CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2026
Cassazione n. 31962/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Corte d'appello di Caltanissettadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di mancanzae manifesta illogicità della motivazione, in ordine alla determinazione della pena,è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581,comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione dellasentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono allabase della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione diindividuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;ritenuto che lo stesso motivo è anche aspecifico stante l’assenza dicorrelazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle postea fondamento dell'impugnazione (cfr., sul tema, Sez. 6, n. 23014 del29/04/2021, B., Rv. 281521 – 01);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSANDRA [OSCURATO:PERSONA]