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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 01363/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2321/2022 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Grosseto, [OSCURATO:PERSONA] n. 3. -RICORRENTE- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t.. -INTIMATO- avverso il decreto del Tribunale di Grosseto, depositata in data 12.11.2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 30.9.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA].

1. Il Presidente del tribunale di Grosseto, pronunciando sull’opposizione ex art. 170 D.P.R. 115/2002, ha confermato il decreto con cui era stato liquidato alla ricorrente l’importo di € 400,00, quale difensore d’ufficio in un procedimento di archiviazione dinanzi al GIP.

L’opponente aveva lamentato la mancata liquidazione del compenso per la fase di opposizione, richiesta respinta dal giudice Oggetto: compenso professionale in considerazione della palese inammissibilità dell’opposizione stessa, reputata " ultronea e ridondante e, per l'effe tto, inammissibile”, confermando il compenso di € 400,00, ritenuto congruo per un procedimento conclusosi con archiviazione de plano.

La cassazione del decreto è chiesta dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] con ricorso in due motivi.

Il Ministero è rimasto intimato.

Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso poteva essere definito ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c., il Presidente ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.

2. Il ricorso è stato irritualmente noti ficato al Ministero presso l’[OSCURATO:PERSONA] dello Stato: l’esito del presente giudizio, sfavorevole per la ricorrente, rende superflua la rinnovazione della notifica, data l’esigenza di una celere definizione della controversia, che osta allo svolgimento di attività processuali non necessarie (Cass. 6494/2020; Cass. 16141/2019; Cass. 15106/2018).

3. Il primo motivo lamenta la violazione del D.P.R. n. 115/2002, del D.M. n. 127/2004, del D.L. n. 223/2006, conv. con L. n. 248/2006, della L. 247/2012 e dell’art. 2233 c.c., lamentando che il tribunale abbia liquidato un importo inferiore ai minimi tabellari.

Il secondo motivo denuncia l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, per aver la pronuncia affermato che era di tutto evidenza la congruità della somma liquidata, senza tuttavia spiegare le ragioni del rigetto dell’opposizione.

Le due censure, che vanno esaminate congiuntamente, sono inammissibili.

La prima di esse non si confronta con le premesse in fatto della decisione impugnata, che, in effetti, ha reputato inammissibile la richiesta per la fase introduttiva e di trattazione dell’opposizione, definita de plano, e quindi attività ultronea a defatigatoria.

L’importo liquidato dal giudice, corrispondeva al compenso previsto dal locale protocollo di intesa per il procedimento di archiviazione senza opposizione, a fronte della richiesta del difensore di vedersi riconosciuto l’importo previsto dal protocollo per l’archiviazione con opposizione.

La pretesa, introdotta solo in questa sede, di ottenere la quantificazione del compenso ai sensi del D.M. 55/2014, non tiene conto che il giudice di merito ha – in effetti - ritenuto di poter remunerare le sole attività difensive per la fase di studio dinanzi al GIP\GUP (per le quali il citato D.M. prevede l’importo di € 810,00), per cui la somma (€ 400,00) appare superiore ai minimi tabellari, tenendo conto della massima riduzione consentita e dell’ulteriore riduzione di un terzo per la difesa d’ufficio.

Quanto al secondo motivo di censura, l’asserita congruità della liquidazione appare evidentemente ricondotta proprio alla conformità ai parametri invocati dalla ricorrente, ossia ai valori indicati nel protocollo di intesa oltre che a quelli tabellari, con riferimento alle attività per le quali – a parere del Tribunale – doveva riconoscersi il compenso.

Il ricorso è quindi inammissibile.

Nulla sulle spese, non avendo il Ministero svolto difese.

Ai sensi delD.P.R. 115/2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso.

Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile, sotto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2321/2022 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Grosseto, [OSCURATO:PERSONA] n. 3. -RICORRENTE- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t.. -INTIMATO- avverso il decreto del Tribunale di Grosseto, depositata in data 12.11.2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 30.9.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]. 1. Il Presidente del tribunale di Grosseto, pronunciando sull’opposizione ex art. 170 D.P.R. 115/2002, ha confermato il decreto con cui era stato liquidato alla ricorrente l’importo di € 400,00, quale difensore d’ufficio in un procedimento di archiviazione dinanzi al GIP. L’opponente aveva lamentato la mancata liquidazione del compenso per la fase di opposizione, richiesta respinta dal giudice Oggetto: compenso professionale in considerazione della palese inammissibilità dell’opposizione stessa, reputata " ultronea e ridondante e, per l'effe tto, inammissibile”, confermando il compenso di € 400,00, ritenuto congruo per un procedimento conclusosi con archiviazione de plano. La cassazione del decreto è chiesta dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] con ricorso in due motivi. Il Ministero è rimasto intimato. Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso poteva essere definito ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c., il Presidente ha fissato l’adunanza in camera di consiglio. 2. Il ricorso è stato irritualmente noti ficato al Ministero presso l’[OSCURATO:PERSONA] dello Stato: l’esito del presente giudizio, sfavorevole per la ricorrente, rende superflua la rinnovazione della notifica, data l’esigenza di una celere definizione della controversia, che osta allo svolgimento di attività processuali non necessarie (Cass. 6494/2020; Cass. 16141/2019; Cass. 15106/2018). 3. Il primo motivo lamenta la violazione del D.P.R. n. 115/2002, del D.M. n. 127/2004, del D.L. n. 223/2006, conv. con L. n. 248/2006, della L. 247/2012 e dell’art. 2233 c.c., lamentando che il tribunale abbia liquidato un importo inferiore ai minimi tabellari. Il secondo motivo denuncia l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, per aver la pronuncia affermato che era di tutto evidenza la congruità della somma liquidata, senza tuttavia spiegare le ragioni del rigetto dell’opposizione. Le due censure, che vanno esaminate congiuntamente, sono inammissibili. La prima di esse non si confronta con le premesse in fatto della decisione impugnata, che, in effetti, ha reputato inammissibile la richiesta per la fase introduttiva e di trattazione dell’opposizione, definita de plano, e quindi attività ultronea a defatigatoria. L’importo liquidato dal giudice, corrispondeva al compenso previsto dal locale protocollo di intesa per il procedimento di archiviazione senza opposizione, a fronte della richiesta del difensore di vedersi riconosciuto l’importo previsto dal protocollo per l’archiviazione con opposizione. La pretesa, introdotta solo in questa sede, di ottenere la quantificazione del compenso ai sensi del D.M. 55/2014, non tiene conto che il giudice di merito ha – in effetti - ritenuto di poter remunerare le sole attività difensive per la fase di studio dinanzi al GIP\GUP (per le quali il citato D.M. prevede l’importo di € 810,00), per cui la somma (€ 400,00) appare superiore ai minimi tabellari, tenendo conto della massima riduzione consentita e dell’ulteriore riduzione di un terzo per la difesa d’ufficio. Quanto al secondo motivo di censura, l’asserita congruità della liquidazione appare evidentemente ricondotta proprio alla conformità ai parametri invocati dalla ricorrente, ossia ai valori indicati nel protocollo di intesa oltre che a quelli tabellari, con riferimento alle attività per le quali – a parere del Tribunale – doveva riconoscersi il compenso. Il ricorso è quindi inammissibile. Nulla sulle spese, non avendo il Ministero svolto difese. Ai sensi delD.P.R. 115/2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile, sotto
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