CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 22798/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/01/2022 della Corte d'appello di Catania dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Catania, in parziale riforma della sentenza del 09/07/2015 del Tribunale di Catania, dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati allo stesso contestati ai capi A) e B) dell'imputazione poiché estinti per intervenuta prescrizione e rideterminava la pena con riguardo alla residua imputazione di ricettazione (art. 648 cod. pen.) di un motoveicolo di cui al capo C) dell'imputazione nella misura di un anno e quattro mesi di reclusione. Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge e il vizio motivazionale in relazione all'art. 62 bis cod. pen., è manifestamente infondato atteso che i giudici di appello hanno correttamente disatteso il riconoscimento delle attenuanti generiche in considerazione del nutrito curriculum criminale dell'imputato, gravato da numerose sentenze di condanna definitive per reati specifici, nonché del contegno processuale assunto dallo stesso, non potendosi neppure valorizzare l'intervenuta ammissione dei fatti a fronte di uno schiacciante quadro probatorio, in ossequio alla consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (Sez. 3, Sentenza n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590-01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il