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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 35720/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, del 3 ottobre 2024, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Sassari il 3 novembre 2022, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato, previa concessione delle attenuanti generiche, alla pena di mesi otto di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 5 del d.

Igs. n. 74 del 2000; fatto commesso in Sassari il 30 giugno 2017.

Osservato che il primo motivo di ricorso, con cui la difesa contesta, sotto il duplice profilo del vizio di motivazione e della violazione di legge, la conferma del giudizio di colpevolezza del ricorrente, è manifestamente infondato, è manifestamente infondato, in quanto generico e privo di un adeguato confronto con la motivazione della sentenza impugnata, nella quale, in modo pertinente, sono stati richiamati gli accertamenti dell'Agenzia delle Entrate di Sassari, da cui è emersa la sussistenza della condotta omissiva contestata, ragionevolmente ascritta a [OSCURATO:PERSONA], quale titolare della ditta individuale che ha omesso di presentare la dichiarazione Irpef per il 2016.

Rilevato che il secondo motivo, con cui la difesa censura il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, è anch'esso manifestamente infondato, perché non specifico, non essendo stati adeguatamente esposti gli elementi suscettibili di positivo apprezzamento ai fini dell'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., a fronte di un'imposta evasa pari a 65.000 euro, misura non di poco distante dal valore della soglia di punibilità (50.000 euro).

Ritenuto che, rispetto a ciascun tema dedotto, la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).

Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 30 maggi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, del 3 ottobre 2024, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Sassari il 3 novembre 2022, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato, previa concessione delle attenuanti generiche, alla pena di mesi otto di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 5 del d. Igs. n. 74 del 2000; fatto commesso in Sassari il 30 giugno 2017. Osservato che il primo motivo di ricorso, con cui la difesa contesta, sotto il duplice profilo del vizio di motivazione e della violazione di legge, la conferma del giudizio di colpevolezza del ricorrente, è manifestamente infondato, è manifestamente infondato, in quanto generico e privo di un adeguato confronto con la motivazione della sentenza impugnata, nella quale, in modo pertinente, sono stati richiamati gli accertamenti dell'Agenzia delle Entrate di Sassari, da cui è emersa la sussistenza della condotta omissiva contestata, ragionevolmente ascritta a [OSCURATO:PERSONA], quale titolare della ditta individuale che ha omesso di presentare la dichiarazione Irpef per il 2016. Rilevato che il secondo motivo, con cui la difesa censura il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, è anch'esso manifestamente infondato, perché non specifico, non essendo stati adeguatamente esposti gli elementi suscettibili di positivo apprezzamento ai fini dell'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., a fronte di un'imposta evasa pari a 65.000 euro, misura non di poco distante dal valore della soglia di punibilità (50.000 euro). Ritenuto che, rispetto a ciascun tema dedotto, la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 30 maggi
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