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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 11849/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/03/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale la Corte di appello di Catania, ha confermato la sentenza con la quale in data 5 dicembre 2018 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarata la penale responsabilità per il reato di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. 309/1990 per aver detenuto grammi 43 di sostanza stupefacente del tipo hashish al fine di spaccio e per aver coltivato una pianta di marijuana.

Con il primo motivo di ricorso il ricorrente deduce violazione di legge e vizio della motivazione per erronea applicazione dell'art. 603 cod. proc. pen.; con il secondo motivo, deduce vizio della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità, fondata sulla asserita piena disponibilità dell'immobile ove è stato rinvenuto lo stupefacente; con il terzo motivo, si duole della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Considerato che la prima censura è manifestamente infondata.

La Corte d'appello ha infatti evidenziato che la perizia sulla sostanza stupefacente era stata disposta antecedentemente all'ammissione del rito abbreviato, e la relativa relazione è stata acquisita all'udienza ed inserita nel fascicolo del dibattimento ai sensi dell'art. 603, comma terzo, cod. proc. pen.

Considerato che la doglianza che forma oggetto del secondo motivo di ricorso non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti dì fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo a pagina 3 della sentenza gravata, laddove ha affermato la disponibilità in capo al ricorrente dell'immobile di campagna ove è stata rinvenuta parte della sostanza stupefacente, in quanto tale immobile appartiene alla moglie dell'imputato e pertanto egli vi aveva libero accesso.

Considerato che anche le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici.

Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento alla concreta offensività della condotta che, pur priva di caratterizzazioni allarmanti, non può ritenersi mimale con riferimento alla quantità.

Il giudice ha ritenuto altresì, con riguardo alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, che un'eventuale ulteriore diminuzione della pena avrebbe privato la sanzione di qualsivoglia efficacia dissuasiva e specialpreventiva.

Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 1° dicembre 2023 Il Consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/03/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale la Corte di appello di Catania, ha confermato la sentenza con la quale in data 5 dicembre 2018 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarata la penale responsabilità per il reato di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. 309/1990 per aver detenuto grammi 43 di sostanza stupefacente del tipo hashish al fine di spaccio e per aver coltivato una pianta di marijuana. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente deduce violazione di legge e vizio della motivazione per erronea applicazione dell'art. 603 cod. proc. pen.; con il secondo motivo, deduce vizio della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità, fondata sulla asserita piena disponibilità dell'immobile ove è stato rinvenuto lo stupefacente; con il terzo motivo, si duole della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Considerato che la prima censura è manifestamente infondata. La Corte d'appello ha infatti evidenziato che la perizia sulla sostanza stupefacente era stata disposta antecedentemente all'ammissione del rito abbreviato, e la relativa relazione è stata acquisita all'udienza ed inserita nel fascicolo del dibattimento ai sensi dell'art. 603, comma terzo, cod. proc. pen. Considerato che la doglianza che forma oggetto del secondo motivo di ricorso non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti dì fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo a pagina 3 della sentenza gravata, laddove ha affermato la disponibilità in capo al ricorrente dell'immobile di campagna ove è stata rinvenuta parte della sostanza stupefacente, in quanto tale immobile appartiene alla moglie dell'imputato e pertanto egli vi aveva libero accesso. Considerato che anche le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento alla concreta offensività della condotta che, pur priva di caratterizzazioni allarmanti, non può ritenersi mimale con riferimento alla quantità. Il giudice ha ritenuto altresì, con riguardo alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, che un'eventuale ulteriore diminuzione della pena avrebbe privato la sanzione di qualsivoglia efficacia dissuasiva e specialpreventiva. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 1° dicembre 2023 Il Consigliere