CassazionedecretoSezione 5Decisione del 3 maggio 1959
Cassazione n. 12867/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] per la correzione dell'errore di fatto contenuto nella sentenza n. 6144/21 del 13/01/2021 della Prima Sezione penale visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. avverso la sentenza di questa Corte, prima sezione penale, n. 6144 del 13 gennaio 2021, depositata il 16 febbraio 2021, che ha rigettato il ricorso proposto dal predetto avverso l'ordinanza del 27 settembre 2019 emessa dalla Corte di appello di Lecce, in funzione di giudice dell'esecuzione, con la quale è stata rigettata l'istanza del predetto di commutazione della pena dell'ergastolo con isolamento diurno per mesi sei sul presupposto della declaratoria di incostituzionalità dell'art. 7, comma 1, decreto-legge n. 341 del 2000, convertito dalla legge n. 4 del 2001. 2. Con detta ordinanza la Corte di appello di Lecce aveva affermato che la conversione della pena dell'ergastolo in quella di anni trenta era dovuta, in sede esecutiva, nel caso in cui il rito abbreviato fosse stato ammesso tra il 2 gennaio e il 24 novembre 2000, ossia nella vigenza della legge n. 479 del 1999, art. 30, comma 1, lett. b), e la decisione definitiva fosse stata pronunciata dopo il 24 novembre 2000, con applicazione del decreto-legge n. 341 del 2000, che aveva ripristinato l'ergastolo senza isolamento diurno; il [OSCURATO:PERSONA] era stato, invece, giudicato con il rito ordinario, ancorché avesse richiesto il rito abbreviato in sede di udienza preliminare, in data 19 maggio 1994, e poi nuovamente con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di condanna della Corte di assise di appello del 13 ottobre 1999. Quando aveva chiesto la definizione con rito abbreviato, il titolo di reato era ostativo in base alla disciplina processuale all'epoca vigente, e infatti quella richiesta era stata dichiarata inammissibile. La richiesta non era stata reiterata in grado di appello, né avrebbe potuto esserlo, essendosi il giudizio concluso il data 13 ottobre 1999, quando ancora la preclusione per i reati punibili con l'ergastolo era vigente. La richiesta era stata avanzata con il ricorso per cassazione e in quella sede era stata proposta anche questione di costituzionalità dell'art. 4-ter legge n. 144 del 2000 per violazione degli articoli 3 e 24 cost., che la Corte di cassazione aveva dichiarato manifestamente infondata. 3. Avverso detta ordinanza della Corte di appello di Lecce aveva proposto ricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], deducendo vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. Il ricorrente aveva chiesto di essere ammesso al giudizio abbreviato all'udienza preliminare del 19 maggio 1994 e successivamente con il ricorso per cassazione avverso la sentenza del 13 ottobre 1999 con cui la Corte di assise di appello, in riforma della sentenza assolutoria di primo grado, lo aveva condannato alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per mesi sei. Il giudice dell'esecuzione avrebbe, pertanto, dovuto provvedere alla rideterminazione della pena dell'ergastolo in quella di anni trenta di reclusione oppure trasmettere gli atti alla Corte costituzionale per la statuizione in merito alla eccezione di incostituzionalità dell'art. 4-ter d.l. n. 82 del 2000, convertito con modificazioni dalla legge n. 144 del 2000, nella parte in cui non prevedeva la riammissione in termini per la richiesta di giudizio abbreviato per gli imputati il cui processo pendeva dinanzi alla Corte di cassazione, risultando violati gli artt. 3 e 117 Cost., quest'ultimo in relazione agli articoli 6 e 7 della CEDU. 4. Il ricorso è stato rigettato dalla Prima Sezione penale di questa Corte di cassazione con la sentenza impugnata in questa sede, con la quale si è osservato che ai fini dell'accoglimento dell'istanza di commutazione non è sufficiente che l'interessato abbia chiesto l'ammissione al giudizio abbreviato, occorrendo a tal fine pure che egli sia stato ammesso al rito speciale «perché appunto deve verificarsi quella fattispecie complessa che si compone anche dell'effettivo svolgimento del processo in quelle forme contratte». Quanto all'eccezione di illegittimità costituzionale, essa è stata ritenuta manifestamente infondata. Si è osservato che «L'ammissione al rito è condizione necessaria per il riconoscimento in sede esecutiva del diritto alla conversione della pena, perché essa deve in ogni caso rispondere ad una logica di corrispettività con la rinuncia, effettivamente concretizzatasi, alla pienezza del contraddittorio dibattimentale per la prova. L'ammissione al rito, ancora, deve essere funzionale a bisogni di economicità delle risorse processuali, e non avrebbe senso consentire all'imputato di richiederlo, al solo fine di assicurarsi la riduzione di pena, pur quando non ve ne sia necessità alcuna, perché magari il giudizio di merito si è già interamente svolto e il processo pende in grado di legittimità. Sarebbe previsione del tutto irragionevole quella di aprire al rito abbreviato in assenza di ogni utilità processuale e di sistema.». 5. Con il ricorso straordinario [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, ha chiesto la correzione della predetta sentenza. A tal fine deduce che la Corte di cassazione, con la sentenza impugnata in questa sede, è incorsa in un errore percettivo, in relazione al motivo di ricorso con il quale si eccepiva la illegittimità costituzionale dell'art. 4 -ter del decreto- legge n. 82 del 2000, convertito con modificazioni dalla legge n. 144 del 2000, Il ricorrente evidenzia di essere stato condannato per reati che, essendo puniti con l'ergastolo con isolamento diurno, non consentivano l'accesso al rito abbreviato. La possibilità di essere ammessi al rito speciale per tali reati è stata introdotta dalla legge n. 479 del 2000 che ha modificato l'art. 442 cod. proc. pen., prevedendo la sostituzione della pena perpetua con quella di anni trenta di reclusione. In relazione ai processi già in corso l'art. 4 -ter, sopra citato, ha riaperto i termini per chiedere il giudizio abbreviato per coloro il cui processo già si trovava in una fase che non consentiva più, sulla base delle norme codicistiche, la formulazione della relativa istanza.In sede di esecuzione era stato evidenziato che l'imputato aveva richiesto il rito abbreviato già all'udienza preliminare ed aveva poi reiterato l'istanza con il ricorso per cassazione, ma la relativa istanza era stata rigettata dalla Corte di cassazione, che aveva confermato la sentenza di appello, sulla base della natura processuale del citato art. 4-ter e della necessità di applicare il principio tempus regit actum. Sostiene il ricorrente che questa Corte di cassazione, con la sentenza qui impugnata, ha omesso di confrontarsi con l'ordinanza della Corte costituzionale n. 235 del 2013, che era stata allegata al ricorso per cassazione e con la quale la Corte costituzionale aveva deciso in relazione ad un caso perfettamente sovrapponibile a quello del [OSCURATO:PERSONA], in quanto relativo ad un imputato che aveva presentato la istanza di ammissione al giudizio abbreviato in un momento in cui tale rito non era possibile per i reati puniti con l'ergastolo; tuttavia, mentre nel caso esaminato dalla Corte costituzionale l'imputato aveva omesso di reiterare la sua istanza innanzi alla Corte di cassazione, e per tale motivo la relativa questione di legittimità costituzionale era stata ritenuta irrilevante, il [OSCURATO:PERSONA] aveva reiterato la sua richiesta con il ricorso per cassazione e quindi la questione di legittimità da lui sollevata doveva ritenersi rilevante. La Corte di cassazione, con la sentenza di cui si chiede in questa sede la correzione, non ha in alcun modo menzionato o valutato l'ordinanza della Corte costituzionale e, affermando che la questione era manifestamente infondata, ha reso evidente che essa non ha proprio considerato la pronuncia della Corte costituzionale che si era espressa in termini di inammissibilità e non di infondatezza. Laddove la Corte di cassazione avesse realmente tenuto conto della predetta ordinanza, avrebbe ritenuto ammissibile la questione di legittimità avanzata dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. Ai sensi dell'art. 23, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, qualora in un giudizio una delle parti sollevi una questione di legittimità costituzionale, il giudice, con ordinanza, può rimetterla alla Corte costituzionale ove il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale — ossia la questione appaia rilevante ai fini della decisione — e la questione non sia manifestamente infondata. La rimessione della questione dall'autorità giudiziaria alla Corte costituzionale richiede entrambi i presupposti, cosicché è sufficiente che ne manchi uno solo perché la eccezione di illegittimità costituzionale venga dichiarata inammissibile. Con la ordinanza n. 253 del 2013 la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale che ad essa era stata sottoposta osservando che le norme che si asserivano illegittime non avrebbero potuto essere applicate dal giudice a quo. Ne consegue che, in relazione alla posizione del [OSCURATO:PERSONA], la suddetta ordinanza poteva valere solo a sostenere, sotto il profilo giuridico, la rilevanza della questione di legittimità costituzionale da lui sollevata, non la sua fondatezza, aspetto che non è stato affatto toccato dal provvedimento della Corte costituzionale. La Corte di cassazione, invece, con la sentenza impugnata in questa sede, ha implicitamente ammesso la rilevanza della questione, ma l'ha ritenuta manifestamente infondata, per le ragioni sopra già esposte. Ritenendo che la questione fosse palesemente infondata, la Corte di cassazione ha ritenuto superfluo motivare in ordine alla rilevanza della questione; dovendo l'eccezione essere rigettata, occorreva indicare le ragioni del rigetto e a tal fine era sufficiente motivare in ordine alla mancanza di uno solo dei due presupposti richiesti dal secondo comma del predetto art. 35. In ogni caso, anche laddove vi fosse stato un errore percettivo, l'omessa valutazione dell'ordinanza della Corte costituzionale non ha avuto alcuna incidenza sull'esito dell'eccezione di legittimità costituzionale, che è stata ritenuta manifestamente infondata, e non irrilevante, dalla Prima Sezione penale di questa Corte di cassazione. In sostanza, la decisione non sarebbe stata diversa anche laddove la Corte di cassazione avesse «percepito» e valutato il provvedimento della Cote costituzionale. 2. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., ai pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in curo 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.. Così deciso il 20/01/2022. [OSCURATO:PERSONA]