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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 febbraio 2023

Cassazione n. 07611/2023

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20145/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] , N. 173, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in CARINI (PA), [OSCURATO:PERSONA] I , N. 55, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende; Ric. 2018n. 20145 sez.

S2 - ud. 10/02/2023 -controricorrenti - avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di PALERMO n. 713/2018 depositata il 29/03/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (classe 1936) e [OSCURATO:PERSONA] ( classe 1966 ), conv enivano in giudizio, dinanzi il T ribunale di Palermo , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] esponendo di essere proprietari di alcuni appezzamenti di terreno ubicati tra la via Sant’Isidoro e la via ai V illini iscritti al catasto foglio 47 particelle 652, 1194, 651 e 650 erappresentando che le due vie erano collegate da un viottolo della larghezza di un metro e della lunghezza di 80 metri sul quale avevano da oltre cinquant’anni esercitato la servitù di passaggio.

Gli attori chiedevano, pertanto , dichiararsi l’acquisto per usucapione del diritto di passaggio sul viottolo in esame.

2. Ritualmente costituiti i convenuti chiedevano il rigetto della domanda.

3. Il Tribunale rigettava le domande attoree.

4. Gli attori proponevano gravame avverso la sentenza di primo grado e i convenuti resistevano all’impugnazione chiedendone il rigetto.

5. La C orte d’ A ppello di Palermo , in riforma della sentenza del Tribunale, accertava e dichiarava l’acquisto per usucapione della servitù di passaggio pedonale in favore degli immobili di proprietà degli appellanti da esercitarsi lungo il viottolo largo un Ric. 2018n. 20145 sez.

S2 - ud. 10/02/2023 metro e lunga 80 metri che collegavavia di Sant’Isidoro con vi a ai Villini come raffigurato nelle planimetrie allegate al fascicolo degli attori e a quello dei convenuti.

In particolare, dalle risultanze istruttorie e dalle disposizioni rese dai testimoni emergeva la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge per la declaratoria della richiesta usucapione.

Infatti,testimoni di sicura attendibilità, nell’indifferenza dei fatti di causa, avevano dichiarato di aver visto gli appellanti da sempre esercitare il passaggio pedonale lungo tutta l’estensione del viottolo.

In particolare, i testi L a [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] e altro avevano confermato l’esistenza del passaggio e il fatto che fosse pubblico e pacifico.

La deposizione di segno contrario resa dal teste [OSCURATO:PERSONA] (rectius [OSCURATO:PERSONA]) non era rilevante in quanto la presenza di rami sporgenti non poteva essere di ostacolo al traffico al più rendendone difficoltoso l’esercizio.

Peraltro, la domanda degli originari attori era diretta proprio a far cessare la turbativa derivante dalla presenza di rami che rendevano più difficile transitare.

Non poteva assumere rilevanza la collocazione del cancello all’imbocco del viottolo, lato via Isidoro, in difetto di prova che fosse chiuso con un lucchettoe cherendesse impossibile l’ accesso al viottolo me desimo.

Neanche la mancanza di interclusionedel fondo poteva assumere rilevanza posto che per usucapione si acquisiva una servitù volontaria.

Nessun dubbio poteva residuare sull’esistenza di opere visibili e permanentidestinate al transito e all’asservimento della stradella a beneficio dei fondi.

Il viottolo era già richiamato in vari atti negoziali e dunque la domanda dovevaessere accolta.

Ric. 2018n. 20145 sez.

S2 - ud. 10/02/2023 In conclusione, secondo la Corte d’Appello, i l primo giudice non avevacorrettamente esaminato e interpretato la domanda in relazione agli atti essenziali prodotti che pure concorrevano a individuare il contenuto sostanziale della pretesa azionata, né aveva ricostruito integralmente il senso dell’atto introduttivo rispetto al quale era palese la domanda di riconoscimento della servitù per usucapione e la cessazione delle turbative.

6. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] lla [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza.

7. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (classe 1936) e [OSCURATO:PERSONA] ( classe 1966 ) ha nno resistito con controricorso e, in prossimità dell’udienza, hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio.

Violazione degli articoli 1158, 1163, 1167, 2697 c.c. e 115c.p.c.

La Corte d’Appello non avrebbe tenuto in considerazione il fatto determinante che l’unico teste di parte ricorrente ammesso aveva puntualmente confe rmato che per molto tempo nessuno aveva utilizzato o percorso il viottolo.

In particolare, [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato di non aver visto passare nessuno per un periodo superiore a 12 anni.

Tale fatto non sarebbe stato considerato dalla C orte territoriale che ha fatto riferimento solo alla deposizione di altri testi.

Peraltro, anche sotto il p rofilo del passaggio pubblico e pacifico la sentenza sarebbe erronea.

Infatti, l’episodico passaggio deiLombardo - Pillitteri aveva dato luogo a Ric. 2018n. 20145 sez.

S2 - ud. 10/02/2023 un comportamento aggressivo e violento.

La Corte d’Appello non avrebbe valutato l’aspetto del possesso non pacifico.

Peraltro, dei cinque testi indicati dai ricorrenti l’unico ammesso è stato [OSCURATO:PERSONA] le cui dichiarazioni non sono state tenute d a conto dalla Corte d’Appello.

La Corte d’Appello avrebbe omesso di esaminare anche altri aspetti della controversia quali ad esempio l’esistenza del cancello chiuso e con lucchetto rugginoso.

Peraltro, l’onere di provare che il cancello fosse aperto era a carico delle controparti, dovendosi presumere il fondo servente libero da ogni peso o limitazione.

La Corte d'Appello, infine, avrebbe omes so di esaminare quale ulteriore fatto decisivo che sul viottolo vi si trovavano pezzi di carcassa di auto. 1.1 Il primo motivo di ricorso è inammissibile.

Il ricorrente, in sostanza , richiede una rivalutazione in fatto della vicenda al fine di dimostrare la mancanza dei presupposti per l’usucapione della servitù di passaggio.

Infatti, le censure di violazione degli artt. 1158, 1163, 1167 partono dal necessario presupposto di una diversa lettura delle fonti di prova complessivamente considerate.

Deve richiamarsi in proposito il seguente principio di diritto: «L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con Ric. 2018n. 20145 sez.

S2 - ud. 10/02/2023 esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata» (Sez.1, Sent n. 16056 del 2016 ).

La Corte di merito ha effettuato una valutazione complessiva delle risultanze istruttorie, sufficientemente e logicamente argomentata, fondando il proprio convincimento sulle testimonianze indicate e valutando il portato probatorio di quella a favore del ricorrente, sicché le censure proposte mirano ad una impropria revisione del giudizio di fatto precluso in sede di legittimità.

Come si è detto la valutazione delle prove, il giudizio sull’attendibilità dei testi e la scelta, tra le varie risultanze istruttorie, di quelle più idonee a sorreggere la motivazione involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di formare il suo convincimento utilizzando gli elementi che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti, essendo limitato il controllo del giudice della legittimità alla sola congruenza della decisione dal punto di vista dei principi di diritto che regolano la prova (Cfr. Cass., Sez. 1, sentenza n. 11511 del 23 maggio 2014, Rv. 631448; Cass., Sez.

L, sentenza n. 42 del 7 gennaio 2009, Rv. 606413; Cass., Sez.

L., sentenza n. 2404 del 3 marzo 2000, Rv. 534557).

Ric. 2018n. 20145 sez.

S2 - ud. 10/02/2023 Quanto alla censura di cui agli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. deve ulteriormente ribadirsi che perché sia rispettata la prescrizione desumibile dal combinato disposto dell’art. 132, n. 4, e degli artt. 115 e 116 c.p.c., non si richiede al giudice del merito di dar conto dell’esito dell’avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata all’adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla ovvero la carenza di esse.

In altri termini laviolazione dell’art. 2697 c.c. si configura se il giudice di merito applica la regola di giudizio fondata sull’onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l’onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costituivi ed eccezioni, mentre per dedurre la violazione del paradigma dell’art. 115 è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115 c.p.c.), mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il Ric. 2018n. 20145 sez.

S2 - ud. 10/02/2023 giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell’art. 116 c.p.c., che non a caso è rubricato alla "valutazione delle prove" (Cass. n. 11892 del 2016,Cass.

S.U. n. 16598/2016).

2. I l secondo motivo di ricorso è così rubricato : violazione dell’articolo 345 c.p.c. per oggetto diverso e nuovo della causa d’appello.

Le domande formulate dalle controparti in appello erano diverse qualitativamente e quantitativamente da quelle formulate in primo grado.

Con la citazione originaria gli attori hanno agito per far accertare il possesso utile ai fini dell’usucapione di una servitù di passaggio pedonale.

Con l’appello , invece, hanno chiesto di dichiarare l’esistenza del diritto reale di servitù di passaggio pedonalesulla base di prove per testi e un documento (nota di trascrizione).

Dunque, con l’atto di appello s arebbero state richieste e formulate domande nuove e più ampie di quelle formula te nel primo grado. 2.1 Il secondo motivo è inammissibile.

L’interpretazione della domanda spetta al giudice del merito e la Corte d’Appello ha chiarito espressamente che gli attori, sin dall’atto introduttivo, avevano chiesto accertarsi l’intervenuta usucapione della servitù di passaggio sul viottolo e la cessazione della turbativa nell’esercizio della stessa.

Si legge nella sentenza impugnata, infatti, che i l tribunale non ha correttamente esaminato e interpretato la domanda in relazione agli atti essenziali prodotti che pure concorrevano a individuare il Ric. 2018n. 20145 sez.

S2 - ud. 10/02/2023 contenuto sostanziale della pretesa azionata, né ha ricostruito integralmente il senso dell’atto introduttivo rispetto al quale è palese la domanda di riconoscimento della servitù per usucapione e la cessazione delle turbative ( vedi pag. 7 della sentenza impugnata).

Risulta evidente, pertanto, che nessuna domanda nuova è stata introdotta con il giudizio di appello e che la censura in esamenon si confronta con l’interpretazione e qualificazione della domanda originaria effettuata dalla Corte d’Appello.

3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: violazione dell'articolo 100c.p.c., difetto di legittimazione passiva.

La difesa dei ricorrenti sostiene di avere evidenziato, oltre che la contraddittorietà delle domande avversarie, l'insussistenza della lorolegittimazione passiva rispetto alle medesime domande .

Le controparti avevano chiesto il riconoscimento della servitù di passaggio per intervenuta usucapione il che presuppone l'esistenza di un fondo dominante di proprietà dei richiedenti eun fondo servente che tuttavia non sarebbe di proprietà dei ricorrenti.

Infatti, s econdo la prospettazione de i Lombardo - Pillitteri, i Pec orella dovevano ritenersi conti tola ri di una medesima servitù attiva.

In altri termini non risulterebbe chiarito l'aspetto relativo al soggetto legittimato passivo.

Peraltro, in casi come quello di specie, la legittimazione dal lato passivo risiede in primo luogo in coloroche, oltre a contestare l'esistenza della servitù , abbia no un rapporto attuale con il fondo servente (proprietari, comproprietari, titolare di un diritto reale, possessore) potendo Ric. 2018n. 20145 sez.

S2 - ud. 10/02/2023 solo nei confronti di tali soggetti essere fatto valere il giudicato di accertamento. 3.1 Il terzo motivo è inammissibile.

I ricorrenti pongono una questione nuova che richiede accertamenti di fatto e che non risulta proposta nel giudizio di merito.

La sentenza non fa alcun riferimento alla questione d ella mancanza di legittimazione passiva dei convenutiper non essere proprietari del viottolo da intendersi quale parte del fondo servente.D’altra parte , i ricorrenti nel ricorso non indicano dove hanno eccepito di non essere proprietari e pur affermando del tutto genericamente di aver chiesto alla Corte di pronunciarsi sul difetto di legittimazione passiva non indicano in quale atto tale eccezione sia stata posta.

Peraltro, dall’esame degli atti risulta evidente che gli stessi si sono difesi nel giudizio in qualità di proprietari del fondo servente, negando l’esistenza della servitù di passaggio sul viottolo.

In particolare, nello stesso ricorso si legge che gli attori avevano dedotto che i Pecorella avevano reclamato l’esclusiva titolarità del viottolo dopo aver acquistato i fondi confinanti nel 2002 (pag. 2e 3 del ricorso).

4. Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: violazione degli artt.345 c.p.c. e 1158, 1061 e 2697 c.c.

La censura ha ad oggetto l'utilizzo da parte della Corte d'appello di documenti nuovi non prodotti nel precedente grado di giudizio dei quali era stata censurata l'illegittima introduzione dalla difesa dei ricorrenti.

Vi sarebbe, dunque , una violazione dell'articolo 345 c.p.c. avendo la Corte d'appello utilizzato tal i documenti anziché dichiararli inammissibili.

Ric. 2018n. 20145 sez.

S2 - ud. 10/02/2023 Infine,il motivo si chiude con un breve cenno all'impossibilità di acquisto delle servitù non apparenti per usucapione ex articolo 1061 c.c. 4.1 Il quarto motivo di ricorso è inammissibile.

Il ricorrente non indica quali siano i documenti utilizzati dalla Corte d’Appello e in quale atto abbia eccepito l’inammissibilità degli stessi.

Risulta evidente, pertanto, l’inammissibilità del motivo per difetto di specificità.

Infine, la Corte ha correttamente motivato anche sulla sussistenza del requisito dell’apparenza sicchéanche sotto questo profilo, pur volendo attribuire un profilo di autonoma censura all’ultima parte del quarto motivo, la stessa è inammissibile per genericità, essendosi il ricorrente limita to a d affermare la mancanza del presupposto dell’apparenza o la mancanza di prova senza alcuna ulteriore argomentazione.

5. Risultando i motivi inammissibili, il ricorso va dichiarato inammissibile.

6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

7. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti in solido tra lorodi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e c ondanna i ricorrenti in solido tra loro al pagamento delle spese del giudizio Ric. 2018n. 20145 sez.

S2 - ud. 10/02/2023 di legittimità nei confronti della parte controricorrente che liquida in euro 3500, più 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario al 15% IVA e CPA come per legge.

Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17,

I. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20145/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] , N. 173, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in CARINI (PA), [OSCURATO:PERSONA] I , N. 55, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende; Ric. 2018n. 20145 sez. S2 - ud. 10/02/2023 -controricorrenti - avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di PALERMO n. 713/2018 depositata il 29/03/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (classe 1936) e [OSCURATO:PERSONA] ( classe 1966 ), conv enivano in giudizio, dinanzi il T ribunale di Palermo , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] esponendo di essere proprietari di alcuni appezzamenti di terreno ubicati tra la via Sant’Isidoro e la via ai V illini iscritti al catasto foglio 47 particelle 652, 1194, 651 e 650 erappresentando che le due vie erano collegate da un viottolo della larghezza di un metro e della lunghezza di 80 metri sul quale avevano da oltre cinquant’anni esercitato la servitù di passaggio. Gli attori chiedevano, pertanto , dichiararsi l’acquisto per usucapione del diritto di passaggio sul viottolo in esame. 2. Ritualmente costituiti i convenuti chiedevano il rigetto della domanda. 3. Il Tribunale rigettava le domande attoree. 4. Gli attori proponevano gravame avverso la sentenza di primo grado e i convenuti resistevano all’impugnazione chiedendone il rigetto. 5. La C orte d’ A ppello di Palermo , in riforma della sentenza del Tribunale, accertava e dichiarava l’acquisto per usucapione della servitù di passaggio pedonale in favore degli immobili di proprietà degli appellanti da esercitarsi lungo il viottolo largo un Ric. 2018n. 20145 sez. S2 - ud. 10/02/2023 metro e lunga 80 metri che collegavavia di Sant’Isidoro con vi a ai Villini come raffigurato nelle planimetrie allegate al fascicolo degli attori e a quello dei convenuti. In particolare, dalle risultanze istruttorie e dalle disposizioni rese dai testimoni emergeva la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge per la declaratoria della richiesta usucapione. Infatti,testimoni di sicura attendibilità, nell’indifferenza dei fatti di causa, avevano dichiarato di aver visto gli appellanti da sempre esercitare il passaggio pedonale lungo tutta l’estensione del viottolo. In particolare, i testi L a [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] e altro avevano confermato l’esistenza del passaggio e il fatto che fosse pubblico e pacifico. La deposizione di segno contrario resa dal teste [OSCURATO:PERSONA] (rectius [OSCURATO:PERSONA]) non era rilevante in quanto la presenza di rami sporgenti non poteva essere di ostacolo al traffico al più rendendone difficoltoso l’esercizio. Peraltro, la domanda degli originari attori era diretta proprio a far cessare la turbativa derivante dalla presenza di rami che rendevano più difficile transitare. Non poteva assumere rilevanza la collocazione del cancello all’imbocco del viottolo, lato via Isidoro, in difetto di prova che fosse chiuso con un lucchettoe cherendesse impossibile l’ accesso al viottolo me desimo. Neanche la mancanza di interclusionedel fondo poteva assumere rilevanza posto che per usucapione si acquisiva una servitù volontaria. Nessun dubbio poteva residuare sull’esistenza di opere visibili e permanentidestinate al transito e all’asservimento della stradella a beneficio dei fondi. Il viottolo era già richiamato in vari atti negoziali e dunque la domanda dovevaessere accolta. Ric. 2018n. 20145 sez. S2 - ud. 10/02/2023 In conclusione, secondo la Corte d’Appello, i l primo giudice non avevacorrettamente esaminato e interpretato la domanda in relazione agli atti essenziali prodotti che pure concorrevano a individuare il contenuto sostanziale della pretesa azionata, né aveva ricostruito integralmente il senso dell’atto introduttivo rispetto al quale era palese la domanda di riconoscimento della servitù per usucapione e la cessazione delle turbative. 6. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] lla [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza. 7. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (classe 1936) e [OSCURATO:PERSONA] ( classe 1966 ) ha nno resistito con controricorso e, in prossimità dell’udienza, hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio. Violazione degli articoli 1158, 1163, 1167, 2697 c.c. e 115c.p.c. La Corte d’Appello non avrebbe tenuto in considerazione il fatto determinante che l’unico teste di parte ricorrente ammesso aveva puntualmente confe rmato che per molto tempo nessuno aveva utilizzato o percorso il viottolo. In particolare, [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato di non aver visto passare nessuno per un periodo superiore a 12 anni. Tale fatto non sarebbe stato considerato dalla C orte territoriale che ha fatto riferimento solo alla deposizione di altri testi. Peraltro, anche sotto il p rofilo del passaggio pubblico e pacifico la sentenza sarebbe erronea. Infatti, l’episodico passaggio deiLombardo - Pillitteri aveva dato luogo a Ric. 2018n. 20145 sez. S2 - ud. 10/02/2023 un comportamento aggressivo e violento. La Corte d’Appello non avrebbe valutato l’aspetto del possesso non pacifico. Peraltro, dei cinque testi indicati dai ricorrenti l’unico ammesso è stato [OSCURATO:PERSONA] le cui dichiarazioni non sono state tenute d a conto dalla Corte d’Appello. La Corte d’Appello avrebbe omesso di esaminare anche altri aspetti della controversia quali ad esempio l’esistenza del cancello chiuso e con lucchetto rugginoso. Peraltro, l’onere di provare che il cancello fosse aperto era a carico delle controparti, dovendosi presumere il fondo servente libero da ogni peso o limitazione. La Corte d'Appello, infine, avrebbe omes so di esaminare quale ulteriore fatto decisivo che sul viottolo vi si trovavano pezzi di carcassa di auto. 1.1 Il primo motivo di ricorso è inammissibile. Il ricorrente, in sostanza , richiede una rivalutazione in fatto della vicenda al fine di dimostrare la mancanza dei presupposti per l’usucapione della servitù di passaggio. Infatti, le censure di violazione degli artt. 1158, 1163, 1167 partono dal necessario presupposto di una diversa lettura delle fonti di prova complessivamente considerate. Deve richiamarsi in proposito il seguente principio di diritto: «L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con Ric. 2018n. 20145 sez. S2 - ud. 10/02/2023 esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata» (Sez.1, Sent n. 16056 del 2016 ). La Corte di merito ha effettuato una valutazione complessiva delle risultanze istruttorie, sufficientemente e logicamente argomentata, fondando il proprio convincimento sulle testimonianze indicate e valutando il portato probatorio di quella a favore del ricorrente, sicché le censure proposte mirano ad una impropria revisione del giudizio di fatto precluso in sede di legittimità. Come si è detto la valutazione delle prove, il giudizio sull’attendibilità dei testi e la scelta, tra le varie risultanze istruttorie, di quelle più idonee a sorreggere la motivazione involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di formare il suo convincimento utilizzando gli elementi che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti, essendo limitato il controllo del giudice della legittimità alla sola congruenza della decisione dal punto di vista dei principi di diritto che regolano la prova (Cfr. Cass., Sez. 1, sentenza n. 11511 del 23 maggio 2014, Rv. 631448; Cass., Sez. L, sentenza n. 42 del 7 gennaio 2009, Rv. 606413; Cass., Sez. L., sentenza n. 2404 del 3 marzo 2000, Rv. 534557). Ric. 2018n. 20145 sez. S2 - ud. 10/02/2023 Quanto alla censura di cui agli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. deve ulteriormente ribadirsi che perché sia rispettata la prescrizione desumibile dal combinato disposto dell’art. 132, n. 4, e degli artt. 115 e 116 c.p.c., non si richiede al giudice del merito di dar conto dell’esito dell’avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata all’adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla ovvero la carenza di esse. In altri termini laviolazione dell’art. 2697 c.c. si configura se il giudice di merito applica la regola di giudizio fondata sull’onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l’onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costituivi ed eccezioni, mentre per dedurre la violazione del paradigma dell’art. 115 è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115 c.p.c.), mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il Ric. 2018n. 20145 sez. S2 - ud. 10/02/2023 giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell’art. 116 c.p.c., che non a caso è rubricato alla "valutazione delle prove" (Cass. n. 11892 del 2016,Cass. S.U. n. 16598/2016). 2. I l secondo motivo di ricorso è così rubricato : violazione dell’articolo 345 c.p.c. per oggetto diverso e nuovo della causa d’appello. Le domande formulate dalle controparti in appello erano diverse qualitativamente e quantitativamente da quelle formulate in primo grado. Con la citazione originaria gli attori hanno agito per far accertare il possesso utile ai fini dell’usucapione di una servitù di passaggio pedonale. Con l’appello , invece, hanno chiesto di dichiarare l’esistenza del diritto reale di servitù di passaggio pedonalesulla base di prove per testi e un documento (nota di trascrizione). Dunque, con l’atto di appello s arebbero state richieste e formulate domande nuove e più ampie di quelle formula te nel primo grado. 2.1 Il secondo motivo è inammissibile. L’interpretazione della domanda spetta al giudice del merito e la Corte d’Appello ha chiarito espressamente che gli attori, sin dall’atto introduttivo, avevano chiesto accertarsi l’intervenuta usucapione della servitù di passaggio sul viottolo e la cessazione della turbativa nell’esercizio della stessa. Si legge nella sentenza impugnata, infatti, che i l tribunale non ha correttamente esaminato e interpretato la domanda in relazione agli atti essenziali prodotti che pure concorrevano a individuare il Ric. 2018n. 20145 sez. S2 - ud. 10/02/2023 contenuto sostanziale della pretesa azionata, né ha ricostruito integralmente il senso dell’atto introduttivo rispetto al quale è palese la domanda di riconoscimento della servitù per usucapione e la cessazione delle turbative ( vedi pag. 7 della sentenza impugnata). Risulta evidente, pertanto, che nessuna domanda nuova è stata introdotta con il giudizio di appello e che la censura in esamenon si confronta con l’interpretazione e qualificazione della domanda originaria effettuata dalla Corte d’Appello. 3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: violazione dell'articolo 100c.p.c., difetto di legittimazione passiva. La difesa dei ricorrenti sostiene di avere evidenziato, oltre che la contraddittorietà delle domande avversarie, l'insussistenza della lorolegittimazione passiva rispetto alle medesime domande . Le controparti avevano chiesto il riconoscimento della servitù di passaggio per intervenuta usucapione il che presuppone l'esistenza di un fondo dominante di proprietà dei richiedenti eun fondo servente che tuttavia non sarebbe di proprietà dei ricorrenti. Infatti, s econdo la prospettazione de i Lombardo - Pillitteri, i Pec orella dovevano ritenersi conti tola ri di una medesima servitù attiva. In altri termini non risulterebbe chiarito l'aspetto relativo al soggetto legittimato passivo. Peraltro, in casi come quello di specie, la legittimazione dal lato passivo risiede in primo luogo in coloroche, oltre a contestare l'esistenza della servitù , abbia no un rapporto attuale con il fondo servente (proprietari, comproprietari, titolare di un diritto reale, possessore) potendo Ric. 2018n. 20145 sez. S2 - ud. 10/02/2023 solo nei confronti di tali soggetti essere fatto valere il giudicato di accertamento. 3.1 Il terzo motivo è inammissibile. I ricorrenti pongono una questione nuova che richiede accertamenti di fatto e che non risulta proposta nel giudizio di merito. La sentenza non fa alcun riferimento alla questione d ella mancanza di legittimazione passiva dei convenutiper non essere proprietari del viottolo da intendersi quale parte del fondo servente.D’altra parte , i ricorrenti nel ricorso non indicano dove hanno eccepito di non essere proprietari e pur affermando del tutto genericamente di aver chiesto alla Corte di pronunciarsi sul difetto di legittimazione passiva non indicano in quale atto tale eccezione sia stata posta. Peraltro, dall’esame degli atti risulta evidente che gli stessi si sono difesi nel giudizio in qualità di proprietari del fondo servente, negando l’esistenza della servitù di passaggio sul viottolo. In particolare, nello stesso ricorso si legge che gli attori avevano dedotto che i Pecorella avevano reclamato l’esclusiva titolarità del viottolo dopo aver acquistato i fondi confinanti nel 2002 (pag. 2e 3 del ricorso). 4. Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: violazione degli artt.345 c.p.c. e 1158, 1061 e 2697 c.c. La censura ha ad oggetto l'utilizzo da parte della Corte d'appello di documenti nuovi non prodotti nel precedente grado di giudizio dei quali era stata censurata l'illegittima introduzione dalla difesa dei ricorrenti. Vi sarebbe, dunque , una violazione dell'articolo 345 c.p.c. avendo la Corte d'appello utilizzato tal i documenti anziché dichiararli inammissibili. Ric. 2018n. 20145 sez. S2 - ud. 10/02/2023 Infine,il motivo si chiude con un breve cenno all'impossibilità di acquisto delle servitù non apparenti per usucapione ex articolo 1061 c.c. 4.1 Il quarto motivo di ricorso è inammissibile. Il ricorrente non indica quali siano i documenti utilizzati dalla Corte d’Appello e in quale atto abbia eccepito l’inammissibilità degli stessi. Risulta evidente, pertanto, l’inammissibilità del motivo per difetto di specificità. Infine, la Corte ha correttamente motivato anche sulla sussistenza del requisito dell’apparenza sicchéanche sotto questo profilo, pur volendo attribuire un profilo di autonoma censura all’ultima parte del quarto motivo, la stessa è inammissibile per genericità, essendosi il ricorrente limita to a d affermare la mancanza del presupposto dell’apparenza o la mancanza di prova senza alcuna ulteriore argomentazione. 5. Risultando i motivi inammissibili, il ricorso va dichiarato inammissibile. 6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 7. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti in solido tra lorodi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e c ondanna i ricorrenti in solido tra loro al pagamento delle spese del giudizio Ric. 2018n. 20145 sez. S2 - ud. 10/02/2023 di legittimità nei confronti della parte controricorrente che liquida in euro 3500, più 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario al 15% IVA e CPA come per legge. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorr
Sentenza Cassazione n. 07611/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris