CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 gennaio 2022
Cassazione n. 08819/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2021 del GIP TRIBUNALE di VARESEdatg-eiv-~e-PraFW udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Varese ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], su concorde richiesta delle parti, la pena di quattro mesi e quindici giorni di reclusione ed euro 700,00 di multa, per il reato di cui all'art 73, quinto comma d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, per plurimi episodi di cessione di cocaina avvinti dall'identità del disegno criminoso quale aumento in continuazione alla pena già inflittagli, in quanto da inquadrarsi nella più vasta attività di spaccio dal medesimo posta in essere, con sentenza di condanna resa dal medesimo Tribunale in data 17.12.2019. 2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando sia la violazione del principio del ne bis idem quanto alle cessioni di droga effettuate nel 2017 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] già giudicate con precedenti sentenze del Tribunale di Varese, sia la mancanza di motivazione in ordine alla sua colpevolezza per le cessioni eseguite nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], le cui affermazioni non potevano ritenersi credibili in quanto contraddittorie e perciò idonee a fondare una pronuncia di proscioglimento ex art.129 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] Occorre preliminarmente rilevare che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il Pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Dal momento che entrambi i profili censurati, ovverosia la carenza di motivazione in ordine all'insussistenza delle cause di proscioglimento cui all'art.129 cod. proc. pen., e la violazione di precedenti giudicati esulano dalle ipotesi, tassativamente elencate dalla norma in esame, per le quali è consentito il ricorso per cassazione avverso le sentenze di patteggiamento, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile Alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al pagamento delle spese del procedimento nonché al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata come in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso il [OSCURATO:DATA_NASCITA] Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Sarno --fro IN CANC2