CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 aprile 2023
Cassazione n. 18380/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza con cui il GIP presso il Tribunale del capoluogo meneghino, in data 8 febbraio 2022, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA], responsabile dei reati di cui agli artt. 648-bis, 648 e 614 cod. pen. e lo aveva condannato alla pena stimata equa e di giustizia; rilevato che, con l'unico motivo di ricorso, la difesa censura la sentenza impugnata per vizio di motivazione nella parte in cui ha ritenuto consumato, e non meramente tentato, il delitto di riciclaggio ma, lungi dal prospettare vizi di legittimità, finisce per sollecitare una rivalutazione del materiale istruttorio, estranea al sindacato proprio di questa Corte, in relazione a profili già adeguatamente vagliati e congruamente disattesi dal giudice di merito che (cfr., pag. 6 della sentenza impugnata) ha difatti evidenziato, peraltro richiamando la giurisprudenza di legittimità su un caso analogo, come nel momento in cui gli operanti di P.G. erano intervenuti, già erano state effettuate sui veicoli di provenienza illecita le operazioni di smontaggio delle componenti e rimozione delle targhe, così determinando la perdita di connessione con i rispettivi mezzi e dunque la consumazione del reato; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 aprile 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]