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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 41686/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Salerno ha confermato la sentenza del Tribunale di Salerno del 24 febbraio 2020 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di tentato furto aggravato dalla violenza sulle cose e, applicate le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il motivo di ricorso dell'imputato, che si duole della insufficiente motivazione in ordine all'applicazione dell'aggravante, è inammissibile perché la Corte di appello ha fornito adeguata motivazione in ordine alle ragioni che l'hanno indotta a ritenere sussistente la predetta aggravante, affermando anche che l'imputato si è impossessato delle chiavi dell'esercizio commerciale nel corso del tentato furto, mentre il ricorrente non si confronta con le ragioni della decisione ed invoca una rivalutazione del materiale istruttorio non consentita in questa sede di legittimità; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Salerno ha confermato la sentenza del Tribunale di Salerno del 24 febbraio 2020 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di tentato furto aggravato dalla violenza sulle cose e, applicate le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il motivo di ricorso dell'imputato, che si duole della insufficiente motivazione in ordine all'applicazione dell'aggravante, è inammissibile perché la Corte di appello ha fornito adeguata motivazione in ordine alle ragioni che l'hanno indotta a ritenere sussistente la predetta aggravante, affermando anche che l'imputato si è impossessato delle chiavi dell'esercizio commerciale nel corso del tentato furto, mentre il ricorrente non si confronta con le ragioni della decisione ed invoca una rivalutazione del materiale istruttorio non consentita in questa sede di legittimità; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
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