CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 30855/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; considerato, in ordine al primo motivo, che il carattere esplodente dei candelotti trasportati da [OSCURATO:PERSONA] risulta, a dispetto delle contrarie obiezioni difensive, convenientemente dimostrato, avuto riguardo sia alla fattura esteriore ed al confezionamento degli oggetti — che le forze dell'ordine hanno rinvenuto inseriti all'interno di una scatola, in parte sfusi ed in parte assemblati in un unico involucro, con le relative micce unite — che, soprattutto, alle dichiarazioni spontaneamente rese nell'immediatezza dall'imputato, il quale ha riferito che il materiale in sequestro costituiva il residuo di quanto acquistato in occasione del precedente Capodanno e, in parte, utilizzato; che la Corte di appello ha, altresì, illustrato, in termini non sindacabili in sede di legittimità, le ragioni, connesse alla gravità della condotta, avente ad oggetto candelotti rudimentali, presumibilmente acquistati attingendo al mercato clandestino, che, per quantitativo e modalità di detenzione e trasporto, avrebbero potuto provocare, in caso di esplosione, conseguenze non irrilevanti, che la hanno indotta, pur tenuto conto della disposta sospensione condizionale della pena, a negare la non menzione della condanna; che la decisione impugnata si palesa, a dispetto delle contrarie obiezioni del ricorrente, coerente con l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, che ha chiarito che «Il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale persegue finalità diverse rispetto a quello della sospensione condizionale della pena perché, mentre quest'ultima ha l'obiettivo di sottrarre alla punizione il colpevole che presenti possibilità di ravvedimento e di costituire, attraverso la possibilità di revoca, un'efficace remora ad ulteriori violazioni della legge penale, il primo ha lo scopo di favorire il ravvedimento del condannato mediante l'eliminazione della pubblicità quale particolare conseguenza negativa del reato, sicché non è contraddittoria la decisione che neghi uno dei due benefici e conceda l'altro» (Sez. 3, n. 51580 del 18/09/2018, M., Rv. 274106 - 01) fermo restando, comunque, che «La sentenza con cui venga concesso uno solo tra i benefici della sospensione condizionale della pena e non menzione della condanna deve indicare le ragioni per le quali gli elementi valutati in senso favorevole per la concessione dell'uno non siano meritevoli di fondare la concessione dell'altro oppure indicare altri elementi di segno contrario alla concessione del beneficio negato» (Sez. 4, n. 32963 del 04/06/2021, Fusari, Rv. 281787 - 01); che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme