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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 settembre 2022

Cassazione n. 38963/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2021 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Potenza, con sentenza in data 11 novembre 2021, parzialmente riformando la decisione del Tribunale di Potenza del 24 febbraio 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di ricettazione.

Rilevato che in data 7 settembre è pervenuta rinuncia al ricorso, espressa personalmente dall'imputato, con sottoscrizione autenticata dal difensore; considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), del codice di rito, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro cinquecento, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 27 settembre 2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2021 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Potenza, con sentenza in data 11 novembre 2021, parzialmente riformando la decisione del Tribunale di Potenza del 24 febbraio 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di ricettazione. Rilevato che in data 7 settembre è pervenuta rinuncia al ricorso, espressa personalmente dall'imputato, con sottoscrizione autenticata dal difensore; considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), del codice di rito, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro cinquecento, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 settembre 2022.
Sentenza Cassazione n. 38963/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris