Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 ottobre 2021

Cassazione n. 41961/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/03/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N. 20076/2021 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Napoli, in accoglimento di una richiesta concordata delle parti, rideterminava la pena e confermava nel resto la pronuncia di primo grado del 15 giugno 2015 con la quale il Tribunale di Napoli aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 385 cod. pen.; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal suo difensore, deducendo il vizio di motivazione, per avere la Corte di appello omesso di pronunciarsi sui motivi afferenti alle attenuanti generiche, alla misura della pena e alla causa di non punibilità dell'art. 131-bis cod. pen.; ritenuto che il ricorso sia inammissibile essendo pacifico, nella giurisprudenza di legittimità, che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati (così, tra le molte, Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969): regola, questa, applicabile anche nel caso di specie nel quale l'imputato aveva rinunciato a tutti i motivi dell'appello limitandosi a chiedere alla Corte territoriale l'accoglimento di "quanto concordato" con il Procuratore generale, cioè la riduzione della pena inflitta; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deciso il 15/10/2021 [OSCURATO:PERSONA] igli e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/03/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N. 20076/2021 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Napoli, in accoglimento di una richiesta concordata delle parti, rideterminava la pena e confermava nel resto la pronuncia di primo grado del 15 giugno 2015 con la quale il Tribunale di Napoli aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 385 cod. pen.; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal suo difensore, deducendo il vizio di motivazione, per avere la Corte di appello omesso di pronunciarsi sui motivi afferenti alle attenuanti generiche, alla misura della pena e alla causa di non punibilità dell'art. 131-bis cod. pen.; ritenuto che il ricorso sia inammissibile essendo pacifico, nella giurisprudenza di legittimità, che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati (così, tra le molte, Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969): regola, questa, applicabile anche nel caso di specie nel quale l'imputato aveva rinunciato a tutti i motivi dell'appello limitandosi a chiedere alla Corte territoriale l'accoglimento di "quanto concordato" con il Procuratore generale, cioè la riduzione della pena inflitta; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso il 15/10/2021 [OSCURATO:PERSONA] igli e
Sentenza Cassazione n. 41961/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris