CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 22741/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Lecce, con sentenza in data 15 dicembre 2021, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Lecce nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di ricettazione. Rilevato che la prima doglianza in tema di prescrizione è manifestamente infondata, avendo il ricorrente pretermesso di valutare la causa di sospensione della prescrizione specificamente indicata (pag. 1) nella sentenza impugnata; considerato che le censure espresse nel secondo e terzo motivo, che lamentano un vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, risultano del tutto generiche, in quanto - a fronte di una sentenza impugnata che ha logicamente desunto l'elemento soggettivo della ricettazione del televisore da plurimi elementi (pag. 2) - non indicano gli elementi che sono alla base delle censure formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato, ponendosi così in violazione della prescrizione sancita, a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.; osservato che la sentenza ha anche correttamente applicato il principio secondo cui la prova della consapevolezza della provenienza illecita del bene ricevuto può essere desunta da qualsiasi elemento e quindi anche dalla omessa o inattendibile spiegazione circa il possesso della cosa ricevuta, che è sicuramente rivelatrice di un acquisto in mala fede (Sez. U, n. 35535 del 12/07/2007, Ruggiero, Rv. 236914; Sez. 2, n. 25429 del 21/04/2017, Sarr, Rv. 270179; Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120; Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713; Sez. 2, n. 52271 del 10/11/2016, Agyemang, Rv. 268643), negando con motivazione incensurabile (quarto motivo) anche l'ipotesi del fatto di particolare tenuità sulla base degli specifici precedenti penali dell'imputato; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec