CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 07538/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2025 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria delSostituto Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendol’inammissibilità del ricorso; ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5, e 611, comma 1-bis, e segg. cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnato provvedimento,la Corte d’appello di Lecce, decidendo a seguito di (secondo) rinvio della Corte di Cassazione, ritenuta l’ipotesi lieve della ricettazione, ha rideterminato la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in un mese e dieci giorni di reclusione ed € 200,00 di multa. 2. Presentando ricorso per cassazione, l’imputato ha dedotto, nel prisma della violazione di legge (art. 606, lett. b, cod. proc. pen.), l’intervenuta estinzione per prescrizione del reato, risalente al 2006, nonché la non punibilità del fatto per la sua particolare tenuità. [OSCURATO:PERSONA] 1. La manifesta infondatezza dei motivi addottie la loro genericità per aspecifi ci tà, determinano l’inammissibilitàdel ricorso. 2. Manifestamente infondato e reiterativo, e quindi destinato inevitabilmente ad essere generico ed aspecifico, perché non si confronta effettivamente con la motivazione fornita dalla Corte d’appello sullo specifico punto (pg. 3), è il primo motivo, incentrato sulla intervenuta estinzione del reato in contestazione per prescrizione. Il principio, correttamente enunciato dalla Corte di appello, secondo il quale “qualora venga rimessa dalla Corte di cassazione al giudice di rinvio esclusivamente la questione relativa alla determinazione della pena, il giudicato progressivo formatosi sull'accertamento del reato e della responsabilità dell'imputato, con la definitività della decisione su tali parti, impedisce l'applicazione di cause estintive sopravvenute all'annullamento parziale” è risalente (Sez. U, n. 4904 del 26/03/1997, Attinà, Rv. 207640 –01), stabile e chiaro, avendo trovato innumerevoli successive conferme (cfr., da ultimo, Sez. 6, n. 21291 del 14/02/2025, Zinfollino,Rv. 288275 – 01 ), sicché non ne appare necessaria un’ulteriore illustrazione. Inoltre, ilcalcolo dei termini di prescrizione, formulato dalla Corte e non contestato dal genericissimo motivo, è corretto, tanto chead esso è sufficiente fare riferimento, non essendovi necessità di aggiungere o chiarire alcunché. 3. Il secondo motivo ègenerico, risolvendosi in scontate considerazioni di carattere generale, nonché aspecifico, poiché non si cura minimamente di confrontarsi con il testo della sentenza che(pag. 6), proprio con riferimento a [OSCURATO:PERSONA] evidenziava che, oltre alle concrete modalità del fatto, ad essere ostativa al riconoscimento del beneficio richiesto, era l'assenza del “ concorrente presupposto della non abitualità del comportamento”, essendo l'imputato “gravato da plurime condanne per reati contro il patrimonio”, circostanza di per sé sufficiente a precludere l’applicazione dell’art. 131 bis cod. pen.Invero, il fatto che sia stata attinta dal motivo di ricorso una sola delle due argomentazioniche sorreggevano il provvedimento, tra loro indipendenti e ciascuna sufficiente a ‘reggere’ la decisione, perché autonome ed autosufficienti, rende ragione della inammissibilità per difetto di specificitàdel motivo, come già affermato da questa Corte (Sez. 3, n. 2754 del 06/12/2017, dep. 2018, Bimonte, Rv. 272448 -01). 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così de