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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 ottobre 1974

Cassazione n. 46397/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17/10/1974 avverso la sentenza del 24/02/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di L'Aquila ha confermato la decisione del Tribunale di Vasto - che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 495 cod. pen., per avere dichiarato falsamente, ai carabinieri intervenuti in occasione di un sinistro stradale, che il conducente del veicolo su cui viaggiava era un uomo di nazionalità straniera a lui sconosciuto, onde evitare al proprietario dell'auto conseguenze amministrative dovute al fatto di trovarsi alla guida sprovvisto della patente.

2. Il ricorso, proposto per il tramite dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], è affidato a tre motivi.

2.1. Erronea applicazione dell'art. 495 cod. pen., e vizio di motivazione, anche per travisamento delle prove, in ordine alla ravvisabilità del reato contestato; nella prospettazione difensiva, l'assenza di prova, secondo il canone del ragionevole dubbio, che il Marchesani fosse alla guida dell'autovettura, le incertezze della testimonianza dell'infermiera del servizio 118 che prestò soccorso alle vittime del sinistro stradale, che si riverberano sulla sua complessiva attendibilità, e le dichiarazioni, trascurate o travisate, dei testi della Difesa, avrebbero dovuto condurre ad un diverso e più favorevole convincimento dei giudici d'appello.

2.2. Vizi della motivazione in merito alle considerazioni svolte dalla Corte territoriale in ordine al movente del reato, in assenza di certezze sulla identificazione dei soggetti nell'autovettura.

2.3. Erronea applicazione dell'art. 62 bis cod. pen. per la mancata concessione delle attenuanti generiche, nonostante l'esclusione della contestata recidiva.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

E' principio pacifico in sede di legittimità che sono inammissibili quelle doglianze che non denuncino mancanze argomentative e illogicità ictu ocull percepibili dell'apparato argomentativo, ma tendano a ottenere un non consentito sindacato su scelte valutative compiute dai giudici della cognizione, dovendo la Corte di legittimità limitarsi a ripercorrere l'iter argomentativo svolto dal giudice di merito per verificare la completezza e l'insussistenza di vizi logici manifesti, senza possibilità di valutare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (ex plurimis Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074).

3.1. Nel caso di specie, al di là del vizio formalmente denunciato, il ricorrente mira a sollecitare una nuova e più favorevole valutazione degli elementi di prova, una diversa ricostruzione fattuale già ampiamente oggetto di vaglio e confutata dal giudice dell'appello, che ha, invece, persuasivamente ritenuto non plausibile l'assunto difensivo e, invece, sussistente il reato contestato.

4. Nella sentenza impugnata è stato, infatti, ben posto un luce come il Marra, pienamente consapevole della realtà dei fatti, invece, dichiarò che il conducente dell'autovettura sulla quale viaggiava e che venne coinvolta in un sinistro, era straniero e sconosciuto; circostanza rivelatasi non vera, dal momento che risulta accertato che l'uomo alla guida era [OSCURATO:PERSONA], c h e, ricoverato all'ospedale, venne ivi identificato.

5. Del tutto generica la deduzione in ordine al movente, che, come è noto, viene intesa quale causa psichica della condotta umana e stimolo che ha indotto l'individuo ad agire, da tenere distinto dal dolo, che è l'elemento costitutivo del reato e riguarda la sfera della rappresentazione e volizione dell'evento, elemento in ordine al quale, come si è già osservato, la Corte di appello ha adeguatamente argomentato.

6. Il giudice a quo ha, dunque, dato conto adeguatamente delle ragioni della propria decisione, sorretta da motivazione congrua, affatto immune da illogicità di sorta, sicuramente contenuta entro i confini della plausibile opinabilità di apprezzamento e valutazione (v. per tutte: Sez. 1, n. 624 del 05/05/1967, Maruzzella, Rv. 105775 e, da ultimo, Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, Dia, Rv. 229369) e, pertanto, sottratta a ogni sindacato nella sede del presente scrutinio di legittimità.

7. Adeguati e persuasivi anche gli argomenti che sorreggono la valutazione del trattamento sanzionatorio; in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, le argomentazioni della corte territoriale sono infatti esenti da manifesta illogicità, e sono quindi insindacabili nella presente sede, (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche perché, secondo consolidato canone ermeneutico, non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).

8. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammenda.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17/10/1974 avverso la sentenza del 24/02/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di L'Aquila ha confermato la decisione del Tribunale di Vasto - che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 495 cod. pen., per avere dichiarato falsamente, ai carabinieri intervenuti in occasione di un sinistro stradale, che il conducente del veicolo su cui viaggiava era un uomo di nazionalità straniera a lui sconosciuto, onde evitare al proprietario dell'auto conseguenze amministrative dovute al fatto di trovarsi alla guida sprovvisto della patente. 2. Il ricorso, proposto per il tramite dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], è affidato a tre motivi. 2.1. Erronea applicazione dell'art. 495 cod. pen., e vizio di motivazione, anche per travisamento delle prove, in ordine alla ravvisabilità del reato contestato; nella prospettazione difensiva, l'assenza di prova, secondo il canone del ragionevole dubbio, che il Marchesani fosse alla guida dell'autovettura, le incertezze della testimonianza dell'infermiera del servizio 118 che prestò soccorso alle vittime del sinistro stradale, che si riverberano sulla sua complessiva attendibilità, e le dichiarazioni, trascurate o travisate, dei testi della Difesa, avrebbero dovuto condurre ad un diverso e più favorevole convincimento dei giudici d'appello. 2.2. Vizi della motivazione in merito alle considerazioni svolte dalla Corte territoriale in ordine al movente del reato, in assenza di certezze sulla identificazione dei soggetti nell'autovettura. 2.3. Erronea applicazione dell'art. 62 bis cod. pen. per la mancata concessione delle attenuanti generiche, nonostante l'esclusione della contestata recidiva. 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. E' principio pacifico in sede di legittimità che sono inammissibili quelle doglianze che non denuncino mancanze argomentative e illogicità ictu ocull percepibili dell'apparato argomentativo, ma tendano a ottenere un non consentito sindacato su scelte valutative compiute dai giudici della cognizione, dovendo la Corte di legittimità limitarsi a ripercorrere l'iter argomentativo svolto dal giudice di merito per verificare la completezza e l'insussistenza di vizi logici manifesti, senza possibilità di valutare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (ex plurimis Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). 3.1. Nel caso di specie, al di là del vizio formalmente denunciato, il ricorrente mira a sollecitare una nuova e più favorevole valutazione degli elementi di prova, una diversa ricostruzione fattuale già ampiamente oggetto di vaglio e confutata dal giudice dell'appello, che ha, invece, persuasivamente ritenuto non plausibile l'assunto difensivo e, invece, sussistente il reato contestato. 4. Nella sentenza impugnata è stato, infatti, ben posto un luce come il Marra, pienamente consapevole della realtà dei fatti, invece, dichiarò che il conducente dell'autovettura sulla quale viaggiava e che venne coinvolta in un sinistro, era straniero e sconosciuto; circostanza rivelatasi non vera, dal momento che risulta accertato che l'uomo alla guida era [OSCURATO:PERSONA], c h e, ricoverato all'ospedale, venne ivi identificato. 5. Del tutto generica la deduzione in ordine al movente, che, come è noto, viene intesa quale causa psichica della condotta umana e stimolo che ha indotto l'individuo ad agire, da tenere distinto dal dolo, che è l'elemento costitutivo del reato e riguarda la sfera della rappresentazione e volizione dell'evento, elemento in ordine al quale, come si è già osservato, la Corte di appello ha adeguatamente argomentato. 6. Il giudice a quo ha, dunque, dato conto adeguatamente delle ragioni della propria decisione, sorretta da motivazione congrua, affatto immune da illogicità di sorta, sicuramente contenuta entro i confini della plausibile opinabilità di apprezzamento e valutazione (v. per tutte: Sez. 1, n. 624 del 05/05/1967, Maruzzella, Rv. 105775 e, da ultimo, Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, Dia, Rv. 229369) e, pertanto, sottratta a ogni sindacato nella sede del presente scrutinio di legittimità. 7. Adeguati e persuasivi anche gli argomenti che sorreggono la valutazione del trattamento sanzionatorio; in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, le argomentazioni della corte territoriale sono infatti esenti da manifesta illogicità, e sono quindi insindacabili nella presente sede, (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche perché, secondo consolidato canone ermeneutico, non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). 8. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammenda. Così