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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 giugno 2022

Cassazione n. 19333/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1623/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, Viale del Vignola, 5 presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. – ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende. – controricorrente – F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 1623/2017 Numero sezionale 1613/2022 Numero di raccolta generale 19333/2022 Data pubblicazione 15/06/2022 Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.

PUGLIA, n. 1585/2016, depositata il 15/06/2016.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05 maggio 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che:

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, con quattro motivi, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, che resiste con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe con la quale la C.t.r. della Puglia ha rigettato l'appello dal medesimo proposto avverso la sentenza della C.t.p. di Bari che, previa riunione, aveva dichiarato inammissibili, il ricorso proposto avverso l’avviso di accertamento n.

TVF011306304/2012, relativo all’imposta Irpef per l’anno 2007, ed il ricorso proposto avverso il rigetto dell’istanza di concordato con adesione.

2. La C.t.p. dichiarava inammissibili i ricorsi riuniti per intempestività, statuendo, altresì, sulla legittimità dell’accertamento.

3. La C.t.r. rigettava l’appello, confermando la sentenza di primo grado, ritenendo validamente notificato l’avviso di accertamento e, conseguentemente, inammissibili i ricorsi e, comunque, infondati nel merito.

Considerato che:

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, n.4, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. per aver ritenuto legittimo il procedimento notificatorio dell’avviso di accertamento senza pronunciarsi sui vizi denunciati.

In particolare il ricorrente assume che la sentenza impugnata si è limitata a riportare «un mero elenco dei passaggi del procedimento di notificazione» omettendo di rispondere puntualmente alle censure mosse in ordine alla corretta applicazione delle norme relative alla notifica.F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 1623/2017 Numero sezionale 1613/2022 Numero di raccolta generale 19333/2022 Data pubblicazione 15/06/2022

2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce, in relazione all'art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ. la nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’ art. 21 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, dell’art. 60 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, degli artt.139, 140, 148 cod. proc. civ.

In particolare, il ricorrente censura la sentenza impugnata per aver ritenuto validamente notificato l’atto impositivo sebbene l’avviso di ricevimento relativo alla notifica dell’atto accertativo non contenesse le indicazioni prescritte dal combinato disposto di cui alle norme richiamate e, in particolare, dei motivi che giustificavano il ricorso alle forme previste dall’art. 140 cod. proc. civ. e sebbene l’avviso di ricevimento della raccomandata informativa (c.d.

CAD), non prodotta in giudizio, non contenesse le indicazioni previste ex lege e contenesse indicazioni non congruenti.

3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. la nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 36, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

In particolare il ricorrente deduce la nullità della sentenza per omessa motivazione non essendo state illustrate le ragioni poste a fondamento della ritenuta legittimità dell’atto accertativo.

4. Con il quarto motivo il ricorrente deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ. la nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 132, secondo comma, cod. proc. civ., dell’art. 6, comma 2, d.lgs. 32 dicembre 1992, n. 546, non essendo stato rappresentato il percorso motivazionale che aveva portato a ritenere imprecisi e poco attendibili gli elementi probatori addotti a sostegno dell’infondatezza del recupero a tassazione operato dall’Ufficio.

5. Il primo motivo è infondato.F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 1623/2017 Numero sezionale 1613/2022 Numero di raccolta generale 19333/2022 Data pubblicazione 15/06/2022 La sentenza impugnata, confermando sul punto l’accertamento compiuto nella sentenza di primo grado, ha ripercorso l’iter del procedimento notificatorio dell’avviso di accertamento riportando puntualmente i passaggi ritenuti essenziali ai fini della sua validità.

Per giurisprudenza consolidata di questa Corte il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, risultando necessario e sufficiente, in base all'art. 132, n. 4, cod .proc .civ., che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione; per l’effetto devono ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito. (Cass. 25/06/2020 n. 12652).

6. Il secondo motivo è infondato.

6.1. Non è controverso in fatto che la notifica dell’avviso di accertamento è avvenuta a mezzo del servizio postale con spedizione eseguita in data 03/12/2012.

Il ricorrente sul punto ha espressamente dedotto in ricorso che «la CTR ha ritenuto “accertato” “che l’avviso di accertamento è stato spedito regolarmente il 03 dicembre 2012 dall’[OSCURATO:PERSONA] di poste Italiane”.

E fin qui nulla quaestio».

Vi è stata, pertanto, notifica postale diretta ai sensi dell’art. 14 legge 20 novembre 1982, n. 890.

6.2. Il ricorrente deduce, tuttavia, che nelle fasi successive alla spedizione vi sarebbe stata violazione degli artt. 139 e 140 cod. proc. civ. e del’art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973 non essendo stati indicati i motivi che legittimavano la scelta di procedere alla notifica ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ. sia i tentativi fatti per evitarla.

Deduce, altresì che vi sarebbe stata violazione dell’art. 8 legge n. 890 del 1982, nella parte in cui prevede l’obbligo di spedire al destinatario dell’atto una lettera raccomandata (c.d.

CAD) e di menzionare sull’avviso di F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 1623/2017 Numero sezionale 1613/2022 Numero di raccolta generale 19333/2022 Data pubblicazione 15/06/2022 ricevimento quanto ivi previsto, in quanto detta raccomandata non sarebbe stata prodotta; il relativo avviso di ricevimento non era idoneo a provarne il contenuto; il medesimo mancava anche delle indicazioni previste ex lege.

6.3. Quanto alla prima censura, l’art. 20 legge 8 maggio 1998 n. 146, modificando l’art. 14 legge n. 890 del 1982, ha previsto, per quanto qui interessa, che la notificazione degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente può eseguirsi a mezzo posta direttamente dagli uffici finanziari.

A decorrere, pertanto, dal 15/05/1998 (data di entrata in vigore della legge. n. 146 del 1998), è stata concessa agli uffici finanziari la facoltà di provvedere direttamente alla notifica degli atti al contribuente mediante spedizione a mezzo del servizio postale, fermo rimanendo, «ove ciò risulti impossibile», che la notifica può essere effettuata, come già previsto, a cura degli ufficiali giudiziali, dei messi comunali o dei messi speciali autorizzati dall'Amministrazione finanziaria secondo le modalità previste dalla medesima

I. n. 890 del 1982. (tra le più recenti Cass.27/01/2022 n. 2365) Ciò significa che il notificante è abilitato alla notificazione dell'atto senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario (ferma restando quella dell'ufficiale postale), e, quindi, a modalità di notificazione semplificata, alla quale, quindi, non si applicano le disposizioni della legge n. 890 del 1982, concernenti le sole notificazioni effettuate a mezzo posta tramite gli ufficiali giudiziali (o, eventualmente, i messi comunali e i messi speciali autorizzati), bensì le norme concernenti il servizio postale ordinario. (Cass. n. 2365 del 2022) Ne consegue che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico e l'atto, pervenuto all'indirizzo del destinatario, il F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 1623/2017 Numero sezionale 1613/2022 Numero di raccolta generale 19333/2022 Data pubblicazione 15/06/2022 quale deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (Cass. 28/05/2020 n. 10131, Cass. 04/04/2018 n. 8293).

6.3. Come riferito dallo steso ricorrente, l’addetto al recapito della raccomandata ha sbarrato le caselle dell’avviso di ricevimento in cui si dava atto della «temporanea assenza del destinatario» per «mancanza» e dell’«immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo» ed ha annotato di aver spedito la comunicazione di avvenuto deposito, così detta CAD.

La notifica risulta, pertanto, conforme al disposto dell’art. 14 d.P.R. n. 890 del 1982, non occorrendo alcuna delle indicazioni previste dagli art. 139 e 140 cod. proc. civ.

6.4. Quanto alle censura relativa alla così detta CAD, le sezioni unite di questa Corte, conformemente al più recente orientamento consolidatosi, hanno affermato che anche nella notifica «postale diretta» di cui all’art. 14 d.P.R. n. 890 del 1982, in caso di temporanea assenza del destinatario, per considerare perfezionata la procedura notificatoria è necessario verificare in concreto l'avvenuta ricezione della CAD ed a tal fine il notificante è processualmente onerato della produzione del relativo avviso di ricevimento. (Cass., Sez.

U., 15/04/2021, n. 10012).

La prova della notifica, pertanto, è raggiunta attraverso la produzione in giudizio del relativo avviso di ricevimento - il cui versamento in atti ad opera dalla Agenzia delle Entrate è confermato nello stesso ricorso - non occorrendo, come invece ritenuto dal ricorrente, la produzione della stessa comunicazione a riprova del suo contenuto.

6.5. Infine, quanto all’avviso di ricevimento della CAD questa Corte ha chiarito che il controllo su tale avviso deve riguardare, in caso di F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 1623/2017 Numero sezionale 1613/2022 Numero di raccolta generale 19333/2022 Data pubblicazione 15/06/2022 ulteriore assenza del destinatario in occasione del recapito della relativa raccomandata, non seguita dal ritiro del piego entro il termine di giacenza, l'attestazione dell'agente postale in ordine all'avvenuta immissione dell'avviso di deposito nella cassetta postale od alla sua affissione alla porta dell'abitazione, formalità le quali, ove attuate entro il predetto termine di giacenza, consentono il perfezionarsi della notifica allo spirare del decimo giorno dalla spedizione della raccomandata stessa, spettando al destinatario contestare, adducendo le relative ragioni di fatto e proponendo quando necessario querela di falso, che, nonostante quanto risultante dalla CAD, in concreto non si siano realizzati i presupposti di conoscibilità richiesti dalla legge oppure egli si sia trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prendere cognizione del piego.

La CAD, pertanto, non segue il percorso comunicativo proprio dell'originaria raccomandata di notifica del piego, in quanto per esso, al fine evidentemente di regolare una vicenda che altrimenti potrebbe portare al reiterarsi indefinito di successivi avvisi e depositi, la norma prevede soltanto che in caso di assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta d'ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda» e pertanto l'agente postale, nel recapitare la raccomandata di avviso, ove non trovi il destinatario, non può far altro che procedere ad uno di tali incombenti, dandone atto nell'avviso di ricevimento della CAD; (Cass.29/10/2020 n. 23921).

Come precisato rispetto all'omologo avviso di deposito della notificazione ai sensi dell'art. 140 cod .proc .civ. attraverso l’avviso di ricevimento della CAD occorre avere prova (non già della consegna ma) del fatto che la raccomandata di avviso sia effettivamente giunta al recapito del destinatario e tale prova è raggiunta a mezzo della produzione dell'avviso di ricevimento, sia esso sottoscritto dal F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 1623/2017 Numero sezionale 1613/2022 Numero di raccolta generale 19333/2022 Data pubblicazione 15/06/2022 destinatario o da persone abilitate, sia esso annotato dall'agente postale in ordine all'assenza di persone atte a ricevere l'avviso medesimo (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 2683).

6.6. Nel caso in esame, l'avviso di ricevimento della CAD - individuata con l’esatto numero indicato nella prima raccomandata - è stato depositato in atti; esso, firmato dall’agente postale, attesta la persistente assenza del destinatario - o di chi per esso - che pertanto non ha sottoscritto l’avviso, e l'avvenuta immissione in cassetta della raccomandata di avviso del deposito.

Anche sotto tale profilo, pertanto, non è ravvisabile alcun vizio del procedimento notificatorio.

7. Per quanto fin qui detto, il ricorso va rigettato restando assorbiti gli ulteriori motivi attinenti al merito dell’avviso di accertamento impugnato.

Rispetto a questi ultimi - stante l’accertata inammissibilità del ricorso per intempestività - la motivazione resa dalla C.t.r. deve considerarsi svolta ad abundatiam (Cass. 19/12/2017 n. 30393).

8. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in euro 5.600,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del solo ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma il 05 maggio 2022 IL PRESIDENTE ([OSCURATO:PERSONA]) F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1623/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, Viale del Vignola, 5 presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. – ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende. – controricorrente – F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . 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La C.t.p. dichiarava inammissibili i ricorsi riuniti per intempestività, statuendo, altresì, sulla legittimità dell’accertamento. 3. La C.t.r. rigettava l’appello, confermando la sentenza di primo grado, ritenendo validamente notificato l’avviso di accertamento e, conseguentemente, inammissibili i ricorsi e, comunque, infondati nel merito. Considerato che: 1. Con il primo motivo il ricorrente deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, n.4, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. per aver ritenuto legittimo il procedimento notificatorio dell’avviso di accertamento senza pronunciarsi sui vizi denunciati. In particolare il ricorrente assume che la sentenza impugnata si è limitata a riportare «un mero elenco dei passaggi del procedimento di notificazione» omettendo di rispondere puntualmente alle censure mosse in ordine alla corretta applicazione delle norme relative alla notifica.F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 1623/2017 Numero sezionale 1613/2022 Numero di raccolta generale 19333/2022 Data pubblicazione 15/06/2022 2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce, in relazione all'art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ. la nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’ art. 21 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, dell’art. 60 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, degli artt.139, 140, 148 cod. proc. civ. In particolare, il ricorrente censura la sentenza impugnata per aver ritenuto validamente notificato l’atto impositivo sebbene l’avviso di ricevimento relativo alla notifica dell’atto accertativo non contenesse le indicazioni prescritte dal combinato disposto di cui alle norme richiamate e, in particolare, dei motivi che giustificavano il ricorso alle forme previste dall’art. 140 cod. proc. civ. e sebbene l’avviso di ricevimento della raccomandata informativa (c.d. CAD), non prodotta in giudizio, non contenesse le indicazioni previste ex lege e contenesse indicazioni non congruenti. 3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. la nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 36, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. In particolare il ricorrente deduce la nullità della sentenza per omessa motivazione non essendo state illustrate le ragioni poste a fondamento della ritenuta legittimità dell’atto accertativo. 4. Con il quarto motivo il ricorrente deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ. la nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 132, secondo comma, cod. proc. civ., dell’art. 6, comma 2, d.lgs. 32 dicembre 1992, n. 546, non essendo stato rappresentato il percorso motivazionale che aveva portato a ritenere imprecisi e poco attendibili gli elementi probatori addotti a sostegno dell’infondatezza del recupero a tassazione operato dall’Ufficio. 5. Il primo motivo è infondato.F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 1623/2017 Numero sezionale 1613/2022 Numero di raccolta generale 19333/2022 Data pubblicazione 15/06/2022 La sentenza impugnata, confermando sul punto l’accertamento compiuto nella sentenza di primo grado, ha ripercorso l’iter del procedimento notificatorio dell’avviso di accertamento riportando puntualmente i passaggi ritenuti essenziali ai fini della sua validità. Per giurisprudenza consolidata di questa Corte il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, risultando necessario e sufficiente, in base all'art. 132, n. 4, cod .proc .civ., che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione; per l’effetto devono ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito. (Cass. 25/06/2020 n. 12652). 6. Il secondo motivo è infondato. 6.1. Non è controverso in fatto che la notifica dell’avviso di accertamento è avvenuta a mezzo del servizio postale con spedizione eseguita in data 03/12/2012. Il ricorrente sul punto ha espressamente dedotto in ricorso che «la CTR ha ritenuto “accertato” “che l’avviso di accertamento è stato spedito regolarmente il 03 dicembre 2012 dall’[OSCURATO:PERSONA] di poste Italiane”. E fin qui nulla quaestio». Vi è stata, pertanto, notifica postale diretta ai sensi dell’art. 14 legge 20 novembre 1982, n. 890. 6.2. Il ricorrente deduce, tuttavia, che nelle fasi successive alla spedizione vi sarebbe stata violazione degli artt. 139 e 140 cod. proc. civ. e del’art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973 non essendo stati indicati i motivi che legittimavano la scelta di procedere alla notifica ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ. sia i tentativi fatti per evitarla. Deduce, altresì che vi sarebbe stata violazione dell’art. 8 legge n. 890 del 1982, nella parte in cui prevede l’obbligo di spedire al destinatario dell’atto una lettera raccomandata (c.d. CAD) e di menzionare sull’avviso di F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 1623/2017 Numero sezionale 1613/2022 Numero di raccolta generale 19333/2022 Data pubblicazione 15/06/2022 ricevimento quanto ivi previsto, in quanto detta raccomandata non sarebbe stata prodotta; il relativo avviso di ricevimento non era idoneo a provarne il contenuto; il medesimo mancava anche delle indicazioni previste ex lege. 6.3. Quanto alla prima censura, l’art. 20 legge 8 maggio 1998 n. 146, modificando l’art. 14 legge n. 890 del 1982, ha previsto, per quanto qui interessa, che la notificazione degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente può eseguirsi a mezzo posta direttamente dagli uffici finanziari. A decorrere, pertanto, dal 15/05/1998 (data di entrata in vigore della legge. n. 146 del 1998), è stata concessa agli uffici finanziari la facoltà di provvedere direttamente alla notifica degli atti al contribuente mediante spedizione a mezzo del servizio postale, fermo rimanendo, «ove ciò risulti impossibile», che la notifica può essere effettuata, come già previsto, a cura degli ufficiali giudiziali, dei messi comunali o dei messi speciali autorizzati dall'Amministrazione finanziaria secondo le modalità previste dalla medesima I. n. 890 del 1982. (tra le più recenti Cass.27/01/2022 n. 2365) Ciò significa che il notificante è abilitato alla notificazione dell'atto senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario (ferma restando quella dell'ufficiale postale), e, quindi, a modalità di notificazione semplificata, alla quale, quindi, non si applicano le disposizioni della legge n. 890 del 1982, concernenti le sole notificazioni effettuate a mezzo posta tramite gli ufficiali giudiziali (o, eventualmente, i messi comunali e i messi speciali autorizzati), bensì le norme concernenti il servizio postale ordinario. (Cass. n. 2365 del 2022) Ne consegue che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico e l'atto, pervenuto all'indirizzo del destinatario, il F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 1623/2017 Numero sezionale 1613/2022 Numero di raccolta generale 19333/2022 Data pubblicazione 15/06/2022 quale deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (Cass. 28/05/2020 n. 10131, Cass. 04/04/2018 n. 8293). 6.3. Come riferito dallo steso ricorrente, l’addetto al recapito della raccomandata ha sbarrato le caselle dell’avviso di ricevimento in cui si dava atto della «temporanea assenza del destinatario» per «mancanza» e dell’«immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo» ed ha annotato di aver spedito la comunicazione di avvenuto deposito, così detta CAD. La notifica risulta, pertanto, conforme al disposto dell’art. 14 d.P.R. n. 890 del 1982, non occorrendo alcuna delle indicazioni previste dagli art. 139 e 140 cod. proc. civ. 6.4. Quanto alle censura relativa alla così detta CAD, le sezioni unite di questa Corte, conformemente al più recente orientamento consolidatosi, hanno affermato che anche nella notifica «postale diretta» di cui all’art. 14 d.P.R. n. 890 del 1982, in caso di temporanea assenza del destinatario, per considerare perfezionata la procedura notificatoria è necessario verificare in concreto l'avvenuta ricezione della CAD ed a tal fine il notificante è processualmente onerato della produzione del relativo avviso di ricevimento. (Cass., Sez. U., 15/04/2021, n. 10012). La prova della notifica, pertanto, è raggiunta attraverso la produzione in giudizio del relativo avviso di ricevimento - il cui versamento in atti ad opera dalla Agenzia delle Entrate è confermato nello stesso ricorso - non occorrendo, come invece ritenuto dal ricorrente, la produzione della stessa comunicazione a riprova del suo contenuto. 6.5. Infine, quanto all’avviso di ricevimento della CAD questa Corte ha chiarito che il controllo su tale avviso deve riguardare, in caso di F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 1623/2017 Numero sezionale 1613/2022 Numero di raccolta generale 19333/2022 Data pubblicazione 15/06/2022 ulteriore assenza del destinatario in occasione del recapito della relativa raccomandata, non seguita dal ritiro del piego entro il termine di giacenza, l'attestazione dell'agente postale in ordine all'avvenuta immissione dell'avviso di deposito nella cassetta postale od alla sua affissione alla porta dell'abitazione, formalità le quali, ove attuate entro il predetto termine di giacenza, consentono il perfezionarsi della notifica allo spirare del decimo giorno dalla spedizione della raccomandata stessa, spettando al destinatario contestare, adducendo le relative ragioni di fatto e proponendo quando necessario querela di falso, che, nonostante quanto risultante dalla CAD, in concreto non si siano realizzati i presupposti di conoscibilità richiesti dalla legge oppure egli si sia trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prendere cognizione del piego. La CAD, pertanto, non segue il percorso comunicativo proprio dell'originaria raccomandata di notifica del piego, in quanto per esso, al fine evidentemente di regolare una vicenda che altrimenti potrebbe portare al reiterarsi indefinito di successivi avvisi e depositi, la norma prevede soltanto che in caso di assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta d'ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda» e pertanto l'agente postale, nel recapitare la raccomandata di avviso, ove non trovi il destinatario, non può far altro che procedere ad uno di tali incombenti, dandone atto nell'avviso di ricevimento della CAD; (Cass.29/10/2020 n. 23921). Come precisato rispetto all'omologo avviso di deposito della notificazione ai sensi dell'art. 140 cod .proc .civ. attraverso l’avviso di ricevimento della CAD occorre avere prova (non già della consegna ma) del fatto che la raccomandata di avviso sia effettivamente giunta al recapito del destinatario e tale prova è raggiunta a mezzo della produzione dell'avviso di ricevimento, sia esso sottoscritto dal F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 1623/2017 Numero sezionale 1613/2022 Numero di raccolta generale 19333/2022 Data pubblicazione 15/06/2022 destinatario o da persone abilitate, sia esso annotato dall'agente postale in ordine all'assenza di persone atte a ricevere l'avviso medesimo (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 2683). 6.6. Nel caso in esame, l'avviso di ricevimento della CAD - individuata con l’esatto numero indicato nella prima raccomandata - è stato depositato in atti; esso, firmato dall’agente postale, attesta la persistente assenza del destinatario - o di chi per esso - che pertanto non ha sottoscritto l’avviso, e l'avvenuta immissione in cassetta della raccomandata di avviso del deposito. Anche sotto tale profilo, pertanto, non è ravvisabile alcun vizio del procedimento notificatorio. 7. Per quanto fin qui detto, il ricorso va rigettato restando assorbiti gli ulteriori motivi attinenti al merito dell’avviso di accertamento impugnato. Rispetto a questi ultimi - stante l’accertata inammissibilità del ricorso per intempestività - la motivazione resa dalla C.t.r. deve considerarsi svolta ad abundatiam (Cass. 19/12/2017 n. 30393). 8. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. PQM La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in euro 5.600,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del solo ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma il 05 maggio 2022 IL PRESIDENTE ([OSCURATO:PERSONA]) F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 1623/2017 Numero sezionale 1613/2022 Numero di raccolta generale 19333/2022 Data pubblicazione 15/06/2022 F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5
Sentenza Cassazione n. 19333/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris