato dalla pronuncia rescindente che, per quanto qui rileva: 5 /con riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], ha disposto l'annullamento limitatamente all'aumento di pena inflitta per la continuazione, per difetto di motivazione in relazione ai singoli aumenti disposti per i reati satellite, e alla misura di sicurezza della libertà vigilata, per difetto di espresso positivo scrutinio dell'effettiva pericolosità sociale del condannato, con rinvio per nuovo giudizio su detti punti e rigetto nel resto il ricorso; con riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha disposto l'annullamento per vizio di motivazione limitatamente all'affermazione di responsabilità per il reato di estorsione contestato al capo 11) ed al diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche, con rinvio per nuovo giudizio su detti punti e rigetto, nel resto, dei ricorsi; con riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], ha disposto l'annullamento limitatamente alla determinazione della misura della pena per vizio di motivazione e alle statuizioni nei confronti di tutte le parti civili ad esclusione dell" [OSCURATO:PERSONA] per la [OSCURATO:PERSONA] contro le [OSCURATO:PERSONA] e le [OSCURATO:PERSONA]", con rinvio per nuovo giudizio su detti punti e rigetto nel resto del ricorso.

3. Venendo all'esame del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], va, in primo luogo, rilevato che i dati prospettati dal ricorrente sono coerenti con quanto desumibile dalle sentenze in atti.

3.1. La sentenza impugnata, in sede di giudizio di rinvio, ha condannato Scímò alla pena finale di anni venti e mesi quattro di reclusione, disponendo la continuazione esterna tra i reati oggetto di giudizio (per i quali è stata applicata la pena di anni quattordici e mesi quattro di reclusione, già calcolata la continuazione interna) e quelli giudicati con sentenza della Corte di appello di Palermo del 24/05/2026, divenuta irrevocabile il 29/10/2007, assumendo, quale reato più grave, quello di cui all'art. 416-bis cod. pen. oggetto di giudizio (capo 1) e provvedendo, poi, in coerenza con le indicazioni della pronuncia rescindente, alla specifica indicazione degli aumenti disposti a titolo di continuazione in relazione a ciascuno dei reati satellite sub iudice ed a ciascuno dei reati satellite oggetto di sentenza irrevocabile.

In particolare, quanto alla continuazione esterna, la Corte di appello ha ridotto l'entità dell'aumento per la continuazione con i reati già giudicati in complessivi anni sei di reclusione (già valutata la riduzione di un terzo per il rito), computando le seguenti porzioni di pena: anni quattro e mesi nove di reclusione per il reato di cui all'art. 416-bis cod., mesi nove di reclusione per ciascuna delle cinque estorsioni consumate contestate (per complessivi anni tre e mesi nove di reclusione), mesi tre di reclusione per il delitto di tentata estorsione e ulteriori mesi due di reclusione per il delitto di detenzione di armi. 6Dalla sentenza irrevocabile di condanna già richiamata risulta che, invece, la porzione di pena computata a titolo di aumento per la continuazione in relazione al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. contestato al capo A), costituente reato satellite rispetto al più grave reato estorsivo di cui al capo D-3), era stata determinata della misura di anni due di reclusione (poi ridotta per il rito).

Tanto emerge dal calcolo della pena operato dal Giudice dell'Udienza preliminare di Palermo del 5/04/2004 e rimasto immutato anche per effetto della sentenza pronunciata dalla Corte di appello del 24/05/2026, divenuta irrevocabile il 29/10/2007, che ha rideterminato la pena di anni sedici di reclusione, già irrogata dal primo giudice, in quella di anni quattordici, mesi dieci e giorni venti di reclusione, in conseguenza dell'assoluzione dell'imputato dai reati contestati ai capi F4) e C5).

Ne consegue che la porzione di pena, pari ad anni quattro e mesi nove di reclusione, stabilita nella sentenza impugnata a titolo di aumento per la continuazione per il reato di cui all'art. 416-bis cod. già giudicato, risulta superiore a quella, pari ad anni due di reclusione, stabilita per il medesimo reato dalla sentenza irrevocabile.

3.2. Si tratta di statuizione che, come correttamente rilevato dal ricorrente, integra una violazione del divieto di reformatio in peius.

In proposito va osservato che il principio espresso, in relazione alla fase del giudizio di esecuzione, dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez.

U, Sentenza n. 6296 del 24/11/2016, dep. 10/02/2017, Rv. 268735-01), in forza del quale [iil giudice dell'esecuzione, nel procedere alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio per effetto dell'applicazione della disciplina del reato continuato, non può quantificare gli aumenti di pena per i reati-satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabile di condanna) è stato ribadito anche quanto alla fase di cognizione, in relazione ad una fattispecie analoga a quella in esame.

Si è infatti affermato che "[i]n tema di applicazione della disciplina della continuazione, il giudice della cognizione, che individui il reato più grave in quello sottoposto al suo esame e i reati satellite in quelli già giudicati con sentenza irrevocabile, nella rideterminazione della pena, è vincolato al rispetto del divieto di "reformatio in peius" di cui all'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., non potendo, pertanto, quantificare l'aumento della pena per detti reati satellite in misura superiore rispetto a quella originariamente disposta nella sentenza divenuta irrevocabile (Sez. 3, n. 13725 del 15/11/2018, dep. 29/03/2019, Rv. 275187-01).

Il principio è stato ribadito da Sez. 6, n. 3998 del 17/12/2023, dep. 2024, non mass. in relazione ad una fattispecie in cui il reato base era stato individuato non in quello sub iudice bensì in uno dei reati oggetto della sentenza passata in 7giudicato.

Si è in proposito precisato che "ove venga individuato quale reato più grave quello già giudicato in continuazione con altri reati con sentenza definitiva, il giudice della cognizione, ferma restando la pena già determinata per tale reato, deve necessariamente procedere alla determinazione degli aumenti di pena, secondo i parametri indicati dall'art. 133 cod. pen., per tutti i reati satellite, siano questi oggetto della sua cognizione o già giudicati", fermo che con riferimento a questi ultimi, "la "rideterminazione" della porzione di pena incontra il limite posto dal divieto di reformatio in peius - nel senso che il giudice non può quantificare gli aumenti di pena per i reati-satellite già giudicati in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabile di condanna (cfr. Sez.

U, n. 6296 dei 24/1.1/2016, dep. 2017, Nocerino, Rv. 268735)", potendo invece il giudice giungere ad una riduzione delle singole porzioni di pena "ove emergano, in quanto rilevati d'ufficio o allegati dall'interessato, elementi dai quali possa evincersi una iniquità dei singoli aumenti".

Né rileva, nel caso di specie, l'orientamento, espresso Sez.

U, n. 16208 del 27/03/2014, Rv. 258653-01 in forza del quale [n]on viola il divieto di "reformatio in peius" previsto dall'art. 597 cod. proc. pen. il giudice dell'impugnazione che, quando muta la struttura del reato continuato (come avviene se la regiudicanda satellite diventa quella più grave o cambia la qualificazione giuridica di quest'ultima), apporta per uno dei fatti unificati dall'identità del disegno criminoso un aumento maggiore rispetto a quello ritenuto dal primo giudice, pur non irrogando una pena complessivamente maggiore".

Nella vicenda in esame, infatti, non è dato individuare alcun mutamento della struttura del reato continuato, posto che il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. (oggetto della pronuncia irrevocabile) ha mantenuto inalterata, in entrambi i giudizi, la natura di reato satellite, risultando soltanto modificato il titolo di reato assunto quale reato più grave, individuato nel delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. contestato al capo 1) del giudizio definito con la sentenza impugnata e che, nel giudizio definito con sentenza irrevocabile, era individuato nel reato estorsivo di cui al capo D-3).

3.2. All'accoglimento del motivo di ricorso consegue l'annullamento sul punto della sentenza impugnata, che va disposto senza rinvio ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett.

I) cod. proc. pen.

Sussistono, infatti, le condizioni per procedere alla rideterminazione della pena irrogata dal giudice di merito, previa riduzione della porzione di pena irrogata, a titolo di continuazione esterna, per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. già contestato al capo A) nel giudizio definito con sentenza irrevocabile di condanna, da anni quattro e mesi nove di reclusione ad anni due di reclusione (in misura pari, cioè, all'aumento già disposto con la sentenza irrevocabile), e 8decurtando, di conseguenza, dalla pena irrogata con la sentenza impugnata, la porzione di pena di anni uno e mesi dieci di reclusione (calcolata computando la riduzione di un terzo per iì rito abbreviato sulla porzione di pena di anni due e mesi nove di reclusione), dalla pena di anni venti e mesi quattro di reclusione, irrogata con la sentenza impugnata, così giungendosi alla pena finale di anni diciotto e mesi sei di reclusione.

4. I motivi di ricorso prospettati da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che possono essere trattati congiuntamente, sono manifestamente infondati.

La pronuncia rescindente, in relazione alla posizione di entrambi i ricorrenti, aveva censurato il difetto di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, indicando la necessità di tenere conto, nel valutare il grado di offensività della condotta, anche degli esiti del nuovo giudizio in ordine al reato di cui al capo 11) dell'imputazione La Corte di appello, con motivazione comune ai due odierni ricorrenti, ha analiticamente scrutinato l'eventuale sussistenza di elementi positivi di meritevolezza che (anche tenuto conto della contestuale assoluzione dal reato di estorsione contestato al capo 11), sono stati esclusi sulla base di plurimi indici quali: la gravità dei fatti di reato in contestazione, già di per sé espressivi, per loro concrete modalità esecutive, di una non comune pervicacia criminosa; l'entità del vulnus ai beni giuridici tutelati dalle norme incriminatrici violate, tenuto conto altresì dello spessore criminale dei soggetti agenti ,,della famiglia mafiosa di Brancaccio, storicamente tra le più potenti; l'intensità del dolo (trattandosi di condotte nient'affatto estemporanee); la straordinaria capacità a delinquere degli imputati, desunta - oltre che dalle concrete modalità delle azioni criminose sub iudice - la totale assenza di resipiscenza manifestata dagli imputati nel corso del presente giudizio, ad ulteriore dimostrazione delia loro personalità negativa.

La Corte di appello ha, poi, valorizzato i plurimi precedenti penali a carico di [OSCURATO:PERSONA], già gravato da svariate condanne irrevocabili, anche per delitti gravi e idonei a generare un significativo "allarme sociale" e, quanto a [OSCURATO:PERSONA], l'intervenuta applicazione, nell'anno 2023, della misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per la durata di anni tre e mesi sei.

Le argomentazioni prospettate dai ricorrenti non sono idonee ad inficiare la tenuta logica della motivazione della sentenza impugnata, dovendosi solo precisare che la doglianza prospettata nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA], secondo cui il riferimento alla misura di prevenzione sarebbe frutto di errore di persona, è solo (incidentalmente) enunciata dal ricorrente e non supportata da qualsivoglia allegazione.

95. I motivi di ricorso prospettati da [OSCURATO:PERSONA] sono complessivamente inammissibili.

5.1. Quanto al primo, secondo e quarto motivo, il ricorso è inammissibile in quanto proposto fuori dai casi consentiti ai sensi dell'art. 628, comma 2, cod. proc. pen. riguardando i motivi di ricorso punti i già decisi dalla Corte di cassazione con la pronuncia prescindente.

Preliminarmente va rammentato che l'annullamento parziale con rinvio disposto dalla Corte di cassazione determina la formazione del giudicato sui capi e sui punti della sentenza non annullati, dovendosi intendere per "punto" qualsiasi statuizione avente un'autonomia giuridico-concettuale, non consistente in un mero passaggio argomentativo, la cui individuazione spetta, in concreto, al giudice di legittimità in sede rescindente, che delinea il discrimine fra ciò che è oggetto di annullamento e ciò che non lo è (Sez. 3, n. 30805 del 15/01/2024, Rv. 286870-03).

Né è, d'altro canto, necessaria la declaratoria, in dispositivo, delle parti della sentenza impugnata divenute irrevocabili ex art. 624, comma 2, cod. pen., perchè tale declaratoria "ha efficacia meramente dichiarativa e non costitutiva, sicché, ove tale dichiarazione sia stata omessa, è comunque consentito alla Corte, adita con ricorso avverso la sentenza del giudice di rinvio, individuare, in base alla lettura e all'interpretazione della sua precedente sentenza, le parti passate in giudicato. (Sez. 3, n. 30805 del 15/01/2024, Rv. 286870-04).

Nel caso di specie, l'annullamento parziale disposto con sentenza n. 2787/ 2023, all'esito della quale è intervenuta, in sede di giudizio di rinvio, la sentenza impugnata con l'odierno ricorso, ha riguardato esclusivamente la determinazione della misura della pena per vizio di motivazione e le statuizioni nei confronti di tutte le parti civili ad esclusione dell'"[OSCURATO:PERSONA] per la [OSCURATO:PERSONA] contro le [OSCURATO:PERSONA] e le [OSCURATO:PERSONA]".

I motivi di ricorso, incentrati sull'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 416-bis e l'omessa riqualificazione ai sensi dell'art. 418 cod. pen. (primo motivo), al diniego delle circostanze attenuanti generiche (secondo motivo) e al risarcimento del danno alla parte civile [OSCURATO:PERSONA] lotta contro illegalità e mafie A. [OSCURATO:PERSONA] (quarto motivo) non solo riguardano capi e punti della decisione privi di qualsivoglia connessione sostanziale con l'oggetto dell'annullamento, ma sono reiterativi di motivi già espressamente dichiarati inammissibili dalla Corte di cassazione con la pronuncia rescindente.

La Corte di cassazione, con la pronuncia richiamata, ha, infatti rigettato tutti i motivi di ricorso concernenti la responsabilità dell'imputato, compresi il primo motivo, con cui si era censurata l'affermazione di responsabilità per concorso esterno, ritenuto non proponibile, ed il secondo, con il quale era stata chiesta riqualificazione del delitto di cui all'art. 416 in assistenza a banda armata 10ex art. 418 cod. pen. ritenuto infondato; ha ritenuto infondato il motivo relativo all'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche (v. punto 10.3 della sentenza) e, nell'annullare con rinvio la sentenza di appello quanto alle statuizioni civili in favore delle parti civili costituite, ha espressamente fatto salva la statuizione del risarcimento del danno in favore dell' [OSCURATO:PERSONA] per la [OSCURATO:PERSONA] contro le [OSCURATO:PERSONA] e le [OSCURATO:PERSONA]", evidenziando che nessuna contestazione era stata sollevata dal ricorrente con riguardo a tali statuizioni, con conseguente formazione del giudicato.

5.2. Il terzo motivo, con il quale si censura la determinazione della pena, è manifestamente infondato.

La pronuncia rescindente aveva censurato la sentenza di appello annullata perché la Corte di appello aveva da un lato, completamente omesso di motivare, con riferimento ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen., in ordine alle ragioni che l'avevano indotta a determinare la pena irrogata al [OSCURATO:PERSONA] nella misura di dodici anni di reclusione, e, dall'altro lato, aveva stabilito tale pena nella stessa misura che era stata irrogata dal G.u.p. del Tribunale di Palermo per il reato aggravato ai sensi del quarto comma dell'art. 416, sesto comma, cod. pen., senza considerare che, poiché tale circostanza aggravante era stata esclusa dalla stessa Corte d'appello, ciò imponeva la riduzione della pena che era stata inflitta in primo grado per il reato aggravato. (v. punto 10.4 della pronuncia rescindente).

La Corte di appello, nella sentenza impugnata, ha rideterminato la pena nel minimo edittale, con conseguente superfluità di specifica motivazione quanto ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen.

Manifestamente infondato è, altresì, l'assunto secondo il quale la sanzione edittale minima per il reato di cui all'articolo 416-bis cod. pen. fosse, nel 2016, pari a sette anni di reclusione, posto che la pena stabilita per tale reato, originariamente compresa tra sette e dodici anni di reclusione, è stata modificata nella nuova cornice edittale compresa tra dieci e quindici anni di reclusione già a far data dal 14/06/2015, per effetto della

I. 27 maggio 2015, n. 69.

6. Alla stregua di tali considerazioni, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente alla quantificazione della pena, che va rideterminata, quanto alla pena detentiva, in anni diciotto e mesi sei di reclusione.

Vanno dichiarati inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 11 P.Q.[OSCURATO:PERSONA] Giudizitno EN11M 12

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osti da: 1. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 4. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2025 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e per l'inammissibilità dei ricorsi di Di marzo e [OSCURATO:PERSONA]; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma, in sostituzione degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma, difensore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] del foro di Palermo, difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], entrambi del foro di Palermo, difensori di [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA] del foro di Palermo, difensore di [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi dei ricorsi chiedendone l'accoglimento l'[OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Palermo, a seguito di annullamento con rinvio disposto con sentenza della Corte di cassazione n. 2787/2023, in parziale riforma della sentenza del Giudice dell'udienza preliminare di Palermo resa in data 28/09/2020, già parzialmente riformata dalla Corte di Appello di Palermo con sentenza resa in data 11/04/2022: ha ridotto per [OSCURATO:PERSONA] la pena determinata a titolo di continuazione esterna con i reati di cui alla sentenza resa dalla Corte di Appello di Palermo in data 24/05/2006 (irrevocabile il 29/10/2007) in anni sei di reclusione e, per l'effetto, ha rideterminato la pena complessiva in anni venti e mesi quattro di reclusione, di cui anni quattordici e mesi quattro di reclusione per i reati, già tra loro unificati per continuazione, oggetto di giudizio, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dal reato di estorsione loro ascritto in concorso al capo 11) perché il fatto non sussiste e, per l'effetto, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in complessivi anni undici e mesi quattro di reclusione e la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in complessivi anni dieci e mesi otto di reclusione; ha rideterminato la pena per [OSCURATO:PERSONA] in complessivi anni sei e mesi otto di reclusione, con revoca delle statuizioni civili a suo carico nei confronti di tutte le parti civili fatta eccezione per la "[OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] A. [OSCURATO:PERSONA]". 2. Avverso la sentenza sopra indicata hanno proposto ricorso per cassazione, con distinti atti sottoscritti dai rispettivi difensori, [OSCURATO:PERSONA]', [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], articolando, ciascuno, i motivi di ricorso, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Con il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è stata dedotta, con un unico motivo, violazione di legge in relazione all'art. 81 cod. pen. per avere l'impugnata sentenza applicato, nell'ambito del calcolo operato ai fini dell'aumento per la continuazione esterna, una pena di anni quattro e mesi nove di reclusione per il delitto associativo, sebbene nella precedente statuizione di condanna del 24/05/2006, irrevocabile il 29/10/2007, fosse stata irrogata per tale reato una pena, in continuazione, inferiore ad anni due di reclusione. La pronuncia rescindente aveva annullato la sentenza di appello n. 2819/2022, che, in riforma della statuizione resa dal Giudice dell'Udienza preliminare, aveva disposto la continuazione tra i reati oggetto del presente procedimento e quelli già giudicati 2dalla Corte di Appello di Palermo con sentenza del 24/05/2006, aumentando di conseguenza la pena di anni otto, mesi sei, giorni venti di reclusione e rideterminando, per l'effetto, la pena in anni ventidue, mesi dieci e giorni venti di reclusione. L'annullamento era intervenuto in ragione dell'omessa motivazione quanto ai singoli aumenti di pena relativi ai reati satellite. La sentenza impugnata, in sede di giudizio di rinvio, ha correttamente distinto le pene da applicare per i singoli reati satellite di cui alla precedente sentenza da unificare sotto il vincolo della continuazione esterna, ma ha totalmente disatteso - stravolgendolo - quanto già statuito con la sentenza irrevocabile del 24/05/2006 irrogando, a titolo di aumento per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. (già giudicato), anni quattro e mesi nove di reclusione, laddove nella sentenza irrevocabile, l'aumento per il medesimo reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., calcolato sul reato estorsivo, assunto in quel processo come reato più grave, era pari ad anni due di reclusione. E' stata dunque irrogata una pena illegale non solo in violazione del principio di proporzionalità che presiede la determinazione di ciascun aumento per i reati satellite ma anche in violazione del principio, affermato dalla giurisprudenza in relazione alla fase esecutiva, ma applicabile anche alla fase di cognizione, in forza del quale la rideterminazione della porzione di pena incontra il limite posto dal divieto di reformatio in peius, nel senso che il giudice non può quantificare gli aumenti di pena per i reati satellite già giudicati in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabile di condanna. 4. Con il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], sono stati dedotti, con un unico motivo, violazione di legge in relazione all'art.62-bis cod. pen. e vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, per avere la Corte di appello pretermesso la valutazione della personalità del ricorrente, incentrando l'apparente motivazione sul titolo di reato, ovvero la partecipazione all'associazione di stampo mafioso. ritenuto l'imputato, erroneamente indicato come pregiudicato, non meritevole delle circostanze attenuanti generiche in ragione della asserita assenza di resipiscenza. La Corte non ha tenuto conto dell'incensuratezza di [OSCURATO:PERSONA] né della circostanza che, nonostante l'iniziale contestazione anche del reato estorsivo, da cui è poi stato assolto, dopo meno di un anno dall'inizio della custodia cautelare in carcere, egli è stato posto agli arresti domiciliari con parere favorevole dell'Ufficio di Procura. 5. Con il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] sono stati dedotti violazione c/di legge in relazione all'art. 62-bis cod. pen. e vizio di motivazione in ordine al / diniego delle circostanze attenuanti generiche. La pronuncia rescindente avevacensurato la motivazione della sentenza cassata tanto con riferimento alla consumazione del reato di estorsione di cui al capo 11), dal quale poi [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto, quanto con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Tale diniego è stato confermato dalla sentenza impugnata con motivazione carente ed anzi apparente, essendosi limitata la Corte di appello ad affermare che il [OSCURATO:PERSONA] è soggetto sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per la durata di anni tre e mesi sei e che vi è stata totale assenza di resipiscenza manifestata dall'imputato nel corso del giudizio, ad ulteriore dimostrazione della rimarchevole personalità negativa. La Corte non ha dunque tenuto in alcun conto il fatto che [OSCURATO:PERSONA] è soggetto incensurato, mai sottoposto a misura di prevenzione personale e posto agli arresti domiciliari dopo meno di un anno dall'applicazione della custodia cautelare con il parere favorevole dell'ufficio di procura, ciò che conferma la positiva personalità di [OSCURATO:PERSONA], peraltro condannato per il solo reato associativo, essendo stato assolto dall'unico reato fine contestato. 5. Con il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] sono stati articolati quattro motivi. 5.1. Con il primo motivo è stata dedotta violazione di legge, in relazione agli artt.110-416-bis e 418 cod. pen. La Corte di appello si è sottratta all'onere di riesaminare non solo il punto specifico oggetto di annullamento, concernente il trattamento sanzionatorio, ma anche tutte le questioni logicamente connesse e assorbite dalla pronuncia cassata. In particolare, il giudice del rinvio avrebbe dovuto rivalutare la posizione dell'imputato sotto il profilo concernente la materialità del contributo fornito dall'imputato e la sua capacità di influenzare le dinamiche operative dell'associazione mafiosa, a fronte di un compendio probatorio assolutamente contrastante e contraddittorio, inidoneo, perciò, a supportare il giudizio di responsabilità dell'imputato per concorso esterno nel reato associativo, ed al più sufficiente ad affermare la responsabilità per il meno grave reato di cui all'art. 418 cod. pen. 5.2. Con il secondo motivo sono stati dedotti violazione di legge in relazione agli artt. 62-bis e 69 cod. pen. e vizio di motivazione. La Corte di appello, considerata la condotta contestata e il corretto comportamento processuale dell'imputato, soggetto incensurato e senza alcun carico pendente, che da sempre ha posto in essere un comportamento processuale corretto, avrebbe dovuto riconoscere le attenuanti generiche nella massima ampiezza, al fine di adeguare la pena al fatto concreto, nel rispetto del principio d ragionevolezza e della finalità rieducativa della pena. 45.3. Con il terzo motivo sono stati dedotti violazione di legge in relazione agli artt 132,133 cod. pen. e 125 e 546 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena. La Corte di appello ha ridotto la pena ad anni sei e mesi otto di reclusione, partendo dalla pena base di anni dieci, pari al minimo edittale di cui al primo comma dell'art. 416-bis cod. pen., poi ridotta di un terzo per il rito, non tenendo conto del fatto che le condotte attribuite a [OSCURATO:PERSONA] sono contestate sino al 2016, epoca in cui la pena minima per il reato associativo era pari ad anni sette di reclusione. Difetta poi la motivazione in ordine ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen. essendosi la Corte -di appello limitata ad affermare che, in ossequio alle coordinate ermeneutiche delineate dalla pronuncia rescindente, tenuto conto della riqualificazione della condotta di partecipazione in concorso esterno, il trattamento sanzionatorio doveva essere rideterminato in me/ius. 5.4. Con il quarto motivo sono stati dedotti violazione di legge in relazione al risarcimento del danno alla parte civile "[OSCURATO:PERSONA] lotta contro illegalità e mafie A. [OSCURATO:PERSONA]" ed alla rifusione delle spese di costituzione. La Corte di appello ha, illogicamente, ritenuto definitive, per effetto della decisione della Corte di cassazione, le statuizioni civili in favore dell'[OSCURATO:PERSONA], affermando di dover revocare tutte le altre statuizioni civili nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] perché, come evidenziato nella pronuncia rescindente, le parti civili non si erano costituite anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che non aveva, tuttavia, mosso alcuna censura in ordine alle statuizioni in favore della detta associazione. Si tratta di argomentazione illogica perché dall'affermazione della mancanza di titolo anche in capo a tale associazione doveva, necessariamente, derivare la revoca anche delle statuizioni civili relative all'associazione medesima, così come richiesto con l'atto di appello. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è fondato, mentre sono complessivamente inammissibili i ricorsi proposti dagli altri ricorrenti 2. La sentenza impugnata è stata pronunciata all'esito dell'annullamento con rinvio della sentenza pronunciata dalla Corte di Appello di Palermo in data 11/04/2022, disposto dalla Corte di cassazione con sentenza n. 2787/2023. Le questioni rimesse alla valutazione di questa Corte impongono di chiarire, preliminarmente, l'ambito del giudizio di rinvio delineato dalla pronuncia rescindente che, per quanto qui rileva: 5 /con riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], ha disposto l'annullamento limitatamente all'aumento di pena inflitta per la continuazione, per difetto di motivazione in relazione ai singoli aumenti disposti per i reati satellite, e alla misura di sicurezza della libertà vigilata, per difetto di espresso positivo scrutinio dell'effettiva pericolosità sociale del condannato, con rinvio per nuovo giudizio su detti punti e rigetto nel resto il ricorso; con riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha disposto l'annullamento per vizio di motivazione limitatamente all'affermazione di responsabilità per il reato di estorsione contestato al capo 11) ed al diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche, con rinvio per nuovo giudizio su detti punti e rigetto, nel resto, dei ricorsi; con riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], ha disposto l'annullamento limitatamente alla determinazione della misura della pena per vizio di motivazione e alle statuizioni nei confronti di tutte le parti civili ad esclusione dell" [OSCURATO:PERSONA] per la [OSCURATO:PERSONA] contro le [OSCURATO:PERSONA] e le [OSCURATO:PERSONA]", con rinvio per nuovo giudizio su detti punti e rigetto nel resto del ricorso. 3. Venendo all'esame del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], va, in primo luogo, rilevato che i dati prospettati dal ricorrente sono coerenti con quanto desumibile dalle sentenze in atti. 3.1. La sentenza impugnata, in sede di giudizio di rinvio, ha condannato Scímò alla pena finale di anni venti e mesi quattro di reclusione, disponendo la continuazione esterna tra i reati oggetto di giudizio (per i quali è stata applicata la pena di anni quattordici e mesi quattro di reclusione, già calcolata la continuazione interna) e quelli giudicati con sentenza della Corte di appello di Palermo del 24/05/2026, divenuta irrevocabile il 29/10/2007, assumendo, quale reato più grave, quello di cui all'art. 416-bis cod. pen. oggetto di giudizio (capo 1) e provvedendo, poi, in coerenza con le indicazioni della pronuncia rescindente, alla specifica indicazione degli aumenti disposti a titolo di continuazione in relazione a ciascuno dei reati satellite sub iudice ed a ciascuno dei reati satellite oggetto di sentenza irrevocabile. In particolare, quanto alla continuazione esterna, la Corte di appello ha ridotto l'entità dell'aumento per la continuazione con i reati già giudicati in complessivi anni sei di reclusione (già valutata la riduzione di un terzo per il rito), computando le seguenti porzioni di pena: anni quattro e mesi nove di reclusione per il reato di cui all'art. 416-bis cod., mesi nove di reclusione per ciascuna delle cinque estorsioni consumate contestate (per complessivi anni tre e mesi nove di reclusione), mesi tre di reclusione per il delitto di tentata estorsione e ulteriori mesi due di reclusione per il delitto di detenzione di armi. 6Dalla sentenza irrevocabile di condanna già richiamata risulta che, invece, la porzione di pena computata a titolo di aumento per la continuazione in relazione al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. contestato al capo A), costituente reato satellite rispetto al più grave reato estorsivo di cui al capo D-3), era stata determinata della misura di anni due di reclusione (poi ridotta per il rito). Tanto emerge dal calcolo della pena operato dal Giudice dell'Udienza preliminare di Palermo del 5/04/2004 e rimasto immutato anche per effetto della sentenza pronunciata dalla Corte di appello del 24/05/2026, divenuta irrevocabile il 29/10/2007, che ha rideterminato la pena di anni sedici di reclusione, già irrogata dal primo giudice, in quella di anni quattordici, mesi dieci e giorni venti di reclusione, in conseguenza dell'assoluzione dell'imputato dai reati contestati ai capi F4) e C5). Ne consegue che la porzione di pena, pari ad anni quattro e mesi nove di reclusione, stabilita nella sentenza impugnata a titolo di aumento per la continuazione per il reato di cui all'art. 416-bis cod. già giudicato, risulta superiore a quella, pari ad anni due di reclusione, stabilita per il medesimo reato dalla sentenza irrevocabile. 3.2. Si tratta di statuizione che, come correttamente rilevato dal ricorrente, integra una violazione del divieto di reformatio in peius. In proposito va osservato che il principio espresso, in relazione alla fase del giudizio di esecuzione, dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 6296 del 24/11/2016, dep. 10/02/2017, Rv. 268735-01), in forza del quale [iil giudice dell'esecuzione, nel procedere alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio per effetto dell'applicazione della disciplina del reato continuato, non può quantificare gli aumenti di pena per i reati-satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabile di condanna) è stato ribadito anche quanto alla fase di cognizione, in relazione ad una fattispecie analoga a quella in esame. Si è infatti affermato che "[i]n tema di applicazione della disciplina della continuazione, il giudice della cognizione, che individui il reato più grave in quello sottoposto al suo esame e i reati satellite in quelli già giudicati con sentenza irrevocabile, nella rideterminazione della pena, è vincolato al rispetto del divieto di "reformatio in peius" di cui all'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., non potendo, pertanto, quantificare l'aumento della pena per detti reati satellite in misura superiore rispetto a quella originariamente disposta nella sentenza divenuta irrevocabile (Sez. 3, n. 13725 del 15/11/2018, dep. 29/03/2019, Rv. 275187-01). Il principio è stato ribadito da Sez. 6, n. 3998 del 17/12/2023, dep. 2024, non mass. in relazione ad una fattispecie in cui il reato base era stato individuato non in quello sub iudice bensì in uno dei reati oggetto della sentenza passata in 7giudicato. Si è in proposito precisato che "ove venga individuato quale reato più grave quello già giudicato in continuazione con altri reati con sentenza definitiva, il giudice della cognizione, ferma restando la pena già determinata per tale reato, deve necessariamente procedere alla determinazione degli aumenti di pena, secondo i parametri indicati dall'art. 133 cod. pen., per tutti i reati satellite, siano questi oggetto della sua cognizione o già giudicati", fermo che con riferimento a questi ultimi, "la "rideterminazione" della porzione di pena incontra il limite posto dal divieto di reformatio in peius - nel senso che il giudice non può quantificare gli aumenti di pena per i reati-satellite già giudicati in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabile di condanna (cfr. Sez. U, n. 6296 dei 24/1.1/2016, dep. 2017, Nocerino, Rv. 268735)", potendo invece il giudice giungere ad una riduzione delle singole porzioni di pena "ove emergano, in quanto rilevati d'ufficio o allegati dall'interessato, elementi dai quali possa evincersi una iniquità dei singoli aumenti". Né rileva, nel caso di specie, l'orientamento, espresso Sez. U, n. 16208 del 27/03/2014, Rv. 258653-01 in forza del quale [n]on viola il divieto di "reformatio in peius" previsto dall'art. 597 cod. proc. pen. il giudice dell'impugnazione che, quando muta la struttura del reato continuato (come avviene se la regiudicanda satellite diventa quella più grave o cambia la qualificazione giuridica di quest'ultima), apporta per uno dei fatti unificati dall'identità del disegno criminoso un aumento maggiore rispetto a quello ritenuto dal primo giudice, pur non irrogando una pena complessivamente maggiore". Nella vicenda in esame, infatti, non è dato individuare alcun mutamento della struttura del reato continuato, posto che il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. (oggetto della pronuncia irrevocabile) ha mantenuto inalterata, in entrambi i giudizi, la natura di reato satellite, risultando soltanto modificato il titolo di reato assunto quale reato più grave, individuato nel delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. contestato al capo 1) del giudizio definito con la sentenza impugnata e che, nel giudizio definito con sentenza irrevocabile, era individuato nel reato estorsivo di cui al capo D-3). 3.2. All'accoglimento del motivo di ricorso consegue l'annullamento sul punto della sentenza impugnata, che va disposto senza rinvio ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. I) cod. proc. pen. Sussistono, infatti, le condizioni per procedere alla rideterminazione della pena irrogata dal giudice di merito, previa riduzione della porzione di pena irrogata, a titolo di continuazione esterna, per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. già contestato al capo A) nel giudizio definito con sentenza irrevocabile di condanna, da anni quattro e mesi nove di reclusione ad anni due di reclusione (in misura pari, cioè, all'aumento già disposto con la sentenza irrevocabile), e 8decurtando, di conseguenza, dalla pena irrogata con la sentenza impugnata, la porzione di pena di anni uno e mesi dieci di reclusione (calcolata computando la riduzione di un terzo per iì rito abbreviato sulla porzione di pena di anni due e mesi nove di reclusione), dalla pena di anni venti e mesi quattro di reclusione, irrogata con la sentenza impugnata, così giungendosi alla pena finale di anni diciotto e mesi sei di reclusione. 4. I motivi di ricorso prospettati da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che possono essere trattati congiuntamente, sono manifestamente infondati. La pronuncia rescindente, in relazione alla posizione di entrambi i ricorrenti, aveva censurato il difetto di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, indicando la necessità di tenere conto, nel valutare il grado di offensività della condotta, anche degli esiti del nuovo giudizio in ordine al reato di cui al capo 11) dell'imputazione La Corte di appello, con motivazione comune ai due odierni ricorrenti, ha analiticamente scrutinato l'eventuale sussistenza di elementi positivi di meritevolezza che (anche tenuto conto della contestuale assoluzione dal reato di estorsione contestato al capo 11), sono stati esclusi sulla base di plurimi indici quali: la gravità dei fatti di reato in contestazione, già di per sé espressivi, per loro concrete modalità esecutive, di una non comune pervicacia criminosa; l'entità del vulnus ai beni giuridici tutelati dalle norme incriminatrici violate, tenuto conto altresì dello spessore criminale dei soggetti agenti ,,della famiglia mafiosa di Brancaccio, storicamente tra le più potenti; l'intensità del dolo (trattandosi di condotte nient'affatto estemporanee); la straordinaria capacità a delinquere degli imputati, desunta - oltre che dalle concrete modalità delle azioni criminose sub iudice - la totale assenza di resipiscenza manifestata dagli imputati nel corso del presente giudizio, ad ulteriore dimostrazione delia loro personalità negativa. La Corte di appello ha, poi, valorizzato i plurimi precedenti penali a carico di [OSCURATO:PERSONA], già gravato da svariate condanne irrevocabili, anche per delitti gravi e idonei a generare un significativo "allarme sociale" e, quanto a [OSCURATO:PERSONA], l'intervenuta applicazione, nell'anno 2023, della misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per la durata di anni tre e mesi sei. Le argomentazioni prospettate dai ricorrenti non sono idonee ad inficiare la tenuta logica della motivazione della sentenza impugnata, dovendosi solo precisare che la doglianza prospettata nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA], secondo cui il riferimento alla misura di prevenzione sarebbe frutto di errore di persona, è solo (incidentalmente) enunciata dal ricorrente e non supportata da qualsivoglia allegazione. 95. I motivi di ricorso prospettati da [OSCURATO:PERSONA] sono complessivamente inammissibili. 5.1. Quanto al primo, secondo e quarto motivo, il ricorso è inammissibile in quanto proposto fuori dai casi consentiti ai sensi dell'art. 628, comma 2, cod. proc. pen. riguardando i motivi di ricorso punti i già decisi dalla Corte di cassazione con la pronuncia prescindente. Preliminarmente va rammentato che l'annullamento parziale con rinvio disposto dalla Corte di cassazione determina la formazione del giudicato sui capi e sui punti della sentenza non annullati, dovendosi intendere per "punto" qualsiasi statuizione avente un'autonomia giuridico-concettuale, non consistente in un mero passaggio argomentativo, la cui individuazione spetta, in concreto, al giudice di legittimità in sede rescindente, che delinea il discrimine fra ciò che è oggetto di annullamento e ciò che non lo è (Sez. 3, n. 30805 del 15/01/2024, Rv. 286870-03). Né è, d'altro canto, necessaria la declaratoria, in dispositivo, delle parti della sentenza impugnata divenute irrevocabili ex art. 624, comma 2, cod. pen., perchè tale declaratoria "ha efficacia meramente dichiarativa e non costitutiva, sicché, ove tale dichiarazione sia stata omessa, è comunque consentito alla Corte, adita con ricorso avverso la sentenza del giudice di rinvio, individuare, in base alla lettura e all'interpretazione della sua precedente sentenza, le parti passate in giudicato. (Sez. 3, n. 30805 del 15/01/2024, Rv. 286870-04). Nel caso di specie, l'annullamento parziale disposto con sentenza n. 2787/ 2023, all'esito della quale è intervenuta, in sede di giudizio di rinvio, la sentenza impugnata con l'odierno ricorso, ha riguardato esclusivamente la determinazione della misura della pena per vizio di motivazione e le statuizioni nei confronti di tutte le parti civili ad esclusione dell'"[OSCURATO:PERSONA] per la [OSCURATO:PERSONA] contro le [OSCURATO:PERSONA] e le [OSCURATO:PERSONA]". I motivi di ricorso, incentrati sull'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 416-bis e l'omessa riqualificazione ai sensi dell'art. 418 cod. pen. (primo motivo), al diniego delle circostanze attenuanti generiche (secondo motivo) e al risarcimento del danno alla parte civile [OSCURATO:PERSONA] lotta contro illegalità e mafie A. [OSCURATO:PERSONA] (quarto motivo) non solo riguardano capi e punti della decisione privi di qualsivoglia connessione sostanziale con l'oggetto dell'annullamento, ma sono reiterativi di motivi già espressamente dichiarati inammissibili dalla Corte di cassazione con la pronuncia rescindente. La Corte di cassazione, con la pronuncia richiamata, ha, infatti rigettato tutti i motivi di ricorso concernenti la responsabilità dell'imputato, compresi il primo motivo, con cui si era censurata l'affermazione di responsabilità per concorso esterno, ritenuto non proponibile, ed il secondo, con il quale era stata chiesta riqualificazione del delitto di cui all'art. 416 in assistenza a banda armata 10ex art. 418 cod. pen. ritenuto infondato; ha ritenuto infondato il motivo relativo all'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche (v. punto 10.3 della sentenza) e, nell'annullare con rinvio la sentenza di appello quanto alle statuizioni civili in favore delle parti civili costituite, ha espressamente fatto salva la statuizione del risarcimento del danno in favore dell' [OSCURATO:PERSONA] per la [OSCURATO:PERSONA] contro le [OSCURATO:PERSONA] e le [OSCURATO:PERSONA]", evidenziando che nessuna contestazione era stata sollevata dal ricorrente con riguardo a tali statuizioni, con conseguente formazione del giudicato. 5.2. Il terzo motivo, con il quale si censura la determinazione della pena, è manifestamente infondato. La pronuncia rescindente aveva censurato la sentenza di appello annullata perché la Corte di appello aveva da un lato, completamente omesso di motivare, con riferimento ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen., in ordine alle ragioni che l'avevano indotta a determinare la pena irrogata al [OSCURATO:PERSONA] nella misura di dodici anni di reclusione, e, dall'altro lato, aveva stabilito tale pena nella stessa misura che era stata irrogata dal G.u.p. del Tribunale di Palermo per il reato aggravato ai sensi del quarto comma dell'art. 416, sesto comma, cod. pen., senza considerare che, poiché tale circostanza aggravante era stata esclusa dalla stessa Corte d'appello, ciò imponeva la riduzione della pena che era stata inflitta in primo grado per il reato aggravato. (v. punto 10.4 della pronuncia rescindente). La Corte di appello, nella sentenza impugnata, ha rideterminato la pena nel minimo edittale, con conseguente superfluità di specifica motivazione quanto ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen. Manifestamente infondato è, altresì, l'assunto secondo il quale la sanzione edittale minima per il reato di cui all'articolo 416-bis cod. pen. fosse, nel 2016, pari a sette anni di reclusione, posto che la pena stabilita per tale reato, originariamente compresa tra sette e dodici anni di reclusione, è stata modificata nella nuova cornice edittale compresa tra dieci e quindici anni di reclusione già a far data dal 14/06/2015, per effetto della I. 27 maggio 2015, n. 69. 6. Alla stregua di tali considerazioni, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente alla quantificazione della pena, che va rideterminata, quanto alla pena detentiva, in anni diciotto e mesi sei di reclusione. Vanno dichiarati inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 11 P.Q.[OSCURATO:PERSONA] Giudizitno EN11M 12
Sentenza Cassazione n. 22404/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris