CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 13318/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Corte d'appello di Reggio CalabriaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che hachiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con provvedimento del 17 novembre 2025, la Corte di appello di ReggioCalabria rigettava l’istanza di ricusazione dei componenti il collegio della medesimaCorte (il presidente [OSCURATO:PERSONA] ed i consiglieri [OSCURATO:PERSONA] e AntonioBaldassarre), sezione per le misure di prevenzione, chiamata a decideresull’impugnazione di un decreto applicativo di misure di prevenzione emesso neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA].L’istanza era fondata sul fatto che il collegio, nella medesima composizione,aveva deciso altri due procedimenti d’appello (con decreti n 43 del 2025 e 66 del2025), nei confronti dei terzi interessati (aventi causa dal [OSCURATO:PERSONA]), esaminando, intale sede, il presupposto della pericolosità sociale del medesimo [OSCURATO:PERSONA].La Corte d’appello, nel provvedimento impugnato, rigettava l’istanza diricusazione osservando come, nei processi indicati come pregiudicanti, si eravalutata, appunto, la sola posizione dei terzi interessati, così che il giudizio nonera stato formulato sul “medesimo fatto”.2. Propone ricorso il proposto [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensoreAvv. [OSCURATO:PERSONA], articolando le proprie censure in tre motivi.2.1. Con il primo deduce la violazione di legge nella parte in cui la Corted’appello aveva fatto applicazione analogica di principi attinenti al processo penaledi cognizione.Dimenticando così che, nel diverso processo di prevenzione, quel che èsottoposto a giudizio è non un singolo fatto-reato ma la complessiva pericolositàdel proposto (così Sez. U. n. 25951/2022).In concreto, nei decreti ipotizzati come pregiudicanti, il n. 43/25 ed il 66/25,seppure emessi nei confronti dei terzi interessati, si era espresso un argomentatogiudizio circa la pericolosità sociale del proposto [OSCURATO:PERSONA].Così da determinare l’incompatibilità a decidere dei componenti di quei collegidella Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], sul gravame di merito del decreto diapplicazione della misura di prevenzione al medesimo [OSCURATO:PERSONA].2.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge, ed in particolaredegli artt. 36 e 37 cod. proc. pen. 111 Cost e 6 Convenzione EDU, circa il rigettodell’istanza di ricusazione.Nei decreti indicati, infatti, ampia era stata la valutazione della pericolositàsociale del prevenuto. Creando così quella successiva incompatibilità che devetrovare applicazione anche nel procedimento di prevenzione (ancora Sez U n.25951 del 2022).E la valutazione dell’effetto pregiudicante deve essere fatta in concreto,analizzando i precedenti decreti (Cass. 21456/2025). Posto, nel procedimento diprevenzione il giudicato non si forma su un singolo circoscritto episodio ma sullacomplessiva pericolosità sociale del proposto, una condizione soggettiva che siprotrae nel tempo, che viene ricostruita valutando condotte e circostanze anchenon costituenti reato (Cass. 32535/2025).E precisamente, nel decreto n. 43/2025 si era espressamente motivato sullaappartenenza del [OSCURATO:PERSONA] alla ‘ndrangheta e sulla sua pericolosità sociale, sulla suadichiarazioni di collaboratori di giustizia, citando la documentazione acquisita comel’ordinanza di custodia cautelare del 2022, elencando le imprese al medesimofacenti capo, le proprietà immobiliari e le conversazioni intercettate relative alladisponibilità effettiva in capo al medesimo degli immobili sottoposti al vincolo.Nel decreto n. 66/2025 si era ancora illustrata la posizione di [OSCURATO:PERSONA] come imprenditore colluso, si era ricordato il favoreggiamento dellalatitanza di [OSCURATO:PERSONA], la sua attività di riciclaggio, la sua partecipazione alsistema Scimone, le proprietà, l’utilizzo di prestanomi, le emergenze dellaordinanza di custodia cautelare del 2022.Se ne doveva dedurre che la posizione di [OSCURATO:PERSONA] non era stata soloincidentalmente esaminata ma ampiamente e dettagliatamente analizzata everificata. Anche perché la sua pericolosità sociale costituiva l’imprescindibilepresupposto dei provvedimenti ablatori dei beni dei terzi interessati.Non si trattava di un mero antefatto storico.Così che, dalla concreta argomentazione dei due decreti, doveva dedursil’incompatibilità dei componenti di quei collegi giudicanti a decidere sulla misuradi prevenzione applicata al proposto.2.3. Con il terzo motivo denuncia il vizio di motivazione parallelo a quanto siè osservato, in tema di violazione di legge, con il secondo motivo in ordine allavalutazione fatta delle pericolosità sociale del [OSCURATO:PERSONA] con i precedenti decreti edall’effetto pregiudicante della nuova decisione.3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte nella personadel sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha inviato requisitoria scritta con la quale ha chiestoil rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOSi deve preliminarmente dare atto che, in udienza, al presente fascicolo,rubricato RG n. 27/2026 è stato riunito il procedimento RG n. 47/2026, dalmomento che il secondo era una mera duplicazione del primo.Il ricorso è fondato.1. In tema di ricusazione del giudice chiamato a decidere sulle misure diprevenzione, le Sezioni unite, con la sentenza n. 25951 del 24/02/2022, Lapelosa,hanno fissato il seguente principio di diritto:“È applicabile al procedimento di prevenzione il motivo di ricusazione previstodall'art. 37, comma 1, cod. proc. pen. – come risultante a seguito dell'interventoadditivo effettuato dalla Corte costituzionale con sent. n. 283 del 2000 – nel casoin cui il giudice abbia, in precedenza, espresso valutazioni di merito sullo stessofatto nei confronti del medesimo soggetto in altro procedimento di prevenzione oin un giudizio penale”.Il ragionamento delle Sezioni unite - muovendo dalla constatazione chepermaneva un orientamento giurisprudenziale che valorizzava, per limitare leipotesi di ricusazione nel processo di prevenzione, la particolarità dell’oggetto delsuo accertamento (la pericolosità sociale del proposto), rispetto a quello delprocesso penale (la sussistenza di un fatto-reato) – era stato quello di dedurredalla progressiva giurisdizionalizzazione del processo di prevenzione, a cuidovevano ritenersi applicabili i principi del “giusto processo” – e fra questi il dirittodel proposto ad essere giudicato da un giudice imparziale – la necessità diestendere anche al giudice della prevenzione quella particolare causa diincompatibilità, già oggetto della sentenza n. 371 del 1996 della Cortecostituzionale, che deriva dall’avere, il giudice, già valutato la posizione di unimputato in una sentenza, pur emessa nei confronti di altri soggetti.Un principio pienamente valido – come hanno affermato le Sezioni unite – nelrapporto fra diversi giudizi di prevenzione, come sarebbe avenuto nell’odierno casodi specie.2. Tutto ciò premesso in linea più generale, diventava così necessarioaccertare, in concreto, se nelle decisioni ipotizzate come pregiudicanti – i decretin. 43 del 2025 e n. 66 del 2025 emessi nei confronti dei terzi interessati, aventicausa dal proposto [OSCURATO:PERSONA] – vi fossero valutazioni sulla pericolositàsociale del proposto, tali da pregiudicare il giudizio sul nuovo procedimento diprevenzione intentato nei suoi stessi confronti.Un esame che andava fatto appunto in concreto, analizzando il contenutodegli indicati provvedimenti.Una verifica che la Corte d’appello, nel provvedimento impugnato, aveva deltutto omesso, limitandosi ad affermare che la diversità di posizione fra i terziinteressati ed il proposto di per sé elidesse la questione. Come, invece, alla lucedi quanto sopra argomentato, non è.Già tale omessa motivazione determina l’annullamento del provvedimentoimpugnato.3. Tanto più quando, dalla lettura dei due decreti ipotizzati comepregiudicanti, non emerge affatto che non vi sia stata una valutazione dellapericolosità sociale del proposto, oggetto anche del nuovo procedimento diprevenzione.E questo non tanto nella parte in cui, in ciascun decreto, la Corte di appelloaveva riassunto il contenuto della prima decisione (ascrivibile così al soloTribunale), quanto, invece, nella successiva parte motiva in cui la Corte medesimaaveva rielaborato, facendolo proprio, il giudizio sulla pericolosità di [OSCURATO:PERSONA](ed aveva motivato anche sul rapporto fra tale presupposto ed il vincolo appostosui beni).Dovrà pertanto il giudice del rinvio valutare se le argomentazioni spese neiprovvedimenti ipotizzati come pregiudicanti presi a carico dei terzi interessati sianotali da costituire la ricordata ragione di incompatibilità con l’oggetto del nuovogiudizio a carico del proposto. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezionedella Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA].Così deciso, in Roma il 4 marzo 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteEnrico [OSCURATO:PERSONA]