CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 settembre 2023
Cassazione n. 47293/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Napoli del 25 novembre 2022, con cui è stata confermata la sentenza del Tribunale di Napoli del 16 marzo 2017, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alle pene di giustizia in relazione al reato di c•l agii art. 110 cod. pen. e 291 bis del d.P.R. 43/1973, accertato in Napoli 1'8 aprile 2014; rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, non solo perché non adeguatamente specifico, ma prima ancora/ e preliminarmente, perché proposto personalmente dall'imputato in epoca successiva all'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, che ha modificato l'art. 613 cod. proc. pen.„ nel senso di imporre la sottoscrizione del ricorso in sede di legittimità soltanto da parte di un avvocato iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; osservato che anche il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, perché palesemente generico, dolendosi la cifesa del mancato proscioglimento dell'imputato, senza alcun confronto con le pertinenti considerazioni in punto di responsabilità della sentenza impugnata (pag. 3-4); Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati entrambi inammissibili e rilevato che alla deciaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di provvedere al pagamento delle spese dei procedimento nonché al versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dich.ara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, l'8 settembre 2023 Il re stenso re [OSCURATO:PERSONA]