CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 26635/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31 marzo 2022 del Tribunale di Bologna; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA I ricorsi (comuni e proposti con un unico atto di impugnazione) sono inammissibili non configurandosi, se non in termini astratti e meramente evocativi del vizio di violazione di legge, la condizione della erronea qualificazione giuridica del fatto (artt. 73, comma 1. D.P.R. 309/1990) in quello di delitto previsto dall'art. 648 cod. pen.. La disposizione di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che elenca espressamente gli unici casi nei quali è previsto il ricorso per cassazione avverso la decisione di applicazione della pena, consente alle parti di dedurre l'erronea qualificazione del fatto c:ontenuto in sentenza, da condursi alla stregua del capo di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso, e che tuttavia deve ritenersi limitata, come già la consolidata giurisprudenza aveva stabilito al riguardo (avendo la novella del 2017 soltanto codificato gli approdi giurisprudenziali sul tema), ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619), errori manifesti che non ricorrono, già a partire dalla contestazione ascritta agli imputati e incentrata sulla detenzione di stupefacente, nel caso in esame; I ricorsi pertanto, devono essere dichiaratt inammissibii con procedura de plano, perchè prospettano censure non consentite, con la condanna del i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 giugno 20