CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 48774/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; - Rilevato in fatto e considerato in diriitto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA]Emanuele, con un unico motivo, deduce vizio di motivazione e violazione di legge sulla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato e sulla mancata applicazione dell'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen. Osservato che la censura relativa all'elemento soggettivo del reato è inammissibile perché non dedotta nei motivi di appello e non deducibile, per la prima volta, nel giudizio di legittimità. Considerato che anche la seconda doglianza non supera il vaglio preliminare di ammissibilità in quanto riproduttiva di profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito. Invero, ai fini dell'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell'assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti dall'art. 131 bis cod. pen., considerato, evidentemente, decisivo (Sez. 3 sentenza n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta e altro, Rv. 273678). Ebbene, la Corte d'appello di Catania ha ritenuto di non poter riconoscere il beneficio de quo in ragione della condotta tenuta dall'imputato che ha inciso in maniera significativa sulla lesione del bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice(arT; P E:1 A 2.0141 Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo un'ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 novembre 2