CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 20690/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della impugnata sentenza.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Palermo, pronunciate le statuizioni penali nei confronti degli imputati appellanti, nel regolare il regime delle spese legali sostenute dalle parti civili, condannava [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili (anche quelle oggi ricorrenti), liquidandole per ciascuna in euro 1200,00, oltre spese generali, IVA e c.p.a. come per legge. 2. Avverso tale sentenza proponevano ricorso per cassazione, con separati atti, le parti civili già in intestazione indicate, lamentando entrambe i vizi della violazione della legge e della mancanza di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen.). 2.1. In particolare deducevano violazione di legge, in relazione all'art. 12, commi 1 e 2 D.M. 55/2014, inosservanza ed erronea applicazione dei parametri vigenti. La Corte territoriale ha liquidato le spese di lite in favore di ciascuna parte civile nell'importo di euro milleduecento, oltre spese genrali, IVA e c.p.a. come per legge, in aperta violazione dei parametri per la determinazione dei compensi previsti dal D.M. 55/2014, anche con riferimento ai minimi inderogabili ed ai fattori di moltiplicazione previsti nel caso di assistenza della parte civile contro cinque o più imputati. La disposizione normativa prevede che, per i giudizi innanzi alla Corte d'appello, il compenso medio sia pari ad euro 4.050,00, che può essere aumentato fino al 50% (euro 7.290,00) o diminuito fino al 50% (euro 2.025,00). Anche il successivo D.M. 8 marzo 2018, n. 37, per limitare il perimetro di discrezionalità riconosciuto al giudice, ha individuato delle soglie minime percentuali di riduzione del compenso rispetto al valore parametrico di base, al di sotto del quale non è consentito andare. Inoltre, la Corte territoriale, da un lato, non ha tenuto in alcun conto la particolare complessità della causa e, conseguentemente, delle previsioni di cui all'art. 12, comma 1, D.M. 55/2014 e, dall'altro, ha omesso di considerare e di riconoscere l'aumento richiesto per l'assistenza di una parte contro cinque imputati (art. 12, comma 2, D.M. 55/2014). 2.2. Assenza del tratto grafico della motivazione. La Corte territoriale, pur a fronte di note specifiche, contenenti le indicazioni delle fasi e delle ragioni degli aumenti ex artt. 12, commi 1 e 2, D.M. 55/2014, non ha ritenuto di argomentare le ragioni della drastica riduzione al di sotto dei minimi tariffari, ciò in evidente contrasto con il consolidato orientamento giurisprudenziale in forza del quale la determinazione del dovuto costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice che, qualora sia contenuto tra il minimo ed il massimo della tariffa, non richiede una specifica motivazione e non può formare oggetto di sindacato in sede di legittimità, ma se si eccedono i limiti la decisione deve essere puntualmente motivata. 2CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi, ontenutisticamente sovrapponibili, proposti nell'interesse delle parti civili sono ammissibip fondati. 1.1. La violazione dei parametri generali per la determinazione dei compensi previsti dal D.M. 55 del 2014 ed in particolare dei minimi inderogabili, appare evidente. L'art. 12 del D.M. 55/2014, ancora in vigore al momento della pronuncia impugnata, prevede che "il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono, di regola, essere aumentati fino al 50 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento": la tabella relativa ai giudizi penali allegata al citato D.M. prevede per i procedimenti penali che si svolgono dinanzi alla Corte d'appello un compenso medio pari ad euro 4.050,00, che può essere aumentato fino ad euro 7.290,00 o diminuito fino alla inderogabile soglia minima di euro 2.025,00. Nella fattispecie, il giudice di primo grado ha liquidato, per le spese di lite, un importo che si pone ben al di sotto dei limiti minimi previsti dalla normativa vigente. Peraltro, anche i successivi D.M. 8 marzo 2018, n. 37 e 13 agosto 2022, n. 147, nel limitare il perimetro di discrezionalità riconosciuto al giudice, hanno individuato delle soglie minime di riduzione del compenso rispetto al valore parametrico di base, al di sotto delle quali non è possibile andare. La giurisprudenza di questa Corte ha costantemente ribadito che il raffronto tra il testo modificato e quello originario evidenzia come, a seguito della novella, la riduzione dei compensi, prima prevista "fino al 50%", oggi è contemplata con una diversa indicazione lessicale che depone nel senso che la riduzione del 50% costituisca un limite oltre il quale il giudice non ha la possibilità di spingersi, rafforzando in tal modo il vincolo di inderogabilità dei minimi tariffari (Sez. 6, n. 27073 del 15/05/2025, Z., Rv. 288519-01; Sez. 5, n. 33135 del 22/09/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279833; Sez. 2, n. 40343 del 07/06/2023, Sottile, n.m., in motivazione, pag. 25, sub 3.1.; Sez. 1, n. 7900 del 12/12/2019, dep. 2020, Lomma, Rv. 278474-01). La Corte territoriale, inoltre, ha erroneamente omesso di riconoscere ed applicare i richiesti aumenti, aventi ragioni di fondamento oggettive (complessità) e soggettive (parti del processo nei cui confronti l'azione è stata esercitata), con violazione della già indicate disposizioni del citato D.M. 1.2. Fondato è anche il secondo motivo. La Corte territoriale, a fronte di specifiche note spese, con indicazione delle fasi e delle ragioni degli aumenti ex art. 12, commi 1 e 2, D.M. 55/2014, non ha giustificato le ragioni della drastica riduzione al di sotto dei minimi tariffari (giur. cit.). Invero, la giurisprudenza di legittimità ha più volte rietnuto doverso fornire, pur nell'ambito di una valutazione discrezionale, un'adeguata motivazione sulle singole voci riferibili all'attività svolta dal patrono di parte civile e sulla congruità delle somme liquidate, 3tenuto conto del numero e dell'importanza delle questioni trattate, della tip.ologia ed entità delle prestazioni difensive ed avuto riguardo ai parametri fissati dalla normativa vigente (Sez. 4, n. 44342 del 30/09/2016, Spinelli, non mass.). Questi principi consolidati non hanno, peraltro, perduto il loro significato a seguito dell'abrogazione delle tariffe professionali ad opera del D.L. n. 1 del 2012, art. 9, comma 1 (convertito con modificazioni dalla L. n. 27 del 2012) ed anzi devono essere ulteriormente ribaditi nell'attualità, ancorché con le precisazioni rese necessarie dal mutamento del quadro normativo di riferimento. Se infatti il giudice non è più vincolato, come per il passato, ai limiti minimi e massimi fissati dalle medesime, nel determinare ciò che deve essere rifuso a titolo di compenso per le prestazioni del patrono di parte civile, egli deve ora comunque fare riferimento ai parametri stabiliti nel D.M. 55/2014 (per quanto qui di interesse) e nei successivi DD.MM . 37/2018 e 147/2022, deve pertanto fornire adeguata e specifica motivazione sulla loro utilizzazione. Se ne ricava la necessità di determinare il compenso - anche del difensore della parte civile - in relazione all'impegno profuso nelle diverse fasi del procedimento, così come enucleate dalle disposizioni citate, tenendo conto della natura, complessità e gravità del procedimento o del processo, delle contestazioni, del pregio dell'opera prestata, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, anche a seguito di riunione dei procedimenti o dei processi, dell'eventuale urgenza della prestazione, nonché dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche civili, conseguiti dal proprio rappresentato. 1.3. Consegue all'annullamento della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione della legge penale, che il giudice del rinvio è vincolato all'osservanza dei principi di diritto sopra espressi. 2. [OSCURATO:PERSONA] intende infine offrire continuità all'indirizzo ermeneutico secondo il quale, in tema di giudizio per cassazione, il rinvio al giudice civile, ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen., non può essere disposto qualora l'annullamento delle disposizioni o dei capi della sentenza impugnata concernenti l'azione civile dipenda, come nella fattispecie, dalla fondatezza del ricorso dell'imputato agli effetti penali (Sez. 6. N. 10060 del 09/01/2025, Clini, Rv. 287704-01; Sez. 3, n. 15216 del 24/01/2022, Sparta, Rv. 283229; Sez. 6, n. 31921 del 06/06/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277285). 2.1. Va pertanto disposto l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alle statuizioni relative alla liquidazione delle spese processuali in favore delle parti civili Solidaria S.C.S.- Onlus e S.O.S. [OSCURATO:PERSONA] - Rete per la Legalità/[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, al giudice penale, con liquidazione delle spese processuali del presente grado rimesse al giudizio definitivo. 4 P.Q.M